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Iscrizione nel registro delle imprese e attestazione dei requisiti di legge da parte

4. La pubblicità legale dell’impresa start-up innovativa

4.1. Iscrizione nel registro delle imprese e attestazione dei requisiti di legge da parte

Ai sensi dell’art. 25, comma 8°, d.l. n. 179 del 2012 «per le startup innovative di

cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale

del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la startup

innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare

della disciplina della presente sezione» (

220

) (

221

).

L’iscrizione nella sezione speciale (

222

), pertanto, è funzionale a consentire alla

società di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge per le società innovative e

non sostituisce in alcun modo l’iscrizione della società nella sezione ordinaria, che

conserva la tradizionale efficacia costitutiva (per le società di capitali e le cooperative) o

dichiarativa (per le società di persone).

(220) Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 3/2015, è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese a cui le PMI innovative devono essere iscritte, che consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri attori della filiera.

(221) In materia di pubblicità delle imprese si rinvia, per tutti, a IBBA, La pubblicità delle imprese, Padova, 2012 nonché a ID.,La pubblicità legale delle imprese, in Analisi giur. econ., 2014, 1, 53. Per uno sguardo critico sulle recenti «semplificazioni» in materia di pubblicità legale delle imprese v. ID, Pubblicità legale delle imprese e “semplificazioni” poco riuscite, in Orizzonti del diritto commerciale, 2015, 1.

(222) IBBA,La pubblicità delle imprese, cit., 331, definisce «inutilmente complessa» la struttura del

registro delle imprese, articolato nella sezione ordinaria e nelle sezioni speciali, «queste ultime in numero che gli umori del legislatore hanno già fatto variare più volte in pochi anni». Osserva infatti l’A. che, alla luce della informatizzazione del registro delle imprese, detta pluralità di sezioni speciali appare oggi priva di ogni giustificazione essendo venuta meno l’esigenza di facilitare le operazioni di ricerca delle imprese iscritte nel registro. Inoltre, l’iscrizione nella sezione speciale comporta oneri aggiuntivi e problemi operativi. Nello stesso senso, all’indomani dell’attuazione del registro, v. anche MARASÀ, Il nuovo

registro delle imprese: obiettivi, soluzioni e problemi, in MARASÀ – IBBA, Il registro delle imprese,

Torino, 1997, 8; MARASÀ, La pubblicità presso le sezioni speciali del Registro delle imprese: “utile per inutile... vitiatur”!, in Giur. Comm., 2015, 4, I, 622.

Nulla osta, poi, a che la società start-up innovativa possa essere iscritta

contestualmente in un’altra sezione speciale del registro delle imprese quale, ad

esempio, quella riservata alle imprese agricole o alle società tra professionisti (

223

),

ovvero in altro registro (

224

), salvo le incompatibilità derivanti dal tipo di attività

esercitata dalla società. L’iscrizione in una sezione speciale, infatti, svolge

tradizionalmente una funzione di pubblicità notizia (

225

), pur con la vistosa eccezione

delle società semplici con oggetto agricolo ex d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (

226

).

(223) L’art 7, d.m. 8 febbraio 2013, n. 34, impone l’iscrizione della società tra professionisti in una sezione speciale del registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, mentre il successivo art. 8 prevede l’obbligo di iscrizione della società tra professionisti in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Sebbene possa sicuramente concordarsi con chi ritiene che l’attività professionale sembrerebbe (in astratto) difficilmente riconducibile all’attività di produzione di beni o servizi connotata da innovazione tecnologica, deve tuttavia osservarsi che, in assenza di un espresso divieto di legge, non parrebbe consentito escludere aprioristicamente la possibilità di costituire STP start-up innovative. L’attività professionale, infatti, è pur sempre un «servizio» che, qualora connotato della necessaria innovatività, sembrerebbe idoneo ad essere assunto quale oggetto sociale della STP start-up innovativa.

