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GLI INTERVENTI COMUNITARI SUCCESSIVI

L’evoluzione del diritto comunitario in materia di gestione dei rifiuti è stata certamente segnata il giorno 18 Dicembre 2014.

28 La Commissione Europea infatti in tale data, ha emanato due importanti provvedimenti, che hanno apportato modifiche rilevanti alla precedente normativa nell’ambito della classificazione dei rifiuti; è inoltre da segnalare il fatto che essi siano entrati in vigore a partire solo dal 01 Giugno 2015 tramite gli strumenti del regolamento e della direttiva, risultando quindi direttamente applicabili all’interno degli ordinamenti degli Stati Membri.

Il primo degli interventi normativi, ovvero il regolamento UE n. 1357/2014 contiene i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. Più nello specifico si consideri che l’allegato a questo regolamento ha sostituito l’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE.

Il secondo intervento normativo, invece, è costituito dalla decisione 2014/955/UE, che contiene l’elenco dei codici CER43

che ha sostituito la Decisione 2000/532/CE e ha modificato l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Queste modificazioni normative si sono rese necessarie con l’abrogazione44 della precedente base normativa di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, compiuta dal regolamento CLP45 .

Dopo un lungo periodo di convivenza quindi, i metodi di attribuzione delle caratteristiche di pericolo sono stati adeguati a quanto previsto dal

43 Codice CER (catalogo identificativo dei rifiuti) è la classificazione dei tipi di rifiuti

secondo la direttiva 75/442/CE.

44 Direttive 67/548/UE e 1999/45/CE che sono state abrogate a decorrere dal 1 giugno 2015. 45 Regolamento CE n. 1272/2008.

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regolamento, passando da essere basati su criteri di rischio “R” a indicazioni di pericolo “H”.

Gli elementi di novità apportati dalla decisione 955/2014/CE consistono in primo luogo nell’ampliamento del catalogo precedente, con l’introduzione di nuovi codici CER (fanghi rossi derivanti dalla produzione allumina di sostanze pericolose, mercurio metallico, mercurio parzialmente modificato). Sono inoltre presenti modifiche alla parte introduttiva dell’elenco di rifiuti di cui all’articolo 7 della Direttiva 2008/98/CE, per adeguarla ai nuovi criteri di individuazione e valutazione delle sostanze pericolose (richiami alle nuove caratteristiche di pericolosità HP ed ai relativi valori soglia e concetto di sostanze pericolose pertinenti)

Si registra inoltre una variazione nella descrizione di alcune tipologie di rifiuti. Sebbene le novità introdotte dalla decisione possano essere considerate di minor rilievo rispetto a quelle introdotte con il regolamento, è grazie alle prima che riescono ad apprezzarsi i cambiamenti apportati dalle seconde. La decisione 955/2014/CE identifica e divide i rifiuti classificandoli come pericolosi (contrassegnati con un asterisco) ai sensi della direttiva 2008/98/CE e previa applicazione dell’art. 2046

, mentre i rifiuti non contrassegnati saranno quindi etichettati come non pericolosi.

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Direttiva 98/08/CE, Articolo 20, Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici “Gli

articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici. Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi

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Nel caso in cui al rifiuto possano essere attribuiti contemporaneamente codici pericolosi e codici non pericolosi (cd. codice specchio) si terrà conto delle sostanze pericolose pertinenti in esso contenute (Allegato 3 Direttiva 98/08/CE) e delle caratteristiche del pericolo47, eseguendo una prova48 o utilizzando linee guida riconosciute in ambito internazionale.

Si potranno in seguito ulteriormente discriminare i rifiuti aventi codice CER pericoloso senza codice “speculare”; in tal caso quest’ultimo sarà considerato rifiuto pericoloso assoluto e si dovrà attribuire il corretto codice di attribuzione di pericolo49 (codice HP).

I rifiuti aventi codice CER non pericoloso e senza codice “speculare” verranno semplicemente considerati non pericolosi, senza ulteriore specificazione.

Se invece il rifiuto è identificato con codici CER speculari (uno pericoloso ed uno non pericoloso) dovranno tenersi in tal caso in considerazione le proprietà di pericolo, mediante corretta attribuzione dei codici HP.

prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrati in conformità degli articoli 23 o 26.”

