ALLE ORIGINI DEL FEDERALISMO FISCALE ITALIANO
2. GLI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA FINANZIARIA DEGLI ANNI ’
2.4. GLI INTERVENTI DELLA FINE DEGLI ANNI ’
Con le c.d. riforme Bassanini107 si procedette ad un primo organico tentativo di
dare attuazione, quantomeno per le Regioni, ai principi dell’originario art. 119 Cost. Significative novità, nella direzione di una sempre maggiore autonomia della finanza regionale e locale, sono state introdotte dal d.lgs. n. 446 del 1997 che nel garantire un primo corrispettivo finanziario del processo di conferimenti di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali avviato dalla legge n. 59 del 1997108, ha attribuito alle Regioni un’addizionale IRPEF, e ha istituito l’IRAP
106 M. Zangani, cit., pp. 220-221.
107 Con il nome di Legge Bassanini sono noti alcuni provvedimenti normativi italiani
principalmente ispirati e/o redatti da Franco Bassanini in materia di pubblica amministrazione. Fanno parte di queste:
- Legge 15 Marzo 1997, n. 59;
- Legge 15 Maggio 1997, n.127 (Bassanini bis); - Legge 16 Giugno 1998, n.191 (Bassanini ter); - Legge 8 Marzo 1999, n. 50 (Bassanini quater).
108 La legge 15 Marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, nota come Legge Bassanini, impone in particolare due principi: la
semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici alle attività private; il federalismo amministrativo, cioè il perseguimento del massimo decentramento realizzabile con legge ordinaria, senza modifiche costituzionali. La legge 59/1997 si è configurata come una legge delega, finalizzata essenzialmente a dare al Governo il potere di emanare decreti delegati al fine di sviluppare una vastissima attività di innovazione e riforma dell’intero sistema amministrativo italiano, nonché per incidere:
• sul sistema delle fonti;
• sulle strutture di governo dello Stato;
(Imposta regionale per le attività produttive) che interessa Comuni e Province perché sono destinatari di una quota del gettito regionale, ed inoltre perché ad essi è destinato il gettito di un’addizionale all’IRAP109.
L’insieme dei provvedimenti sin qui esposti ha determinato un mutamento consistente nella struttura dei mezzi finanziari a disposizione dei governi regionali e locali. Ed è sempre in questa ottica che vide la luce qualche anno dopo una riforma ancora più organica, offerta dalla legge n. 133 del 1999, recante “disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”: per le Regioni si prevedeva una compartecipazione all’IRPEF (con aumento dell’aliquota) e all’IVA (almeno il 20%) riscosse sul rispettivo territorio, per gli Enti locali l’aumento dell’ICI e della compartecipazione all’IRPEF110. Di portata
rivoluzionaria è in particolare la disposizione contenuta nell’art. 10 della legge n. 133 del 1999 che prevede la soppressione della gran parte dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario. Tale previsione appare degna di rilievo se si pensa al fatto che l’autonomia finanziaria regionale era stata fino ad allora fortemente limitata con riguardo al versante della spesa, ove si consideri che le entrate derivanti dai trasferimenti di fondi dallo Stato alle Regioni erano in massima parte a destinazione vincolata, per cui la funzione delle Regioni si è
Caratteristiche fondamentali dell’attività di riforma delineata dalla l. 59/1997:
1. Ridefinire i rapporti e la distribuzione delle competenze fra lo Stato, le Regioni e il sistema delle autonomie locali, realizzando quello che è stato definito il terzo decentramento (dopo quelli del 1970-72 e del 1975-77) e come il “massimo di federalismo amministrativo a Costituzione invariata”;
2. Riformare, coerentemente con il federalismo amministrativo da realizzare, la riforma della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri e in generale degli enti pubblici nazionali, conducendo a termine il processo riformatore già avviato con la l. n. 400/1988 e ripreso durante il primo Governo Amato e il Governo Ciampi;
3. Completare le riforme di primarie strutture amministrative avviate durante il decennio precedente e in particolare quelle relative al rapporto del pubblico impiego, alla struttura e al ruolo della dirigenza pubblica, alla formazione dei funzionari e dei dirigenti pubblici e le relative modalità di selezione e di carriera;
4. Rivedere le modalità di organizzazione e di funzionamento di alcuni ambiti specifici dei servizi pubblici e della disciplina pubblicistica di alcuni settori economici, mirando anche ad avviare massicci fenomeni di rilocalizzazione delle funzioni fra Stato e Regioni nonché di privatizzazione e delegificazione di alcuni settori precedentemente a forte caratterizzazione pubblicistica;
5. Realizzare la semplificazione delle procedure e delle regole che presiedono all’attività amministrativa in generale e all’organizzazione e al funzionamento dell’amministrazione italiana; 6. Riformare il sistema scolastico italiano, organizzandolo sulla base di una rete di istituzioni scolastiche dotate di autonomia funzionale ed estendendo anche all’organizzazione scolastica il regime delle autonomie funzionali già introdotto per le Università e per le Camere di commercio.
