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Inquadramento del concetto di indisponibilità

INDISPONIBILITA’ DEL TRIBUTO, FUNZIONE AMMINISTRATIVA E TRANSAZIONE FISCALE

2. Inquadramento del concetto di indisponibilità

Tanto premesso in un’ottica generale, ed al fine di una compiuta analisi tanto della prima, quanto della seconda prospettiva, appare imprescindibile, giusta il substrato teorico che si è formato sullo stesso, una ricostruzione del primo in termini di teoria generale.

E’ noto come il principio di indisponibilità venga da sempre considerato come uno degli assi portati del diritto tributario nonché l’argomento attorno al quale, nel corso dell’ultimo secolo, si sono accesi i più aspri dibattiti dottrinali166, trattandosi di un precetto di non agevole formalizzazione in termini puntuali, posta l’assenza di una norma, sia essa di rango costituzionale, sia essa di rango ordinario, che lo fissi in maniera espressa ed univoca.

Prima di iniziare la trattazione specifica del tema e, quindi, della sua effettiva sussistenza, nonché i contorni che lo stesso assume, è bene definire subito cosa si intenda per “indisponibilità”; ciò in quanto, anticipando talune conclusioni, si è dell’opinione che nella transazione riformata, quantomeno per la sua variante concordataria, i problemi di coordinamento possano essere risolti proprio alla luce dell’assenza del profilo dispositivo.

166 Per vero la dottrina, nella maggioranza dei casi, si è occupata del principio di indisponibilità in via incidentale, fra le pieghe di altri istituti (accertamento con adesione, conciliazione, reclamo-mediazione, ecc.), ciò comporta non pochi problemi in ordine alla puntuale ricostruzione delle tesi proposte di modo da renderle valevoli in ogni circostanza, in quanto, come ovvio, le stesse risultano in parte “contaminate” dal precipuo modo di intendere il singolo istituto. L’assenza di una prospettiva di indagine di tipo sistematico sul tema dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria è evidenziata da M. REDI, Appunti sul principio di indisponibilità del credito tributario, in Dir. e Prat. Trib., 1995, 407 e ss., per il quale: “il problema dell’indisponibilità o meno dell’obbligazione tributaria, allora, si configura come un anello di una catena di problemi connessi e interdipendenti, in cui la soluzione di ciascuno determina la soluzione degli altri”, cosicché questo sarebbe sempre stato affrontato “fra le pieghe di altre questioni, nettamente individuabili anche in ragione del loro sensibile interesse pratico”.

Ciò posto, i problemi iniziano a porsi laddove, proprio nel momento in cui ci si approcci a tale figura, ci si avvede delle difficoltà interpretative nel ricostruire una categoria generale dei diritti indisponibili167.

Ed infatti, al pari della sua declinazione tributaria, nel diritto positivo è del tutto assente una definizione comprensiva ed unitaria della nozione di “indisponibilità”, essendo questa al contrario apprezzata solo in funzione di una normativa sostanziale particolarmente frammentata e disorganica168.

Per tentare di definire i contorni generali della categoria, per dottrina unanime è necessario169 muovere dalla normativa sostanziale più significativa a tal fine, rappresentata, non a caso, dall’art. 1966 c.c.

Come in parte già evidenziato nel corso del precedente capitolo170, l’articolo menzionato sancisce la nullità dell’accordo transattivo nel caso in cui questo abbia ad oggetto diritti sottratti alla libera disponibilità delle parti.

Maggiormente nel dettaglio, tale disposizione dipoi rende necessitata, giusta la previsione di cui al secondo comma, una distinzione tra due differenti categorie di indisponibilità.

Per un verso, quella in cui l’indisponibilità è attributo del diritto, nel senso che il diritto in questione non contempla il potere di disporne in ragione di una sua connotazione intrinseca.

Per ciò che, in siffatte ipotesi la ratio del vincolo dovrebbe essere individuata nelle esigenze di tutela che prescindono dalla posizione dei singoli per focalizzare l’attenzione su un più generale interesse collettivo riferibile ai consociati nella loro generalità.

167 Per l’analisi del concetto di indisponibilità giuridica, si v.: F. REALMONTE, A. MAGRÌ, voce Indisponibilità, in Enc. Dir., Agg., III, Milano, 1999, 685 e ss.; F.NEGRO, voce Indisponibilità giuridica, in Noviss. Dig. It., VIII, Torino, 1962, 605 e ss.; L. FRANCARO, voce Indisponibilità (vincoli di), in Enc. Giur., XVI, Roma, 1989, 448 e ss..