(224) Si pensi all’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, dalla quale discendono agevolazioni creditizie, fiscali e previdenziali. Sulla natura dell’iscrizione delle imprese artigiane nell’apposito albo provinciale si rinvia a COSSU,La s.r.l. artigiana, cit., 524, la quale afferma come detta iscrizione determini una «presunzione relativa di artigianalità» che non impedisce il successivo disconoscimento della qualifica e che produce effetti costitutivi solo ai fini delle agevolazioni creditizie, fiscali e previdenziali riservate al settore e delle provvidenze regionali (non anche ai fini del privilegio generale mobiliare sui crediti di cui all’art. 2751-bis, n. 5, c.c., per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti), chiarendo come l’iscrivibilità non abbia a che fare, dunque, con la qualificazione civilistica della piccola impresa artigiana, governata dai parametri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 2083 c.c. L’A., precisa inoltre che la non iscrizione (come la successiva cancellazione) non impediscono alla s.r.l. di perseguire di fatto un oggetto sociale artigiano, salvo che in questi casi essa non potrà qualificarsi come «società artigiana» e non avrà accesso alle agevolazioni di cui si è detto.

(225) Ai sensi dell’art. 8, comma 5, legge 29 dicembre 1993 n. 580, infatti, «l’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali». Sulla natura e sugli effetti dell’iscrizione nelle diverse sezioni del registro delle imprese si rinvia in particolare a IBBA,Gli effetti dell’iscrizione, in MARASÀ – IBBA,Il registro delle

imprese, Torino, 1997; nonché ID.,La pubblicità delle imprese, cit., 334. L’A. spiega come l’iscrizione

nelle sezioni speciali abbia di regola un’efficacia meramente e genericamente informativa, rilevando poi come tale circostanza abbia creato una disparità di trattamento priva di ogni ragionevolezza tra i soggetti tenuti all’iscrizione nelle sezioni speciali e quelli tenuti all’iscrizione nella sezione ordinaria (che sono gli unici a beneficiare degli effetti favorevoli della pubblicità dichiarativa), tanto più alla luce del fatto che tale disparità opera a sfavore di quei soggetti (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, ecc.) che il legislatore considera meritevoli di un trattamento di favore. Peraltro, secondo l’A., occorre tener conto del disposto di cui all’art. 2, comma 2, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi del quale «alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione

La sussistenza dei requisiti di legge per l’iscrizione nella sezione speciale è

attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e

depositata presso il competente registro delle imprese, contenente le informazioni di cui

all’art. 25, comma 12°, d.l. n. 179/2012, fra le quali — per quanto qui di interesse —

l’indicazione dell’oggetto sociale e una breve descrizione dell’attività svolta, comprese

l’attività e le spese in ricerca e sviluppo (lettere c) e d)) (

227

).

In proposito, si ritiene doversi tassativamente escludere che il registro delle

imprese possa effettuare una valutazione nel merito rispetto all’attività connotata da

innovazione tecnologica come formalizzata nella clausola statutaria relativa all’oggetto

sociale (

228

), dovendo esso limitarsi ad esperire un controllo esclusivamente formale

speciale di cui al comma 1». Alla luce dell’emersione di nuove sezioni speciali del registro delle imprese (come, ad esempio, quella riservata alle società controllate e controllanti ex art. 2497-bis c.c.), infatti, detta norma andrebbe letta nel senso che la regola sancita dall’art. 8, comma 5, l. 580/1993 — che, come si ricorderà, attribuisce efficacia di pubblicità notizia all’iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese — debba trovare applicazione limitatamente alle sezioni speciali destinate a imprenditori agricoli, artigiani, piccoli imprenditori e società semplici (diverse da quelle svolgenti attività agricola, sulle quali v. infra) e non anche alle nuove altre sezioni speciali che, invece, ricadrebbero nell’alveo di applicazione dell’art. 2193 c.c., in base al quale tutte le iscrizioni nel registro delle imprese prescritte dalla legge, in assenza di una norma derogatoria, sono produttive di effetti dichiarativi.