109 D.lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, artt. 27 e 28.
110 P. Carrozza, La legge sul federalismo fiscale: delega in bianco o principi - decalogo per una
limitata a trasferire le somme relative ai destinatari rigidamente individuati nelle leggi dello Stato. Il vincolo della destinazione ha fortemente inciso sull’autonomia di spesa delle Regioni, sino a svuotarla di gran parte del suo significato111.
Successivamente il d.lgs. n. 56/2000 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale” in attuazione della delega disposta dall’art. 10 della l. n. 133/1999, ha stabilito: la sostituzione, entro il 2001, dei trasferimenti erariali alle Regioni, anche a destinazione vincolata, con la compartecipazione al gettito di tributi erariali, fra cui l’IVA, fissata nella misura del 25,2%; l’istituzione di un fondo perequativo nazionale per “la realizzazione di obiettivi di solidarietà interregionale”, finanziato attingendo alla compartecipazione IVA; la possibilità estesa alle Regioni di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali. Il decreto legislativo n. 56 del 2000, ha contribuito a decentrare funzioni e responsabilità di spesa e di entrata, modificando il ruolo dei diversi livelli di governo, favorendo, così, un passo significativo verso il federalismo fiscale; federalismo fiscale che inteso come possibile proposta di riordino del settore pubblico italiano avrebbe portato sia al decentramento di numerose funzioni pubbliche svolte dallo Stato, sia ad una maggiore affermazione del principio di autogoverno sul fronte delle regole e degli strumenti di finanziamento112.
Uno dei motivi fondamentali della riforma di questi ultimi ’90 del 900 (incluso anche il d.lgs. 56/2000), volta ad accentuare l’autonomia impositiva degli Enti locali a discapito dei trasferimenti erariali, è stato quello di aggredire una delle cause strutturali della creazione del debito pubblico in Italia, ovvero la completa deresponsabilizzazione finanziaria, al fine di giungere ad unareidentificazione esatta della responsabilità; il che significa anche tendere a far coincidere sempre più, o comunque a riavvicinare i centri che decidono il prelievo fiscale con quelli che decidono la spesa. Tale obiettivo richiede come soluzione un forte grado di autonomia tributaria. Autonomia tributaria vuol dire, appunto, quanto meno la possibilità per il governo sub-centrale di poter decidere quali aliquote applicare, quindi quale deve essere l’entità del prelievo113.
111 T. Martines, A. Ruggeri, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 380 e ss. 112 P. Giarda, Regioni e federalismo fiscale, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 21 e ss.
113 E. Buglione, Istituzioni e autonomia finanziaria in Italia, in Istituto di Studi sulle Regioni –
C.N.R., Governo e Governi. Istituzioni e finanza in un sistema a più livelli, a cura di E. Buglione e
Le difficoltà di prevedere e monitorare i riflessi della riforma sull’andamento della spesa sanitaria e del deficit che si sarebbe venuto a creare in alcune Regioni poco attente alla loro spesa sanitaria ed ancor più il cambio di maggioranza politica nel 2001 determinarono, però, l’abbandono della riforma stessa, i cui principi vennero tuttavia trasfusi nel nuovo articolo 119 della Costituzione114, modificato dalla legge di revisione costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, ossia la legge n. 3 del 2001.
114 P. Carrozza, La legge sul federalismo fiscale: delega in bianco o principi - decalogo per una
CAPITOLO 3