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ISCRIZIONI ED ,"IMISSIONI

Nel documento ANNUARIO DEL (pagine 88-95)

ART. 14.

Posson o essere ammessi al primo anno del biennio proped eutico agli st u di di ingegne ria soltan to gli st udenti forniti del diploma di maturità classica o scien t ifica .

Possono essere am messi al primo anno del triennio di applica-zion e d'ingegn eria gli st u de n t i che abbiano su pe r at o tutti gli esa m i delle materie fondamentali del biennio proped eutico e abbiano alla fine del biennio stesso supe r a to una prova attestante la conoscenza di due lin gue st raniere mod erne a scelta .

ART. 15.

Possono essere ammessi al primo anno del biennio proped eutico agli·st u di di ar chi tettu r a soltant o gli st u de n t i forniti del diploma di mat urità classica , scien t ifica od artistica.

Possono essere ammessi al primo anno del triennio di appli ca-zion e di architettura soltant o gli st u de n t i che abbiano supe r a t o gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio proped eu-tico e di due almeno da essi scelt i tra i com ple me n t ar i del biennio medes im o.

ART. 16.

Gli st u de n t i pr oven ient i da Scuole estere possono essere iscritti soltanto dopo che il Cons iglio della Facoltà com pe ten te abbia ri co-nosciu t o la equip olle n za dei loro titoli di st udio, designando l'anno di corso al quale essi risultano idonei, le materi e di detto anno di cui dev on o super are gli esa m i ed, event u almente, quelli degli anni pre-ceden ti, risp etto alle quali la loro preparazione risultasse in difetto.

ART. 17.

Gli st uden t i che hanno com p iuto con suc cesso il primo anno del biennio prope de u t ico agli st u di d'ingegn eria possono essere iscritti alsecondo anno del bienniopr op ed eutico della Facoltà di Architettura.

ART. 18.

Gli stu de n ti della Facoltà di Ingegn eria devono op t are per una sezione della Fac oltà stessa all'atto della iscrizione al triennio di appli-ca zione. La scelta di uno dei gruppi, nei quali è su ddivisa la Sezione industriale, si fa invece all'atto della iscrizion e al quinto anno di st udi.

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Gli st u d en t i della Facoltà di Ingegneria, che abbiano compiuto con esito favorevole il terzo anno come allievi di una delle tre Sezioni, possono, dietroloro domanda, essere iscritti al quarto anno di un'altra Sezione,fermo l'obbligo di iscriversi alle nuove materi e del terzo anno, speciali alla Sezione alla quale fanno passaggio e sostene re i relativi esa m i prima di quelli dell 'ulterior e loro curricolo di st u di.

ART. 19.

I laureati in una dell e Sezion i di ingegneria possono essere am-messi al quinto anno di una Sezione div er sa con l'obbligo di iscri-zione e di esa me per tutte le materie per le quali la nuova Sezione differi sce da quella nella quale hanno conse guit o la prima laurea.

Il conseguime n t o della secon d a laurea è sottop ost o alle med e-sime condizioni e procedure indicate per la prima, con l'obbligo di supe r are gli esam i che nel piano degli st udi della nuova Sezione son o indicati per il terzo e quarto anno, prima di presentarsi a quelli d el-l'ultimo.

ART. 20.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al quarto anno della Facoltà di Architettura, con la disp ensa dalla frequenza e dagli esami di tutte le materie scien t ifiche insegnate nella su d de tta Facoltà, ma con l'obbligo di sostene re gli esa m i di tutte le materi e artistiche, il cui insegnamento venga impartito nel biennio, prima di acced er e agli esa m i dell e materi e artistiche del triennio. '

In conformit à delle disposizioni di cui all'art. 81 del R. Decr eto 31 dicembre 1923, N. 3123, sull'or din a me n t o della istruzione artistica, coloro che abbiano supe ra t o gli esa m i finali del biennio del corso spe -ciale di architettura presso le Accademie di Belle Arti e coloro che posseggano il diploma di professore di disegno architettonico, purchè sian o al tempo stesso muniti della maturità classica o scien t ifica o artistica , son o ammessi al terzo anno della Facoltà di Architettura, con disp en sa dagli esa m i delle materie artistiche del biennio.