(226) Sulla natura e sugli effetti dichiarativi dell’iscrizione nel registro delle imprese delle società semplici con oggetto agricolo si rinvia a IBBA,La pubblicità delle imprese, cit., 339.

(227) V. Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare 14 febbraio 2017, n. 3696/C, 2, nella quale è dato leggere come sarebbe necessario distinguere due tipi di verifica, scanditi rispettivamente dai commi 2 e 12 dell’art. 25, d.l. n. 179/2012: mentre la prima disposizione individuerebbe gli elementi genetici perfezionanti della fattispecie (la cui assenza esclude la esistenza ontologica della start-up), la seconda disposizione (di portata decisamente formale-procedurale) indicherebbe gli elementi che devono essere comunicati dalla società ai fini dell’iscrizione della stessa in sezione speciale. Viene precisato, inoltre, come la disposizione di cui al comma 2 si ponga quale presupposto propedeutico rispetto alla disposizione di cui al comma 12 e come la verifica dei requisiti di cui alla prima norma preceda necessariamente gli adempimenti comunicativi di cui alla seconda.

(228) Conferma di tale impostazione si trova in Trib. Torino, 10 febbraio 2017, in Banca borsa tit.

cred., 2018, II, 58, con nota di CORSO,Innovatività dell’oggetto sociale di start-up innovativa e controlli

del Registro delle imprese. Con detta ordinanza, infatti, il giudice torinese, dopo aver preso atto del rifiuto del competente Ufficio del Registro imprese di iscrivere una società neocostituita («Medics S.r.l.») nella sezione speciale dedicata alle startup innovative — rifiuto opposto sulla base del rilievo che la domanda di iscrizione fosse irregolare o incompleta con riferimento al dettato dell’art. 25, comma 2, lettera f), d.l. n. 179/2012, in quanto non specificante in modo chiaro e comprensibile le caratteristiche che conferiscono la qualità di «innovazione ad alto valore tecnologico» al bene o servizio che la società sviluppa, produce, commercializza e/o al metodo o alle modalità innovativa con la quale lo stesso è sviluppato, prodotto e commercializzato — ha dichiarato l’illegittimità del rifiuto e, conseguentemente, ordinato l’iscrizione della società nella sezione speciale chiarendo come, da un lato, «l’art. 25 del d.l.

sulla base dei dati reperibili dai pubblici registri e dalla documentazione a sua

disposizione (

229

).

Peraltro è stato osservato in dottrina (

230

) che, a dispetto del tenore letterale della

norma, che parrebbe imporre l’automatismo dell’iscrizione, il registro delle imprese

avrebbe sempre l’onere di accertare la veridicità — e dunque, sembrerebbe, non anche

la verità (

231

) — delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante ai fini dell’iscrizione,

e ciò dovrebbe fare sempre e non solo allorquando sorgano fondati dubbi circa detta

veridicità.

Secondo la dottrina da ultimo citata, tale conclusione potrebbe desumersi dal

combinato disposto dell’art. 71, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. Testo unico sulla

documentazione amministrativa) e dell’art. 25, comma 9°, d.l. n. 179/2012, con la

precisazione che le modalità di espletamento del controllo dovrebbero fondarsi su

strumenti di agevole e immediato riscontro come, a titolo esemplificativo, la

179/2012 non assegni all’Ufficio il potere di compiere controlli extra-formali e/o ispettivi sull’attività al fine di verificare l’effettivo carattere “innovativo” e “altamente tecnologico” del prodotto e/o servizio di cui la start up programma la ricerca, sviluppo, produzione e messa in commercio» e, dall’altro, che «all’assenza di dati normativi, che segnalino un controllo di merito dell’Ufficio del Registro imprese sull’oggetto sociale della start up innovativa, s’aggiunge un dato positivo di chiaro segno contrario. Prevede infatti il co. 9 dell’art. 25 che “ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa […] è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese”». Secondo il Tribunale, infatti, l’oggetto sociale della società ricorrente (nella fattispecie, stampa in 3D di modelli di organi del corpo umano al fine di simulare preventivamente l’impatto di interventi chirurgici) non era manifestamente carente degli attributi dell’innovatività e dell’alto valore tecnologico, unico caso (quello della manifesta carenza di un elemento richiesto dalla legge) in cui il rifiuto dell’iscrizione potrebbe considerarsi legittimo.

