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RECENTI INTERVENTI NAZIONALI E RIMED

STRAORDINARI NEL SETTORE RIFIUTI.

Doverosa la segnalazione di altri importanti e recenti sviluppi della normativa sui rifiuti, in primis la legge 114/14 e la legge n. 116 del medesimo anno. La legge 114 dell’undici Agosto 201456

pur non essendo incentrata in maniera specifica sui rifiuti (trattando di semplificazione, trasparenza ed efficienza degli uffici giudiziari), contiene nel Capo II, rubricato “Misure relative

all’esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture” un articolo57

applicabile anche al settore rifiuti.

L’art. 32, infatti, prevede che nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda in presenza di rilevate situazioni anomale sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o un contraente generale, il presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ne informa il Procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi ed accertati propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante due interventi differenti.

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Legge n. 114/14, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 90 del 24 Giugno , Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.

57Art. 32, Capo II, Legge n. 114/14 “Misure straordinarie di gestione, sostegno e

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Potrà ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto o della concessione; oppure provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione.

Prosegue poi prevedendo che il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 27058.

58 Decreto Legislativo n. 270 dell’8 Luglio 1999 “Nuova disciplina dell’amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”, art. 39 “Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti”, co.1 “Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabili i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari”, co.2 “ Il Ministro dell'industria stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera è richiesta dalla procedura”.

43 Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo.

Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa.

Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

L’attività di temporanea e straordinaria gestione dell’impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave.

Agli amministratori spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito

44 né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l’informazione antimafia interdittiva.

Nel caso in cui le indagini riguardino componenti di organi societari diversi è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa.

Il Prefetto provvede, con decreto, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni dì sostegno e monitoraggio dell'impresa.

A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo; spetterà inoltre loro un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 859 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 e gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

Queste disposizioni si applicheranno inoltre anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente

59 Decreto Legislativo. n. 14, “Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari” 4

45 necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, o la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all’art. 9460, co.3, D. lgs n. 159 del 6 Settembre 2011. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC.

Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 9161, comma 5, del D. lgs. 159/11, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

Per quanto concerne invece la disposizione citata in precedenza, ovvero la legge n. 116/14, in apertura, nel Titolo I “Misure per la crescita economica”, capo II, rubricato “Disposizioni urgenti per l’efficacia dell’azione pubblica di

tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l’adempimento degli obblighi derivanti all’appartenenza

60 Art. 94, co.3, “Effetti delle informazioni del Prefetto”, D lgs n. 159 “Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” del 6 Settembre 2011.

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all’Unione Europea” essa contiene vari riferimenti pertinenti al settore di

nostro interesse.

Innanzitutto, con la previsione di una misura premiale (un contributo) al fine di incentivare il recupero dei pneumatici fuori uso, e poi con la disposizione62 che invece stabilisce un’eterogenea serie di misure per garantire l’efficienza dei controlli ambientali e misure attuative della programmazione della gestione dei rifiuti.

Si occupa in seguito (art.13, Capo II) di disciplinare procedure semplificate per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti, occupandosi anche del recupero di scorie radioattive, militari e non tralasciando l’aspetto della regolamentazione degli scarichi in mare.

Gli articoli seguenti (artt.13-14) prevedono infine una serie di misure per agevolare il sistema di tracciabilità dei rifiuti e disposizioni per il corretto recepimento del diritto dell’Unione63

in materia di valutazione di impatto ambientale.

62Art. 12, Capo II, legge n. 116 del 2014 : “Misure urgenti per garantire l'alta

qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013”.

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