Essi però non possono essere ammessi a sos tene re alcun esa me del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano supe -rato tutti gli esa mi delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio di Facoltà, sian o in debito.

ART. 21.

Alla fine di ogn i quadrimestre scolas t ic o cias cun professore tra-sme tte alla Direzione una notizia sulla frequenza e un giudizio sul profitto di ogni sin golo allievo accertato durante il quadrimestre stesso per mezzo di interrogatori e di prove scri tte, grafich e e spe rim en t ali, a seconda del car attere della materia d'insegnamento.

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ART. 22.

In accordo con gli apprezzamenti contenuti nel rendiconto qua-drim estrale il professore con ced e o nega all'alliev o la firma di fr e-quenza.

Allo st u de n te che manchi di una dell e due firme di frequenza può essere negata l'ammissione agli esa m i in quelle materie per le quali la fir ma gli sia stat a negata.

L'esclusion e dagli esam i viene deliberata dal Consiglio di Facoltà com pe tente su motivat a proposta del professore della materia su cui ver te l'esa m e.

Il Direttor e rende esecu t iv a la deliberazione; la Segreteria ne prende nota nel regi st ro della carr ier a scolas t ica dell'interessato.

Lo st u de n te, al qual e sia nega t a I'ammissione all' esame di una materia, ha l'obbligo di rip etere in un anno suc cess iv o l'iscrizione e la fre q ue n za perla detta materia.

TITOLO V

ESAl\fi

ART. 23.

Gli esa m i cons ist on o in prov e orali, grafiche, scr itte e pratiche secon do le modalità st a b ilire, perciascun esa me, dai Consiglidi Facoltà.

ART. 24.

Per ciasc una dell e due session i d' esame si tengono due appelli:

perle materie per le quali l'esame cons iste prevalentemente nella valu-taz ion e di eleme n t i grafici o pla stici si tiene un solo appello.

ART. 25.

Entro il quindici dicembre ciascun alliev o del quinto anno p~e­

sent a alla Direzion e domanda in cui sono elenc ate, in or dine di pre-ferenza , tre materie di insegnamento, nel cui ambito egli chiede di svolge re un tema o un progetto cost it ue n te la tesi di laurea.

Il Con sigli o di Facoltà com peten te ripartisce le domande fra le varie materi e. Gli insegnanti trasmetton o alla Direzione, prima della ch iusu r a del pri m o quadrimestre, l'elen co dell e tesi assegnate ed eve n -tualmente delle sottotesi com plemen tari.

Lo svolgimento.della tesi deve essere fatto dall'allievo col con-trollo del professor e'che l'ha assegn a t a, coa d iu va t o dai"su oi assistenti . Possono più professori collaborare al con t r ollo di una determinata

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tesi o suggerire al candidato particolari ricerche attinenti alla tesi stessa.

Per gli allievi architetti la tesi consiste nella redazione di un pro-getto architettonico complcto, sia sotto il punto di vista art istico, sia sotto quello tecnico.

ART. 26.

Per esser e ammesso all'esame di laurea in ingegn eria lo st u de n te

deve aver-seguit o i corsi e su pe r a t o gli esa m i in tutti gli insegnamenti

fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la Sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo di due pcr la Sezione civile, di sei per la Sezione industriale, di quattro pcr quella mineraria.

Per essere ammesso all' esame di laurea in architettura lo st u de n te "

deve av er segu it o i corsi esuperato gli esam i in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i comp lem en t ari.

ART. 27.