47 Valutate secondo i criteri dettati dal Regolamento CE 1272, del 16 Dicembre 2008, del

Parlamento e del Consiglio.

48 Le metodologie di prova sono previste dal Regolamento CE della Commissione n. 440

del 30 Maggio 2008.

49 Secondo quanto disposto dal Regolamento UE della Commissione n. 1357 del 18

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Risulta quindi essenziale, qualora sia previsto, una corretta attribuzione del codice HP.

Il soggetto su cui verte tale obbligo è il produttore del rifiuto, il quale potrebbe già essere in grado di compiere tale operazione semplicemente considerando i composti presenti nel rifiuto attraverso la conoscenza dei cicli produttivi che lo hanno generato.

Qualora al contrario, non fosse possibile la corretta attribuzione del codice HP in tal modo, il produttore dovrà in primis compilare una scheda produttiva dettagliata (alla quale vanno inoltre allegate le Schede di Sicurezza) contenente l’indicazione di tutti i cicli produttivi e le materie prime di partenza che hanno generato il rifiuto, operando un campionamento significativo del rifiuto completata da un’analisi successiva.

In tal modo si avrà l’effetto di circoscrivere i pericoli associati ai singoli componenti del rifiuto, considerati “pertinenti” sulla base delle informazioni raccolte.

In ultimo dovrà operare un confronto tra le concentrazioni ottenute dal campionamento del rifiuto con quelle di soglia previste dal Regolamento UE 1357/14.

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Il Decreto Legislativo n. 91 del 201450 introduce il principio di precauzione nel caso di difficoltà o impossibilità di determinare con certezza la classe di pericolo del rifiuto.

Nel caso in cui le sostanze presenti in un rifiuto non siano note, determinate o determinabili oppure le analisi chimiche non siano riuscite ad individuare in modo specifico i componenti, nel primo caso il rifiuto dovrà essere classificato come “pericoloso”, e nel secondo caso per individuare le caratteristiche di pericolo si dovrà far riferimento ai componenti peggiori, in osservanza del principio di precauzione.

Come emerge chiaramente da questo quadro diventa determinante, al fine di una corretta classificazione del rifiuto, fare riferimento ai contenuti del Regolamento UE 1357/14, poiché fissa in modo specifico i criteri per la relativa operazione.

I principali elementi di novità apportati da quest’ultimo consistono prima di tutto nella sostituzione delle nuove caratteristiche di pericolo (da HP1 a HP15 rispetto alle vecchie H1 a H15), e nella rielaborazione di alcune classi precedenti (ad esempio gli infiammabili), con contestuale variazione delle relative concentrazioni limite.

Vengono fissate specifici limiti al di sopra dei quali la presenza di una sostanza pericolosa deve essere considerata per partecipare alla definizione della classificazione complessiva del rifiuto.

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Da segnalare inoltre un recente intervento51 della Commissione che sostituisce l’Allegato II della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Il tema affrontato in questa sede è essenzialmente apportare delle modifiche alla disciplina del trattamento dei rifiuti mediante combustione.

In particolare sarà possibile il trattamento dei rifiuti solidi urbani per gli impianti di incenerimento solo se la loro efficienza energetica raggiungerà la soglia indicata applicando la formula di efficienza energetica (R1) di cui all’Allegato II della direttiva 2008/98/CE.

Inoltre da prove tecniche è emerso che le condizioni climatiche locali nell’Unione influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale da inceneritori destinanti al trattamento di RSU.

Il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha dimostrato che al fine di raggiungere la parità di condizioni nell’Unione è ragionevole prevedere una compensazione per quegli impianti di incenerimento che risentono dell’impatto delle condizioni climatiche locali con un fattore di correzione climatico CCF (Climate Correction Factor, basato sul documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti) applicabile alla formula R1.

51 Direttiva UE n. 1127 del 10 Luglio 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio

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L’applicazione di tale fattore correttivo però, deve restare un incentivo per il raggiungimento da parte degli impianti di incenerimento di un elevato livello di efficienza energetica prodotta, in linea con gli obiettivi previsti della Direttiva 2008/98/CE.

Vengono infine modificati i criteri di calcolo utilizzati per stabilire il valore della formula di efficienza energetica che andrà moltiplicato per il CCF52.