(229) In questo senso anche la richiamata Circolare MISE n. 3696/C, cit., 4, ove è detto che «si deve preliminarmente osservare che codesti uffici sono chiamati a verificare l’oggetto sociale, ovviamente con esclusione di ogni apprezzamento nel merito, in linea con i principi ermeneutici ordinari, richiedendosi però una valutazione complessiva di coerenza rispetto al dettato normativo. Questa valutazione in termini di coerenza deve essere ispirata da un approccio teleologico, memore cioè delle finalità complessive della normativa, che notoriamente mira a favorire l’imprenditoria innovativa e a creare condizioni sistemiche abilitanti per questo fenomeno. Da un punto di vista procedurale, pertanto, codesti uffici sono chiamati ad adottare un approccio olistico, basato cioè sulla valutazione di una serie di elementi non correlati alla mera formulazione testuale in cui consta l’oggetto sociale».

(230) LA SALA, Start-up innovative: fattispecie e costituzione in forma di s.r.l., in Riv. soc., 2017, 5, 1118.

(231) La forma dubitativa è giustificata dal fatto che lo stesso A. afferma poi che «accanto al controllo di conformità dei fatti dichiarati alla fattispecie legale, dev’esservi anche quello di corrispondenza a verità dei fatti dichiarati nella domanda e nell’autocertificazione».

consultazione del sito internet della società ed essere in ogni caso «compatibili con le

esigenze di celerità del procedimento di iscrizione e tenere conto inoltre

dell’insussistenza di specifici poteri ispettivi da parte degli uffici camerali».

Successivamente, il mantenimento dei requisiti prescritti deve essere certificato di

anno in anno dal legale rappresentante della start-up innovativa attraverso il deposito,

entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla

chiusura di ciascun esercizio, di un’apposita dichiarazione presso il medesimo registro,

pena la cancellazione dalla sezione speciale entro sessanta giorni dalla scadenza del

termine per il deposito della dichiarazione (art. 25, comma 16°, d.l. n. 179/2012) (

232

).

Il mancato deposito, in altri termini, viene equiparato alla perdita dei requisiti di

legge mediante una presunzione legale assoluta e, dunque, non suscettibile di prova

contraria (

233

).

Quanto al dies a quo dal quale fare decorrere il termine di sessanta giorni per la

cancellazione d’ufficio della società dalla sezione speciale a parere di chi scrive occorre

distinguere, da un lato, il caso del mancato deposito della dichiarazione annuale con cui

il legale rappresentante attesti il mantenimento dei requisiti (violazione del presupposto

formale) e, dall’altro, l’ipotesi in cui la società abbia concretamente perso i requisiti di

legge (violazione del presupposto sostanziale).

Mentre nel primo caso, infatti, il termine inizierà a decorrere dallo scadere dei

trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio o, in mancanza, dallo scadere del

termine di sei mesi previsto per l’approvazione del bilancio (a prescindere dalla

concreta sussistenza dei requisiti di legge), nel secondo caso appare più difficoltoso

stabilire il momento in cui possa dirsi acclarata la perdita dei requisiti di legge e,

nell’inerzia del legale rappresentante, quale sia il soggetto preposto ad effettuare il

(232) La conferma del possesso dei requisiti va comunicata attraverso un modello S2 a cui va allegata la dichiarazione prevista dalla legge con sottoscrizione digitale.