Otto giorni prima del giorno fissato per gli esa m i di la ur ea , la Commissione esa m in a trice prende visione dell e tesi presentate dai sin -goli st ude n t i e, sen t it i i professori che ne hanno sorve gliat o lo sv olgi-mento, decide sulla ammissione alla prova di ciascun candidato.

ART. 28.

L'esame di laurea per gli ingegneri consiste nella discu ssione pubblica dell a tesi e delle eventuali sottotesi.

Tale discussione, diretta a riconoscere il processo mentale e led i-rettive seguite dal candidato nello sv olgime n t o dell a tesi, può esten-dersi ad accertare la sua preparazione tecnica e scien t ifica in tutto il complesso delle materie che costituirono il suo currico lo di stud i .

ART. 29.

L' esa m e di laur ea per gli archi tetti consiste anzitu tto nella ese -cuzionc di due prov e grafiche estem p or a ne e su tem a di architettu r a :

la pr im a di carattere prevalentemente artistico;

la seconda di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni.

Ciascuno"dei due temi per le prove indicate viene scelto dal can-didato fra due prop ost igli dall a Commissione.

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· La prova onile di laurea per gli architetti consiste nella di scus-sione, sotto il punto di vista sia artistico, sia tecnico, della tesi e dei due ela b or a t i estem p or a ne i, integrata da interrogazioni sulle materie fondamentali st u d iat e dal candidato nel curricolo di studi da lui seguito.

ART. 30.

II Senato Accademico può dichiarare non valido agli effetti del-l'iscrizione il cors o che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto su b ire una prolungata interruzione.

TITOLO VI

DELL'ESERCIZIO DELLA LmERA DOCENZA

ART. 31.

I liberi docenti devono presentare i loro programmi alla Dire-zione del Politecnico en t r o il mese di maggio dell 'anno accademico prec ed ente a quello cui i programmi si riferiscono. .

L'e same e l'approvazione dei programmi spe tta, secon d o la risp et-tiva competenza, ai Consigli dell e Facoltà, i quali segu on o come cri-teri fondamentali di giudizio:

a) il coordinamento del programma proposto dal libero docente col piano gen crale degli st u di del Politecnico ;

b) il principio che l'eser cizio della libera docenza può rendere particolari ser vigi all'insegnamento tecnico su pe riore quando si indi-rizzi alla trattazione particolareggiata di spe ciali capitoli o di rami nuovi dell e discipline tecniche fondamentali che presentano interesse per il progr esso scien t ifico ed industriale.

Per i liberi docenti che per la prima volta intendano ten er e il cors o nel Politecnico, il termine di cui al primo comma del presente articolo è protratto fino ad un mese prima dell 'inizio dell 'anno acca-demico.

ART. 32.

Spetta pure ai Consigli dell e Facoltà decidere in quali casi I corsi dei liberi docenti possano essere riconosciuti come pareggiati a sen so dell'Art. 60 del Regolamento Generale Univer sitario. Tale qualifica può essere data soltanto a quei corsi che per il programma dell'inse-gnamento e per il numero delle ore settim a n ali di lezione possono con-siderarsi eq uip ollen t i ad un corso ufficiale.

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quadrimestri

Per le discipline il CUI insegnamento richieda il sussidio di labo-ratori e di esercitazioni pratiche, il libero docente deve unire alla pro-posta dei suoi programmi la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari per eseguir e le eser cit a zioni stesse.

I Direttori di laboratori possono concedere a tale scopo l' u so degli impianti e degli apparec chi a loro affidati, ove lo credano opportuno e conciliabile col regolare andamento dei laboratori e col compito che ad essi spe tta per gli insegnamenti ufficiali.

Il libero docente deve però assumersi la responsabilità per i guasti e gli infortuni che potessero verificarsi durante l'uso dei materiali e dei mezzi spe r ime n t ali che gli vengono affidati.

TITOLO VII

SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI

ART. 34.

La Scuola di Ingegneria Aeronautica ha la durata di un anno.

