5. Rilevanza organizzativa dell’oggetto sociale innovativo
5.2. Modifica dell’oggetto sociale e diritto di recesso del socio
Ove correttamente formulata, inoltre, la clausola sull’oggetto sociale consente ai
soci di reagire avverso le modificazioni espresse (
252) o surrettizie (
253) dell’attività
concreta della società attraverso l’esercizio del diritto di recesso. In proposito, pare il
caso di domandarsi se, pur in assenza di una espressa previsione statutaria in tal senso
(
254), sia consentito al socio di recedere dalla società a seguito del venir meno dei
requisiti prescritti dalla legge per le start-up innovative o, comunque, a seguito della
cancellazione della società dalla apposita sezione speciale del registro delle imprese.
Si tratta, evidentemente, di stabilire se le circostanze suddette possano integrare
quella modificazione sostanziale dell’oggetto della società che, ai sensi degli artt. 2437,
comma 1°, lett. a) e 2473, comma 1°, c.c. (
255), rappresenta una causa legale
inderogabile di recesso, norme la cui ratio appare quella di preservare la posizione del
socio di fronte a qualunque cambiamento (diretto o indiretto che sia) dell’oggetto
sociale.
Orbene, se è vero che l’innovazione tecnologica non può restare un mero dato
formale contenuto all’interno dello statuto ma deve, invece, connotare il ciclo
(252) Si ricorda che gli artt. 2369, comma 5 e 2479-bis, comma 3, c.c., richiedono quorum rafforzati ai fini dell’approvazione della delibera di modifica della clausola dell’oggetto sociale. In proposito, la migliore dottrina ha chiarito come debba trattarsi comunque di modifiche di carattere non marginale.
(253) Si pensi al sistematico compimento di operazioni esulanti l’oggetto sociale della società da parte degli amministratori.
(254) Nulla quaestio, infatti, nel caso in cui lo statuto sociale disciplini espressamente l’ipotesi in esame.
(255) Secondo l’opinione che si ritiene preferibile, nonostante per le s.r.l. l’art. 2473 c.c. non riconnetta espressamente il diritto di recesso ad un «significativo» cambiamento dell’oggetto sociale, anche per queste società non sarebbe «sufficiente una qualsiasi modifica dell’oggetto, anche se di lieve entità, per legittimare il socio non consenziente ad esercitare il recesso, benché l’art. 2473 c.c. parli semplicemente di “cambiamento dell’oggetto”, ma sia invece necessario un cambiamento significativo dell’attività sociale (così come prescrive espressamente l’art. 2437 c.c. per le società per azioni» (Orientamento Triveneto dei notai I.H.1, reperibile in www.notaitriveneto.it).
imprenditoriale ed assurgere a requisito sostanziale ed effettivo dell’attività d’impresa
come delineata nell’oggetto sociale, sembra allora potersi concludere senz’altro in senso
affermativo.
Appare fuor di dubbio, infatti, che il carattere innovativo possa essere considerato
elemento «essenziale» dell’attività rispetto allo scopo comune che i soci si sono
prefissati di raggiungere e che, pertanto, il definitivo venir meno del dato statutario o di
quello sostanziale non possa essere ritenuto un mutamento di carattere meramente
formale o marginale, bensì un fatto comportante un’importante alterazione delle
originarie condizioni di investimento e delle aspettative reddituali (
256).
Altra problematica interessante è quella concernente la possibilità per il socio di
una s.r.l. start-up innovativa di recedere dalla società per una parte soltanto della
propria quota.
Detta possibilità, infatti, se è controversa in relazione alle s.r.l. non aventi le
caratteristiche della start-up innovativa — nelle quali viene per lo più ammessa, ma a
condizione che il recesso parziale sia espressamente previsto nello statuto sociale —
sembrerebbe invece doversi sicuramente ammettere per la società start-up, anche in
assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso.
A parere di chi scrive, infatti, tale conclusione discende dalla considerazione del
fatto che il d.l. n. 179/2012 ha introdotto una vistosa deroga al principio di cui 2468 c.c.
e alla relativa indivisibilità della quota di partecipazione del socio di società a
responsabilità limitata, consentendo di scomporre la partecipazione al capitale sociale in
unità minime di valore omogeneo, alla stregua di azioni.
Dette unità minime potranno essere addirittura raggruppate all’interno di più
categorie di quote omogenee dotate di diritti diversi, il cui contenuto potrà essere
liberamente determinato dallo statuto sociale, fermi naturalmente gli inderogabili limiti
di legge.
(256) Cfr. MAGLIULO, Il recesso e l’esclusione, in La riforma della società a responsabilità
limitata (a cura di Caccavale - Magliulo - Maltoni - Tassinari), Milano, 2007, 253; GUIZZARDI, sub art.
2473, in Commentario breve al diritto delle società (a cura di Maffei Alberti), Milano, 2017, 1410, ove viene chiarito come l’oggetto sociale ricomprenda non solo il «settore merceologico» ma altresì i profili funzionali che incidono sulla destinazione del risultato.