(233) V. COSSU,La start-up innovativa, cit., 1707, che spiega come «la start up company che abbia superato con successo la fase agevolata accede allo statuto ordinario e corrispondente al tipo societario prescelto, mentre la perdita in itinere di uno dei requisiti qualificanti non interferisce con la legittimità dell’atto costitutivo né preclude l’esercizio dell’attività, ma soltanto l’uso della denominazione start up innovativa e la fruizione del relativo statuto speciale, e comporta, entro i sessanta giorni successivi, la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese (non anche dalla sezione ordinaria)».

controllo sulla persistenza dei requisiti in capo alla società che abbia dichiarato di

possederli.

Unico soggetto incaricato della suddetta verifica sembrerebbe essere il legale

rappresentante che, pertanto, al venir meno dei requisiti di legge avrà l’obbligo di

richiedere la cancellazione della società dalla sola sezione speciale del registro delle

imprese (salvo quanto meglio si dirà infra per le società costituite senza atto pubblico

mediante firma digitale). Tuttavia, si tratta di un obbligo del tutto privo di alcuna

sanzione specifica, eccezion fatta (forse) per quelle previste dall’art. 76, d.p.r. n.

445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atto notorio false o mendaci, ove

ritenuto applicabile (

234

).

Resta il dubbio, infatti, se la disciplina di cui all’art. 76 d.p.r. cit., possa trovare o

meno applicazione nella materia de qua, considerando il fatto che esso non viene mai

richiamato espressamente dal legislatore, il quale, invero, parla semplicemente di

autocertificazione senza fare alcun riferimento alla forma della dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà. Può soltanto rilevarsi che, in altre sedi, quando il legislatore ha

voluto che una dichiarazione debba assumere la predetta forma lo ha sancito

espressamente (

235

).

Quello della mancata previsione di una precisa forma di controllo sull’attestazione

del legale rappresentante è un profilo che, come già rilevato da autorevole dottrina (

236

),

diviene particolarmente delicato e foriero di potenziali abusi nel caso specifico della

start-up innovativa costituita in forma di s.r.l. allorquando la costituzione della società

(234) V. Trib. Torino 10 febbraio 2017, cit., dove si afferma che «l’autocertificazione da un lato è chiaro segnale di una scelta normativa per la semplificazione e accelerazione del procedimento di iscrizione (e mantenimento dell’iscrizione) della società nella sezione speciale; dall’altro rappresenta la ragionevole presa d’atto che taluni dei requisiti del tipo — in particolare il carattere “innovativo” e “altamente tecnologico” del bene e/o servizio o procedimento — non sono suscettibili di agevole e univoca verifica documentale da parte dell’Ufficio. Pertanto devono restare affidati, almeno in prima analisi, alla responsabilità anche penale del dichiarante».

(235) Si veda, ad esempio, quanto previsto in materia di antiriciclaggio e contrasto all’evasione fiscale dall’art. 35, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 e, in materia di urbanistica, dall’art. 40, legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce del noto principio di tipicità delle sanzioni penali e amministrative, sanzioni che il sopracitato articolo riconnette alla eventuale dichiarazione falsa o mendace.

(236) IBBA, Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa (diritto societario quo vadis?), in Riv. soc., 6, 2016, 1026.

avvenga senza l’intervento del notaio e, dunque, in assenza di qualsivoglia controllo

preventivo di legalità, non essendo certamente tale quello operato dal registro delle

imprese (

237

).

Resta il fatto che, come si preciserà meglio infra discorrendo di esonero delle

start-up dalle procedure fallimentari (

238

), a parere di chi scrive, all’iscrizione nella

sezione speciale del registro delle imprese non potrà certamente riconoscersi efficacia di

pubblicità c.d. normativa, pur affermata da una parte degli interpreti e della

giurisprudenza di merito.

4.2. Start-up s.r.l. costituita senza atto pubblico: natura dell’iscrizione