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L’ATTUAZIONE DELL’ART 119 DELLA COSTITUZIONE E LA LEGGE DELEGA SUL FEDERALISMO FISCALE

3. LA LEGGE E I PROFILI DI RILIEVO COSTITUZIONALE

La lunghezza e la corposità della legge delega n. 42 del 2009 ha alimentato un dibattito in dottrina sulle possibili ricadute costituzionali. Inoltre, pur tenendo presente la adattabilità dello strumento normativo in questione, va comunque sottolineato come alcuni profili contenuti nella delega possano apparire, effettivamente, eccessivamente indefiniti. È stato addirittura affermato che “niente, nella legge, è chiaramente identificato” e che per la precisazione di molti aspetti è stata rinviata al legislatore delegato, tanto che “per questa insufficienza di contenuti, si può avanzare il dubbio di una non piena conformità della legge alla Costituzione per difetto di delega. Infatti il suo oggetto non è definito ed è rinviato al Governo un numero eccessivo di decisioni”186. Ed ancora: “La legge delega sul

federalismo fiscale approvata dal Parlamento non costituisce una svolta storica ma è solo un contenitore ricco di principi più ampi della portata della delega e più avaro nella precisazione dei criteri direttivi che dovrebbero lasciare prevedere le forme di imposizione per i diversi livelli di governo locale”187.

In merito alla indefinitezza di alcuni contenuti della legge n. 42 del 2009, un esempio è rappresentato dal capo IV e dal relativo art. 15188 dedicati al

186 R. Perez, I tributi delle regioni, in La legge delega sul federalismo fiscale, Giornale

di diritto amministrativo, 2009, p. 817.

187 E. De Mita, cit., p. 85.

188 Legge n. 42/2009, Art. 15 (Finanziamento delle Città metropolitane): “Con specifico decreto

legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli Enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle Città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai Comuni, nonché disciplina la facoltà delle Città metropolitane

finanziamento delle Città metropolitane e, per certi versi anche dal successivo capo V relativo agli interventi speciali e, in particolare, dall’art. 16189, dedicato alla disciplina degli interventi di cui al quinto comma dell’art. 119 Cost., ma privo di un espresso strumento di intervento nonché di un metodo di valutazione della compatibilità con le misure adottate190.

Interessanti dal punto di vista costituzionale risultano inoltre gli aspetti relativi alla tempistica e al procedimento richiesto per l’approvazione dei decreti legislativi. Con riferimento alla prima questione, non è stato rispettato il termine, pari a 30 giorni dalla entrata in vigore della legge delega, per l’organizzazione dei tavoli di confronto tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di cui all’art. 27 comma 7 della legge stessa191, e per l’adozione del

di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d)”.

189 Legge n. 42/2009, Art. 16 (Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della

Costituzione): “I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo

119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio- economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti”.

190 G. Campanelli, cit., p. 10.

191 Legge n. 42/2009, Art. 27, comma 7: “Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali

della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione a statuto speciale e di ciascuna Provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna Regione a statuto speciale e ciascuna Provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le Regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle Regioni a

regolamento avente ad oggetto la disciplina relativa all’indizione e allo svolgimento dei referendum sulle proposte di istituzione delle Città metropolitane di cui all’art. 23 comma 5192. Il secondo profilo da segnalare è quello relativo al

procedimento di approvazione dei decreti legislativi delegati, i quali, come è già stato rilevato precedentemente, dovrebbero rappresentare il risultato di un iter, piuttosto lungo e complesso, di confronto tra il Governo, la Conferenza unificata, le Camere e la Commissione parlamentare bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale, istituita dall’art. 2 della legge n. 42 del 2009, sulla base del quale si evidenzia come ci si trovi di fronte ad una delega che lascia ampio campo libero al Governo, mentre attua un processo di emarginazione delle Assemblee rappresentative; ciò lo si evince dal fatto che la funzione di gestione, adeguamento e controllo dei nuovi meccanismi, come visto, è affidata, a norma dell’art. 4, ad una Conferenza permanente ad hoc: la Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale193.

4. I TENTATIVI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA: