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CAPITOLO 2 ANALISI DI ALCUNI CASI DI STUDIO SPAGNOL

2.3 Il parco di Collserola

2.3.6 Inquadramento normativo

Leggi che hanno segnato la storia della protezione della natura in Spagna. In Spagna, secondo la Legge 4/89, possono essere dichiarate “aree protette” gli spazi del territorio nazionale, incluse le acque continentali e gli spazi marittimi soggetti alla giurisdizione nazionale tra cui la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, che contengano elementi e sistemi naturali di particolare interesse o considerevoli valenze naturali.

Usando le proprie competenze in materia, la maggior parte delle Comunità Autonome ha formalizzato la definizione di spazio naturale e le caratteristiche che un luogo deve possedere per essere considerato tale.

Per approcciarsi allo studio della legislazione spagnola sulla protezione della natura sarà preliminarmente importante precisare alcune considerazioni in merito all’ordinamento politico amministrativo della nazione iberica.

Amministrativamente la Spagna si divide in comunità autonome, istituite tutte nell’arco temporale che va dal 1979 al 1981 e in una scala gerarchica discendente sono costituiti gli enti locali. Questi ultimi hanno natura variegata e si suddividono a loro volta in Provincie e Comuni o altri enti (un esempio di questi è l’ente di gestione del parco di Collserola).

A livello di legislazione, esistono evidentemente due sistemi legislativi, uno “basico” di direttive nazionali e uno regionale legato alle comunità autonome. La spinta federalista o centralista poi caratterizza l’azione amministrativa delle organizzazioni politiche che si succedono al governo.

Per quel che concerne la legislazione in materia di protezione della natura legata alla aree sotto tutela, le comunità autonome hanno, come riferito, la prerogativa di istituire e gestire le aree protette, tranne i parchi nazionali che sono di diretta emanazione dello stato centrale, non solo, ove lo stato istituisca un parco nazionale, per garantire il massimo livello della fruizione pubblica, questi deve avere, la piena proprietà del territorio vincolato. Questa poi scende percentualmente come minimo prescrittivo in relazione alle diverse tipologie discendenti di parco.

Tale gestione però non è univoca e ancorché centralistica avviene di concerto con le comunità autonome, ma non come si dice con il mero proposito prescrittivo bensì col fine consultorio di partecipazione quanto più allargata alle scelte in materia di pianificazione. Come si evincerà dall’analisi dell’evoluzione storica della protezione della natura in Spagna, dopo un periodo illuminato segnato dalla pietra miliare Yellowstone, nella penisola verrà avviato un processo di istituzione di aree protette che porterà all’odierno ad avere una delle più alte percentuali europee di territorio protetto come percentuale sul territorio nazionale.

Il Franchismo fu un periodo ambivalentemente anomalo per le aree protette in cui nel disordine politico fu concesso anche alle provincie di creare parchi nazionali. L’ordinamento spagnolo però conserva una dicotomia tra le leggi propriamente urbanistiche e quelle propriamente protezionistiche-ambientali, ed entrambe incidono su quello che è la trama delle aree protette.

Dal punto di vista propriamente urbanistico si individuano quattro leggi principali:

−Legge del suolo del 1956;

−Legge del suolo del 1976;

−Legge del suolo del 1992 (annullata dalla corte costituzionale perché nel

frattempo erano state istituite le comunità autonome e quindi una legge statale non poteva incidere se non per gli indirizzi generali nell’autonomia amministrativa delle comunità);

−Legge del suolo 2008, che potremmo definire un testo unico, somma di

tutte le leggi che nel tempo si sono alternate. È una legislazione Nazionale e “basica”. Per quel che concerne il medio ambiente, che è il ministero cui è demandata la responsabilità centralistica delle funzioni di protezione ambientale, la legge basica dello stato è del 2007.

Relativamente alla comunità autonoma di Barcellona, e sempre nell’ambito della politiche sull’ambiente naturale, molto importante risulta la legge 12/85 o legge dello spazio naturale (vigente), che regola il parco naturale e le riserve naturali.

