L’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO COME STRUMENTO DI SALVEZZA DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
2. Internet: un nuovo luogo e un nuovo strumento di manifestazione del pensiero La libertà di manifestazione del pensiero non ha una valenza dogmatica, definibile a
priori: è una libertà variabile nel tempo e nello spazio, le cui caratteristiche dipendono dal momento storico e dalle condizioni politiche, culturali, religiose della comunità di riferimento. E’ una libertà che varia perché variano gli interessi e le esigenze che attraverso di essa si esprimono; essa varia, perché variano gli strumenti attraverso cui è possibile esprimerla.
Innegabile, allora, la lungimiranza del legislatore costituente che all’art. 21 Cost8. ha sancito: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, con lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”. Quest’ultima locuzione
garantisce la modernità della previsione costituzionale, potendosi adattare all’evoluzione delle forme di comunicazione. Si potrà diffondere il proprio pensiero attraverso la stampa, attraverso un comizio in luogo pubblico, attraverso la radio o la più moderna televisione; o ancora, attraverso un quadro, una canzone, una rappresentazione teatrale. Tutti questi sono mezzi di diffusione delle idee. E non è complesso comprendervi anche il particolare strumento di internet. Altresì, questa locuzione risalta l’intento del legislatore costituente di assicurare l’esercizio della libertà di espressione non tanto nei confronti di un particolare destinatario (diritto ugualmente garantito ma all’art. 15 Cost.) quanto nei confronti di destinatari indeterminati, di un
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Ormai notorie le problematiche inerenti la individuazione dei responsabili del reato e, conseguenzialmente, della giurisdizione sussistente. Chi immette informazioni sul web si trova in un luogo fisico, come il terminale da cui le immette e il modem che sfrutta per la connessione, tuttavia il server utilizzato per le attività di down e up loading può trovarsi anche a migliaia di chilometri di distanza.
8 Art. 10 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 19 Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo e art. 11 della Carta di Nizza. Previsioni più complete rispetto alla Costituzione Federale degli Stati Uniti D’America del 1787 (art.1) e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo francese del 1789 (art.11) che riconoscevano la sola accezione attiva e non anche quella passiva della libertà di manifestazione del pensiero.
pubblico indefinito. E’ evidente, infine, come la libertà di cui all’art. 21 Cost. sia il presupposto di ogni altro tipo di libertà garantita dalla Costituzione (artt. 8,15,33 Cost. ecc.).
Species del genus della libertà di manifestazione del pensiero è la libertà informatica,
comprensiva della libertà telematica. Ad ogni individuo sono garantite entrambe9: la libertà di elaborare elettronicamente i dati, di immetterli nella rete informatica e, dunque, di farli circolare liberamente nonché la libertà di acquisirne di nuovi e di diversi. Internet rappresenta una nuova frontiera della comunicazione anche perché, a differenza della stampa o della televisione, i soggetti attivi (cioè chi ha il potere di accesso alla rete)10 coincidono con quelli passivi (gli utenti che ne usufruiscono)11. Ed è una libertà che deve essere garantita ad ogni età: la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia ha espressamente stabilito che è un diritto inviolabile del minore avere accesso alle informazioni, in particolare a quelle che mirano a promuovere il suo benessere sociale e morale nonché la sua salute fisica e mentale12.
L’avvento di internet, che è un sistema dotato di una propria logica e di una propria semantica, ha contribuito a modificare il contenuto stesso della libertà di manifestare il pensiero sia nella sua accezione attiva sia in quella passiva.
L’informazione è più ricca: ogni individuo può accedere, attraverso l’ausilio dei motori di ricerca, ad intere biblioteche, librerie, banche dati, edicole virtuali senza ostacoli né finanziari né territoriali. Tuttavia, ciò comporta il noto fenomeno per cui più alto è il grado di diffusione di una informazione, più alto è il grado di veridicità che alla stessa è attribuito.
L’informazione ha un effetto di propagazione più celere e non risente dei confini territoriali o delle differenze linguistiche. Tuttavia, tale effetto fa perdere il controllo, il dominio sulla notizia: l’utente che immette delle informazioni su internet non sa da quali server passeranno e quanti avranno accesso alle stesse.
L’informazione può essere trasmessa simultaneamente ad un numero indefinito di soggetti. Attraverso chats, community, forum si può interagire, contemporaneamente, con un numero indeterminato di altri utenti. Di contro: tutte le informazioni, di dati in parte sensibili, sono visibili a tutti. E’ come affiggere dei manifesti, in una grande piazza, sulla propria vita e non poter controllare chi può guardarli e per quanto tempo.
L’informazione sulla rete si fonda sulla forza delle parole. In specie, in assenza di una interazione fisica, fondata sulla forza suggestiva dello sguardo o dei gesti, le interazioni si fondano esclusivamente (o quasi) sul contenuto delle parole. Le relazioni
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L’informatica è quel settore della tecnologia (ramo del sapere) che studia l’informazione e il suo trattamento automatico attraverso l’elaborazione elettronica dei dati; per telematica, invece, si intende un sistema di apparati interconnessi in grado di comunicare a distanza, scambiandosi dati attraverso la tecnologia informatica.
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Esistono delle società che gestiscono il sistema delle rete internet (access provider), cui è necessario versare un “canone” per poter ottenere l’accesso alla rete. Si discute sulla inviolabilità della libertà telematica, ossia del diritto all’accesso gratuito alla rete. Si v. Direttiva n. 2000/31 del Parlamento e del Consiglio d’Europa , 8-06-2000 pubblicata in Dir.Inf., 2000, 683ss.
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Interessante la locuzione spesso utilizzata di “Cyberdemocracy”. Si v. ad es. W.FISHER, Freedom of
Expression on the internet, 2001, rep. in www.cyber.law.harvard.edu.
12 Sempre attuali e preziose le riflessioni di J.S. M
ILL, Saggiò sulla libertà, Milano, Trad. Est., Ed.1999,19 ss. per cui impedire l’espressione di una opinione sarebbe un crimine commesso contro la razza umana, sia contro i posteri che contro i vivi, sia contro coloro che dissentono sia contro coloro che condividono.
che sorgono sulla rete (tramite chat, community, forum ecc) risultano per i soggetti coinvolti particolarmente profonde, coinvolgenti; forse, questo è un effetto dell’assenza dei condizionamenti offerti dalle apparenze.
La diffusione di internet, infine, incentiva la voglia di esprimere se stessi. Assecondando le inclinazioni narcisistiche umane, grazie alle esaminate peculiarità, internet incentiva ad esternare la propria personalità, comprensiva del personale modo di pensare (gli esempi eclatanti sono i social networks in cui, attraverso la creazione di un proprio profilo, corredato di immagini personali, si mette “in vetrina” la propria persona). Altresì, la voglia di esprimere se stessi è certamente incentivata dalla apparente, od in certi casi reale13, anonimità garantita dall’uso di nickname o, frequentemente, di identità completamente inventate e per ciò solo inesistenti.
Si, internet è un’agorà, dove chiunque può salire sul palco dell’attenzione, anche celando la propria identità con una maschera, con la possibilità di urlare ad un numero indeterminato di persone, con effetti immediati e persistenti nel tempo, la propria personalità, il proprio modo di pensare e non in ultimo, le proprie degenerazioni, i propri disagi, le proprie patologie.
3. L’elemento soggettivo nei reati di istigazione: come salvare la manifestazione