• Non ci sono risultati.

Un’istituzione complessa per un’isola difficile: le competenze e le procedure della Direzione Generale di Polizia

La Direzione Generale di Polizia di Palermo e la lotta contro la Carboneria siciliana

III. 2. Un’istituzione complessa per un’isola difficile: le competenze e le procedure della Direzione Generale di Polizia

L’analisi dell’attività della Direzione Generale di Polizia, che esercitava anche le funzioni di Alta Polizia (tra cui quella di reprimere le società segrete e, in particolare, la carboneria), sembrerebbe utile per comprendere l’azione persecutoria del Governo nei confronti di quanti continuavano ad avversare lo Stato, nonostante la politica dell’amalgama e dell’integrazione fra le due parti del Regno perseguita dal Medici. Le difficoltà incontrate dal Governo nel napoletano si sommavano a quelle riscontrate in Sicilia, dove erano state disattese le promesse regie di conservare il Parlamento e la costituzione, ponendo fine de facto all’indipendenza del Regno. Non può dunque essere sottovalutata l’azione di vigilanza condotta dalla Direzione Generale di Polizia contro la

385 «La nomina de' commessarj e dì tutti gli altri impiegati di polizia, tanto di Palermo, che delle altre città

de'reali dominj oltre il Faro, si farà dal direttor generale di polizia al Luogotenente generale per umiliarsi a Noi. Gli ispettori di seconda classe ed i vicecancellieri potranno essere rimossi dagl' impieghi dal direttor generale di polizia, quando conoscesse di non condursi bene». Art. 12, r. d. 3 ottobre 1822, cit.

386 Artt. 27-29, r. d. 3 ottobre 1822, cit. 387 Art. 14, r. d. 3 ottobre 1822, cit. 388 Artt. 9-10, r. d. 3 ottobre 1822, cit.

minaccia carbonara, spesso unita a quella indipendentista, specialmente nel valle di Palermo.

Nonostante il decreto fosse del 21 novembre del 1819, l’entrata in vigore e la nomina del personale sarebbero slittate ulteriormente al giugno del 1820389.

Le Istruzioni sulla polizia approvate da S. M. il 22 gennaio 1817 attribuivano alla polizia ordinaria la repressione della carboneria. Introdotte in Sicilia nel 1819 dal luogotente generale principe di Cutó, indicavano che la polizia ordinaria prendeva il nome di “Alta Polizia” «quando si propone[va] specialmente la prevenzione de' seguenti reali che turbano la sicurezza interna o esterna dello Stato: 1. Reità di Stato, 2. Riunioni settarie, 3. Fazioni, quando per la loro estensione, o per la loro natura possono compromettere la quiete di uno o più comuni»390. Questa definizione, tuttavia, era mutuata pienamente dalla legislazione francese del decennio, che faceva chiaramente riferimento alla suddivisione fra alta e bassa polizia391.

Le Istruzioni, inoltre, nei casi di Alta polizia conferivano a quella ordinaria le attribuzioni di polizia giudiziaria potendo la stessa arrestare gli accusati, senza che vi fosse la necessità di flagranza – “o quasi” aggiungeva il decreto – potendo trattenere tali soggetti oltre le 24 ore previste dall’art. 8, compilando anche l’istruttoria su tali reati, senza tuttavia impedire che anche quella giudiziaria agisse in materia (art. 10).

In ordine, quindi, alla procedura che avrebbe dovuto essere seguita in caso di arresto per fatti di Alta Polizia, le Istruzioni indicavano l’intero iter. L’agente responsabile dell’arresto avrebbe dovuto informare dei fatti il Procuratore Generale presso la Corte Criminale della provincia di origine dell’arrestato e quello della provincia in cui si trovasse detenuto, potendo tuttavia in caso di necessità indicare solo il “titolo di reità” costituito dall’articolo 3. I procuratori generali avrebbero dovuto informare di ciò il Ministero di Giustizia. In seguito, l’agente avrebbe dovuto far rapporto al Direttore Generale di polizia, o, comunque, ad un suo superiore, circa le cause e le circostanze dell’arresto di cui ritenesse utile informarlo. La polizia, inoltre,