Il piano metropolitano urbanistico e intercomunale è il piano che riordina tutti i municipi di Barcellona, un piano ampio e variegato che governa la gestione del territorio di tutti i municipi dell’area metropolitana di Barcellona.

Il piano speciale del parco di Collserola è quello che sta più in basso di tutti i piani elencati ed è discendenza diretta della legge del ‘76.

Molto importante in tal senso risulta il PEIN (piano territoriale settoriale) che individua omogeneizzandole, senza distinguerne il grado di protezione, tutte le aree a protezione speciale, di cui tutti i piani devono tener conto. Una sorta di negativo delle aree in cui non si può urbanizzare (non si può edificare all’interno del centro urbano), ma a seconda delle particolarità espresse dai singoli piani dei parchi si può anche edificare.

Nella scala discendente delle legislazioni potremmo dire che le seguenti rivestono un’importanza particolare per il parco di Collserola.

Il Piano di gestione speciale e tutela dell’ambiente del Parco di Collserola (Pepco) fu approvato dalla Corporazione metropolitana di Barcellona, il 1 ottobre 1987; il testo fu riveduto e approvato dalla società stesso consorzio il

28 gennaio 1988. Il Pepco è formulato in base all’articolo 20899 del Regolamento del Piano urbanistico generale Metropolitano (PGM), in cui si afferma che nello sviluppo delle disposizioni contenute nel PGM, i piani speciali elaborati per ciascuno dei parchi forestali, disciplinano, con riserva

del PGM, i diversi aspetti del sistema di parchi e spazi verdi100.

Decreto 146/2010, del 19 ottobre col quale il parrco di Collserola viene dichiarato Parco Naturale, approvato con decreto 328/1992 del 14 dicembre, da parte del governo Catalano.

Regio decreto 1229/2005, del 13 ottobre, che disciplina le sovvenzioni pubbliche nell’ambito del bilancio dello Stato in materia di sviluppo socio- economico dei Parchi Nazionali.

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna selvatica, prevede la creazione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000. Questa rete è costituita da aree che ogni Stato membro può proporre alla Commissione europea, a condizione che contengano habitat o specie di interesse comunitario elencate negli allegati della direttiva e che soddisfino i criteri di selezione che stabilisce.

99 I parchi forestali disposti dal Piano Regolatore Generale come spazio aperto o verde

possono anche essere oggetto di una legislazione specifica in materia di protezione e conservazione delle foreste, come stabilisce la legislazione in materia di verde urbano, sono soggetti al presente regolamento. I parchi forestali compresi in questa definizione sono i medesimi: art 27:Parchi forestali da conservare nelle zone di bosco esistente; art 28; Parchi forestali da ripopolamento in aree che una volta erano boschi o che sono suscettibili alla conversione. Art.29. parchi forestali che devono essere protetti come riserva forestale. Articolo 208 Piani speciali. Nello sviluppo delle disposizioni del PGM, si elaboreranno piani speciali per ciascun parco forestale, che saranno regolati e soggetti al piano generale nei differenti aspetti del regime dei parchi come spazi verdi. Questi piani speciali non sono necessarie nel caso di edifici di servizio diretto della conservazione della foresta parco o quando sono di proprietà pubblica.

Articolo 34.bis.3 della legge 12/1985 del 13 giugno sulle aree naturali, come modificata dalla legge 12/2006 del 27 luglio, in merito alla proposta di aree da sottoporre alla Commissione Europea come siti di importanza comunitaria. L’accordo del governo della Catalogna, 5 settembre 2006, che approva i proposti siti di importanza comunitaria (SIC), include le colline della Foresta. In conformità con le informazioni che descrivono ciascuna delle aree, il Sierra SCI Collserola corrisponde all’intero spazio compreso nel Piano per le Aree di Interesse Naturale (PEIN), approvato con decreto 328/1992 del 14 dicembre. Inoltre, questo accordo approva il documento “Orientamenti per la gestione delle aree della rete Natura 20002”. Questo documento indica alcune linee guida generali per la gestione di tutte le aree della rete Natura 2000 e altre linee guida generali in base ai tipi di spazi e obiettivi di conservazione. Nel caso della Sierra de Collserola questa è stata inclusa nelle zone montane di costiera.