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CAPITOLO 2 ANALISI DI ALCUNI CASI DI STUDIO SPAGNOL

2.3 Il parco di Collserola

2.3.5 Lo statuto di riferimento

Il Piano Speciale di pianificazione e protezione dell’ambiente naturale di Collserola (Pepco), è il piano che regola, organizza e gestisce il parco naturale, con lo scopo manifesto di istituire il vincolo a garanzia di compatibilità tra questi sistemi di conservazione e lo sviluppo naturale di

Collserola e il suo utilizzo per il divertimento dei cittadini89.

Il piano del parco è stato approvato nell’ottobre 1987 con il beneplacito del Consiglio della Corporazione metropolitana di Barcellona, pubblicato sulla Gazzetta n. 272 del 13 novembre 1987. Il suo testo rivisto in qualche parte, è stato approvato dalla stessa commissione il 28 gennaio 1988 e le relative e pertinenti istanze di pianificazione sono state pubblicate in G.U. n.58, 8 1988. Il contenuto di questo piano è di ordine prescrittivo e propositivo con azioni mirate ad individuare ambiti di intervento e di pertinenza nella gestione del

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Texto Articulado de las Ordenanzas del parque de Collserola. Ed. Consorci Parc. de Collserola, 2001.

parco. Se per molti aspetti l’impianto normativo riveste piena validità giuridica negli ambiti territoriali che a questo sottendono, per altri sono riportate nelle norme una serie di raccomandazioni o semplici proposte, per spazi e aree che non erano fattivamente assimilabili a territorio del parco propriamente detto, ma che possono essere intesi come prolungamento del medesimo che contribuiscono allo sviluppo urbanistico in coerenza alla logica istitutiva del parco. Nello stesso momento procedurale in cui si approvava il piano del parco si rendeva necessaria e contestualmente veniva apportata una modifica al PGM, che ha cercato di regolare le destinazioni d’uso e le zone a destinazione fondiaria, che venivano tutte omologate ad area parco, o ad area forestale90 in ogni caso non urbanizzabili. Lo scopo di questo emendamento è stato quello di eliminare disomogeneità e carenze di organicità, tra l’impianto normativo previsto dal PGM, e le nuove esigenze previste nell’erigendo Piano speciale di Collserola. Con tutta evidenza non solo non venivano intaccate in tal senso le prescrizioni protezionistiche del parco, ma andavano a definirsi

criteri di uso flessibile del suolo nell’ambito del territorio protetto91.

Alla fine del processo istitutivo, tutto quanto citato viene riportato abbastanza fedelmente nello statuto del parco, fortemente relazionato a quello che è

l’organo di gestione del patronato metropolitano del parco di Collserola92.

90 Per la stessa si rimanda alla definizione di area forestale contenuta nel PGM “Articolo 163.

Definizione. 1. In base alla classificazione di superficie forestale comprende il sito di terreno non edificato con vegetazione. 2. La trama minima, indivisibile ai sensi dell'articolo 95 dell’uso del suolo, deve essere di 10 ettari boscata 3. La classificazione delle aree forestali legittima l'esproprio dei terreni in questione, che possono essere acquistati, dall'Amministrazione per la concessione gratuita o acquisto o di scambio in conformità alla legge. Articolo 164. Uso del suolo. 1. Le terre delle aree forestali non possono essere destinati ad usi che implicano la trasformazione della natura o foresta originaria o di compromettere il valore specifico degli alberi da proteggere. 2. L’edificazione è vietata ad eccezione di quelle che richiedono la registrazione forestale, ai sensi della legislazione speciale.

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Questo emendamento è stato sospeso per Una risoluzione del Ministro dei lavori pubblici del governo della Catalogna del 16 febbraio 1988, in maniera tale che Le disposizioni del regolamento sul piano speciale su terreni classificati come foreste o terreni non edificabili abbiano piena validità purché l’apparato normativo “speciale” non sia in contrasto con le prescrizioni del PGM in questi suoli. E quando insorgessero discrepanze, lo stesso PGM avrebbe prevalenza giuridica.

92 Lo statuto del parco è stato approvato definitivamente il 25 Aprile 1986 dal consiglio della

Corporazione metropolitana di Barcellona e modificato il 1988 dall’associazione dei comuni . Pla Especial, d’ordenaciò y de proteciò del medi natural del parc de Collserola. Normes Urbanistiques, ed. Patronat Meropolità del parc. de Collserola, primera ediciò Maggio 1989.

Il ruolo dell’organo di gestione del parco di Collserola è stato approvato dalla corporazione metropolitana di Barcellona il 25 aprile 1986.

I suoi Statuti, approvati in via definitiva il 20 marzo 1986 dal Consiglio della stessa corporazione, sono stati modificati, in primo luogo il 2 giugno 1988 dall’assemblea dell’Associazione dei Comuni dell’Area Metropolitana, in virtù della sua trasformazione in un ente autonomo. L’8 settembre 1988 allo scopo di includere la rappresentanza delle associazioni di quartiere e altre associazioni, veniva applicata un’ulteriore modifica a tale documento. Il frutto finale di tale processo orizzontale e articolato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 marzo 1989. Una gestazione non lunga ma concertata e inclusiva, su un documento di una certa agilità redazionale e applicativa, che, come vedremo, sarà una costante nei processi di pianificazione Catalani. Gli ambiti interessati dalle norme urbanistiche del piano riguardano principi ispiratori di tutela delle risorse naturali, sociali e ambientali, nonché lo sviluppo dello stesso a supporto di una parte importante dei territori vincolati. Le regole e le norme contenute nello statuto nei suoi quasi trent’anni di vita non sono mai cambiate, anzi qualcosa è andato ad incrementare l’inventario giuridico del parco quando, per come riportato nelle disposizioni delle prime norme urbanistiche, è stato approvato il novero delle ordinanze del parco di Collserola. Queste in particolare, per sono state emanate “per l’uso regolare, la frequentazione e la raccolta di materiali tossici per ogni specie (animale, vegetale o minerale), intendendo l’utente come parte integrante del parco, anche a livello giuridico.