389 Cfr. CORTESE, Il mezzogiorno nel Risorgimento…, cit., p. 345.

390 Il testo delle Istruzioni è contenuto in PETITTI, Repertorio amministrativo ossia Collezione di leggi decreti, reali rescritti, ministeriali di massima, regolamenti ed istruzioni sull’amministrazione civile del regno delle Due Sicilie, vol. III, V ed., 1851, p. 233-236.

avrebbe rimesso l’arrestato all’autorità giudiziaria in un termine massimo di 24 ore da quando il Direttore Generale di polizia avesse dato ordine di farlo. Nel caso in cui si ritenesse non necessario procedere contro l’arrestato, la sua scarcerazione non sarebbe stata possibile se non in forza di una “sovrana determinazione”, promossa dal Ministro di Giustizia e dal Direttore Generale di polizia.

Il decreto che meglio descriveva le competenze della Direzione Generale di Polizia era quello del 3 ottobre 1822. La ragione della promulgazione di tale decreto era da ricercare nella necessità di adattare il piano organico della polizia in Sicilia alle circostanze dell’epoca e «facilitare sempre più l’andamento degli affari in questo interessante ramo di servizio». Il decreto confermava al vertice della polizia isolana il direttore generale e gli affiancava un segretario generale, alle cui dipendenze era prevista una segreteria divisa in cinque carichi. Contrariamente a quanto disposto dal decreto del 1819, le competenze attribuite ai “carichi” non sarebbero state riferibili a specifiche aree della Sicilia bensì suddivise per materia, come previsto dal titolo II. L’art. 25, infatti, enumerava minuziosamente le competenze dei carichi più importanti, che erano il primo392 e il secondo393.

392 Il primo carico secondo il r. d. n. 418, del 3 ottobre 1822: «Vigilanza su’ travagli degli altri carichi,

registro di tutte le carte che pervengono alla direzione generale, e diramazione di esse a’ carichi di cui appartengono: custodia de’ decreti regali comunicati alla direzione generale della real segreteria presso il Luogotenente generale, di cui si passa copia conforme a’ rispettivi carichi contrassegnata dal segretario generale, o in sua mancanza dal primo de’ cinque uffiziali (sic!) di prima classe: registro e vigilanza sul personale di tutte le amministrazioni: compilazione di tutt’i rapporti giornalieri e settimanali che s’inviano alla real segreteria presso il Luogotenente generale: Comando generale delle armi e col comandante della divisione territoriale: disbrigo degli affari che il direttor generale stima di richiamare al carico del primo de’ cinque ufiziali di prima classe, sotto la immediata direzione del segretario generale: conto per le somme che pervengono tanto dalla tesoreria, quanto da’ particolari cespiti addetti alla direzione generale: registro segreto delle persone sospette o condannate per oggetti di alta polizia: vigilanza per l’osservarsi i regolamenti di polizia amministrativa sì per la valle di Palermo e suoi distretti, che per le altre valli».

393 Il secondo carico secondo il r. d. n. 418, del 3 ottobre 1822: «Spirito, costume e sicurezza pubblica ,

tanto per la valle di Palermo, che per le altre valli: adunanze illecite: richieste della forza armata: spedizioni di ordini di arresto contro i disertori, servi di pena fuggitivi, vagabondi, improbi, mendici, trasgressori agli ordini di domicilio assegnato dalle autorità: persone sfornite di passaporto in regola, e che suscitano sospetti di loro condotta: individui chiamati al servizio militare, che vi si rifiutano: imputati per reità promettono la quiete di uno o più comuni: esecuzione di atti e mandati delle autorità giudiziarie: esecuzione di condanne capitali e disposizioni per le medesime: processi iniziativi per ogni reato e loro trasmissione alle autorità competenti: registro de’ detenuti, de’ condannati, de’ processati, e di tutt’ i reati commessi nel corso dell’anno: vigilanza sugli amnistiati, su vagabondi e mendici, e su’ servi di pena che hanno espiato la loro condanna: sicurezza delle pubbliche strade: circoscrizioni, per ciò che riguarda il rintracciamento degl’ individui ad esse soggetti: permessi di detenzione ed esportazione di armi: posti di guardia, servizio di economia nelle forze dipendenti dall’amministrazione di polizia».