168 Proprio tali ragioni hanno indotto la dottrina di gran lunga maggioritaria a svalutare il concetto di indisponibilità giuridica, quantomeno nella sua funzione normativa.

In questo senso, è stata proposta una lettura riduttiva della nozione di indisponibilità, attribuendole rilevanza solo a fini descrittivi, in luogo di quella (funzione) di elemento unificante una categoria di diritti. Cfr. E. MOSCATI, voce Vincoli di indisponibilità, in Noviss. Dig., It., XX, Torino, 1975, 819 e ss., per il quale: “La categoria dell’indisponibilità, senz’altro utile sul piano descrittivo, risulta di incerta configurazione da un punto di vista strettamente scientifico”, dovendosi così risolvere “in una mera nozione descrittiva, generico punto di riferimento di una gamma di figure eterogenee tra le quali non si riscontrerebbe alcun dato caratterizzante, essenziale e costante”.

169 L. FRANCARIO, voce Indisponibilità (vincoli di), cit., 685 e ss..

Per altro verso, la seconda categoria sarebbe rappresentata da tutti quei diritti in cui il vincolo non deriva da una connotazione intrinseca, bensì da previsione legale.

Detto altrimenti, in tali ipotesi si ha una compressione delle facoltà relative al diritto che altrimenti risulterebbe perfettamente disponibile.

La ratio, in questo secondo caso, sarebbe da rinvenire nell’esigenza di tutela, prettamente patrimoniale, di quei soggetti che risulterebbero lesi dal compimento dell’atto171.

Trasferito il discorso in ambito tributario, il concetto di indisponibilità dovrebbe riflettere una particolare posizione del soggetto attivo del rapporto, la quale a sua volta è connessa alla funzione propria svolta dall’ente, corrispondente alla tutela dell’interesse pubblico in ragione del quale è avvenuta l’attribuzione del relativo diritto172.

L’indisponibilità tributaria, dunque, dovrebbe essere ricondotta alla prima delle categorie ricordate, nel senso di essere il risultato della stessa natura del diritto173.

Da un punto di vista pratico per indisponibilità si deve intendere174 la limitazione di una o più facoltà e poteri relativi al contenuto di una determinata

171 In realtà la dottrina, accanto a tali due categorie di indisponibilità (o, se si preferisce, accanto a queste due figure di diritti indisponibili) ne ha da sempre individuata una terza.

Maggiormente nel dettaglio, in tale categoria troverebbero sede tutte le ipotesi in cui l’indisponibilità ha natura convenzionale, traendo origine dalla volontà delle parti. Ed infatti, la possibilità di prevedere vincoli di disponibilità, altro non rappresenterebbe che una delle tante modalità attraverso le quali si estrinseca il potere di signoria sulla cosa, incontrando al contempo il solo limite del divieto di alienazione di cui all’art. 1379 c.c.. Su tali profili e, in particolare, sulla categoria dei diritti indisponibili per convenzione, si v.: A. BINNI, voce Potere di disposizione, in Noviss. Dig. It., XIII, Torino, 1966, 451 e ss.; A. PIRAS, Sull’esercizio della facoltà di disporre, in Nuova Riv. Dir. Comm., 1947, 27 e ss; L. FRANCARIO, voce Indisponibilità (vincoli di), cit., 685 e ss..

172 Cfr. A. CUVA, Conciliazione giudiziale ed indisponibilità dell’obbligazione tributaria, Milano, 2007, 2 e ss..

173 Cfr. G. FALSITTA, Natura e funzione dell’imposta con speciale riguardo al fondamento della sua indisponibilità, in Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, (a cura di) S. LA ROSA, Milano, 2008, 65 e ss., per il quale: “la indisponibilità può derivare dalla legge o da un contratto o, infine, dalla natura del diritto. Di questo terzo tipo è la indisponibilità del credito d’imposta”.

174 A. FANTOZZI, Gli schemi teorici di attuazione del prelievo, in Diritto tributario, (a cura di) A. FANTOZZI, Milano, 2012, 484 e ss.; G. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, Milano, 2009, 194 e ss..

situazione giuridica soggettiva e, principalmente, delle facoltà175 di cessione, rinuncia, rifiuto, transazione o compensazione di essa176.

3. Il principio di indisponibilità in epoca precostituzionale e nella dottrina