In relazione alle ordinanze93, si arrivava ad avere un sistema legislativo

interno molto agile e a tratti scarno, che comprende ambiti molto ristretti e che non vanno aldilà delle prescrizioni basilari per la protezione del territorio protetto, anche con riferimenti di mera natura pratica. Definita la natura del piano, l’oggetto e le norme, lo stesso va ad individuare sei direttive per l’uso delle aree vincolate assimilabili ad aree omogenee (PGM).

93 Di conseguenza, l'assemblea Generale del corpo attuale gestione del parco del Consorzio

del Parco di Collserola, le sessioni del 5 dicembre 2000, ha ratificato il decreto del Presi- denza di questo Consorzio, ha emesso il 18 luglio 2000 aprobación di tutto, il testo articolato Ordenanzas Parque de las Collserola, che entrarono in vigore dal 6 ttobre del 2000.

Quindi si avranno rispettivamente disposizioni in merito agli ambiti operativi del piano, al suo impianto gestionale, alla connaturazione paesaggistica delle aree non qualificate come aree forestali, e di quelle che invece tale classificazione la rivestono nonché le norme preliminari per il rispetto della naturalità dei siti. Altri temi contemplati sono le aree di trattamento specifico quelle di trattamento paesaggistico; strade, rete viaria e trasporto pubblico. L’approccio alla zonizzazione propriamente detta è quanto di più

semplicistico si possa rintracciare94 per quel che attende alla classificazione

delle zone secondo naturalità e uso e per quel che concerne quelle che possono essere definite aree forestali e quelle viceversa che non possono esser definite come tali. Per queste ultime, come accennato, interverranno determinazioni di carattere paesaggistico per conseguire un’integrazione negli ambiti del parco e per ridurne il suo impatto. Esiste quindi tutta una casistica che, a metà tra le due, è deputata a diventare una buffer a tutti gli effetti, con precise disposizioni in merito a strutture, elementi di contenimento, viali e sistemazioni interne alla particelle dei privati che in queste zone a differente qualificazione vivono, a seconda che siano terreni qualificati da residenza

urbana95, pertinenze ex industriali96, spazi destinati alle attrezzature97, terreni

identificati non senza enfasi come cimiteri metropolitani98.

In relazione a questo doppio livello di governo del territorio, il piano stabilisce, nell’ambito del parco, una definizione delle zone secondo indici di naturalità, le caratteristiche del paesaggio e della coltre vegetale attuale

94 Norme urbanistiche articolo 24 del titolo III, determinazioni applicate alle aree forestali. 95 Le vere limitazioni paesaggistiche sulle strutture, di accesso e contenimento dei suoli che

contengono abitazioni che è come se fossero soggetti ad una gestione mista. Alle quali viene imposta una qualificazione edilizia in linea con il parco e che nei nuclei abitati connessi interni al parco, negli spazi pertinenziali privati sia garantita integrazione paesaggistica e la prevenzione degli incendi.

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Visti naturalmente dal punto di vista della rimozione e ripristino dal punto di vista paesaggistico di tutte le pertinenze e /o le eventuali contaminazioni industriali.

97 Con dettaglio su parametri strettamente urbanistici si definiscono due zone, quelle interne

ai nuclei urbani per le quali valgono le norme per gli insediamenti urbani (vedere nota 19) oppure quelle interne al bosco vero e proprio che sono soggette a limitazioni paesaggistiche rilevati, altezza degli edifici, occupazione massima del suolo delle particelle, e limiti nella trasformazione del suolo libero. Tali possono anche essere ridotte sul singolo caso quando queste non siano nella loro stretta applicazioni bastevoli all’integrazione paesaggistica.

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Per i quali oltre ai richiami alle disposizioni precedenti si renderà necessario informare preventivamente l’organo di gestione del parco.

nonché le sue potenzialità. Il raggruppamento in tre grandi tipi, slegati e contenenti conformazioni anche variegate tra loro è il primo e basilare assunto di una differenziazione che si presta alla semplicità di adozione.

Le caratteristiche di tali zone e sottozone sono pienamente descritte nella relazione del piano speciale.

Le aree secondo naturalità e uso sono:

−Zone Naturali (N) dal valore naturalistico ed ecologico che includono al

loro interno le aree a protezione speciale (APE), vegetazione tipica (singolare) (vs) e aree agricole.

−Zone Semi-Naturali (SN) di valore paesaggistico, in cui si trovano gli

ambiti a caratterizzazione rurale (r) o con caratteristiche di parco (p), con o senza caratteristiche di tipicità (*). In entrambi i casi sono comprese le zone di vegetazione tipica e le aree agricole.

−Aree Agricole di valore paesaggistico.

Il piano prevede determinazioni generali per tutti i settori e specifiche per ciascuno di essi che si riflette in successivi articoli.

Il piano attribuisce tale differenziazione zonale a tutto il perimetro del parco anche in terreni che non avevano lo status di suolo forestale, in maniera tale che queste siano interessate dalle raccomandazioni stesse del piano, e va a modificare questa destinazione fin dentro gli ambiti del PGM indicando questi territori come partecipi degli obiettivi specifici del parco con tutte le relative determinazioni prefigurate.