Gli insegnamenti son o i seg uen t i:

a) comuni alle due sezioni : Aerodinamica I parte . . . Aeronautica generale I parte . . Motori per aeromobili . . . . .

Tecnologie aeronautiche (metallurgie speciali) Cost r uzioni aeronautich e I parte . . . . Attrezzature e st r ume n t i di bordo . . . . .

b) per la Sezione Costruzioni di Aeromobili : Aerodinamica II pàrte. . . . .

Aeronautica gen erale II parte Costruzioni aeronautiche II parte

Tecnologie aeronautiche (lavorazion e degli aeromobili)

Aerologia .

Collaudo e manovra degli aeromobili . . Balistica del tiro e del lancio per aer ei .

c) per la Sezione Costruzione di motori:

C st r uzion e e progetto di motori . . . . . . Tecnologie aeronautiche (lavorazione dei motori) Complementi di Din a m ica e di Termodinamica . Im p ian ti di prove sui motori. . . . . • . . .

Meccanica delle eliche e del loro accoppiamento al motore

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ART . 35.

Nella Scuo la potranno inoltr e essere impartiti seguent i gr u p pi di confer enze e di in segn a men ti monografici:

Armamento ed impiego militare degli aero mobili, Eserc izio delle avio linee.

Dir itto aeronautico, Radiotecnica .

ART . 36.

Alla Scuola di Ingegneria Aeronautica possono essere ammessi : l) I laureati in una Facoltà di Ingegneria in Italia.

2) Gli Ufficiali del GenioAeronautico, secondoquanto èdispo sto dall'art . 146 del Testo Unico delle leggi sull'ist r u zione univer sitaria.j approvato con R. Decret o 31 agosto 1933, n. 1592.

3) Gli stranieri,provvisti di titoliconseguiti presso Scuole ester e, ritenuti su fficien t i dal Consigl io di Facoltà.

AR T . 37.

Sono obbligatorie per gli in scritti le prove di profitto delle sin -gole materie di insegnamento elencate nell'art. 34, rispettivamente per ciascuna sezion e, alla quale l'allievo appartiene; Alcune di tali pr ove potranno essere riunite in esame unico, se relative ad in segn a-menti affini. In oltre gli inscri t ti dovran n o su perare, o aver supe rato, nel precedente currico lo di studi, due dei quattro insegn amenti mono-grafici di cu i all'art. 35.

Per ciascuna sezione, è prescritto un esame scritto di gr upp o.

ART. 38.

Al termine del corso , l'allievo già pre ce de nteme n te laureato in una Facoltà di In gegn eria italiana, che abbia su pe r at o tu tti gli esam i prescritti nell'ar t icolo pr ecedente ed ab bia curato lo svolgime n t o completo di un progetto di aeromobile per la Sezione costruzione di. aeromobili, o dell ' apparato motor eperlaSezione costruzionedi motori;

nei quali progetti cons ister à la tesi di laurea , può essere ammesso all'esame gene rale per il conseguimen to della laurea in Ingegneria Aer on autica , che si svolge secon do il disp osto dell 'Art. 28. La di stin-zionefra le due Sezion i su l diploma di laurea sarà limitata ad un sotto-titolo. Agli allievi non preced entemente Iaureati in una Facoltà di Ingegneria italiana considerati nel comma

e

nel comma 3° del-l'Art. 36 sar à rilasciato al termine un certificato degli esa m i sup er a t i.

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ART. 39.

Gli inscritti devono pagare la tassa d'immatricolazione, la tassa di iscrizione e la sopr a t a ssa speciale annua d'iscrizione; le .sop r at a sae per esami di profitto e di laurea; il contributo speciale per opere spor-tive e assistenziali, nonchè la tassa di laurea, cosi come precisati da dispo sizioni di legg e per gli st ude nt i iscritti a corsi della Facoltà di Ingegneria.

TITOLO VIII

Nel documento ANNUARIO DEL (pagine 88-95)