La compilazione del “registro segreto dei sospetti o condannati” era senza alcun dubbio uno degli elementi cardine fra le competenze assegnate al primo carico. Un’altra facoltà assegnata a questo gruppo di funzionari era quella di ripartire le pratiche tra i reparti della direzione generale e di curare la corrisponedenza con gli altri organi dello Stato (quali ministeri e segreterie)394. Secondo questo decreto il Direttore Generale di Polizia avrebbe avuto la competenza a proporre le nomine dei “commessari” e degli impiegati di polizia siciliani da sottoporre al Luogotenente, nomine che poi quest’ultimo avrebbe in ultima istanza rimesso al Re (art. 12). Allo stesso modo i regolamenti e le istruzioni per la polizia nell’isola sarebbero stati proposti dal direttore generale (art. 24). Il secondo carico avrebbe avuto come oggetti, in particolare, lo spirito pubblico395 e le adunanze illecite. Il terzo carico aveva competenza sulla sicurezza delle prigioni su tutto il territorio isolano, sui passaporti degli stranieri e dei regnicoli che raggiungevano o partivano da Palermo, oltre che sul controllo amministrativo sui venditori, la vigilanza e il registro sulle locande e case affittate, oltre che la vigilanza delle vetture da nolo e la prevenzione degli incendi attraverso i controlli sui magazzini e i depositi di materiali infiammabili (il decreto utilizza la parola “combustibili”). Il quarto carico avrebbe avuto competenza sui teatri e gli spettacoli attraverso il controllo sulle rappresentazioni e i permessi di stampa su “brochures e opere periodiche, come gazzette, giornali, affissioni, a’ tenore de regolamenti”396, la vigilanza sulle librerie, sui maestri di scuola privata,

feste religiose, strade, illuminazione della città, edifici pericolanti e strade “sconciate”. Il quinto carico, infine, aveva come oggetto la polizia marittima dell’intera isola, oltre che il controllo di qualità su cibi e bevande, quello di pesi e misure, il contrabbando e le mercanzie vietate397. L’elenco esatto delle materie di competenza di ogni carico

394 Secondo quanto disposto dal decreto “con cui vengono stabilite le nuove basi del governo pe' reali

dominj di qua e di là del Faro” n. 39, del 26 maggio 1821, art. 3.

395 Nel saggio di A.CAPUANO, “Spirito pubblico e propaganda in Sicilia nel decennio preunitario” in F.

Biondi (a cura di), Pensiero politico e istituzioni nella transizione dal Regno Borbonico all’unità d’Italia, Bonanno, Catania, 2011 si indica che: «Il termine spirito pubblico si denota (…) come stato sull’umore delle popolazioni», cit., p. 270.

396 Dopo il Nonimestre, il controllo sui libri proibiti era stato ulteriormente rafforzato, come ribadito da

vari decreti tra i quali, in particolare, si vuole in questa sede ricordare il r. d. n. 54 del 2 giugno 1821, avente come oggetto “la censura e lo spaccio de’ libri, delle stampe e di tutti gli oggetti figurati, che vogliano introdursi o che già esistono nel regno, e la rivela di quei che vi sono impressi dal dì 22 di maggio 1815 in poi, del pari che i cataloghi di tutte le opere esistenti nelle botteghe e ne’ magazzini”, in Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Anno 1821, Semestre I, pp. 93-96.

397 Si riporta l’intera previsione del decreto per ciò che concerne il quinto carico: «Oggetti relativi al ramo

presente nel decreto mostrava esattamente la molteplicità di funzioni svolte dalla polizia sull’isola e la fondamentale rilevanza che aveva nella prevenzione dei reati e la vigilanza sul territorio398.

III. 3. Coordinare per reprimere: l’azione della direzione generale contro la