• Non ci sono risultati.

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA

La Legge Provinciale n. 3 del 16/06/2006, particolarmente importante perché reca norme di riordino istituzionale, delinea (articolo 32) la struttura organizzativa di tutte le Agenzie provinciali.

L’articolo 39 istituisce l’Agenzia Provinciale per l’Energia. Tale Agenzia, in modo del tutto analogo alla precedente Azienda Speciale Provinciale per l’Energia, ha i seguenti compiti:

1. fornire assistenza e supporto alla Giunta provinciale in merito alle questioni energetiche; 2. promuovere il coordinamento delle imprese che erogano servizi energetici di interesse pubblico;

3. raccogliere ed analizzare le informazioni a supporto della pianificazione energetica e per la valutazione dell'organizzazione e dello stato dei servizi erogati sul territorio;

4. gestire l’utilizzo dell’energia elettrica che spetta gratuitamente alla Provincia;

5. attuare la normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico e in particolare per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali;

6. rilasciare le autorizzazioni e le concessioni in materia di energia;

7. vigilare sui soggetti titolari delle concessioni di produzione e distribuzione; 8. promuovere il risparmio energetico;

9. promuovere l’efficienza energetica negli usi finali; 10. promuovere la ricerca.

Si rimarca che la struttura organizzativa dell’Agenzia è analoga a quella di tutte le altre agenzie provinciali, come indicato nel precedente articolo 32 (non molto dissimile dalla superata Azienda Speciale Provinciale per l'Energia).

Successivamente viene emanato il Decreto del Presidente della Provincia n. 23-76/Leg del

11/12/2006, che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento della neonata Agenzia Provinciale

per l’Energia. Le sue attività sono quelle elencate nella Legge Provinciale 3/2006, sotto il controllo della Giunta provinciale che ne delinea obiettivi e modalità di gestione. Gli organi che compongono l'Agenzia sono il direttore, al quale spetta il compito di gestire quotidianamente l’Agenzia (atti amministrativi, programma di attività, bilanci, direzione personale, convenzioni, spese, pagamenti), il collegio revisore dei conti con il compito di verificare l’andamento della gestione e dei bilanci (tre componenti nominati dalla Giunta iscritti al registro dei revisori contabili) ed il comitato scientifico, incaricato di esprimere pareri in materia di energia (cinque componenti nominati dal direttore, dotati di pluriennale esperienza in materia di energia).

Presso l'Agenzia sono attivi l'ufficio per la pianificazione energetica e per il rilascio degli incentivi e l'ufficio per la gestione ed il rilascio delle autorizzazioni. Annualmente il programma quinquennale di attività (obiettivi, priorità, spese di gestione, investimenti, fabbisogno finanziario), viene sottoposto a revisione e all’approvazione della Giunta.

I beni, i servizi ed i finanziamenti necessari al funzionamento sono forniti ogni anno dalla Provincia come per le altre aziende provinciali (assegnazione diretta annuale) insieme a trasferimenti da altri Enti pubblici ed alle entrate legate alle attività dell’Agenzia (gestione dell’energia spettante gratuitamente alla Provincia).

A partire dal 1 gennaio 2007 l’Azienda Speciale per l’Energia viene soppressa e tutti i suoi compiti, beni e personale vengono interamente trasferiti all’Agenzia Provinciale per l’Energia.

1.3.8 ULTIMI SVILUPPI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo n. 289 del 07/11/2006 è una Norma di attuazione dello Statuto Speciale di Autonomia modificante la prima parte dell’articolo 1-bis del D.P.R. 235/1977. Viene stabilito che alle Province autonome di Trento e di Bolzano spetta il diritto di legiferare in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Ad esse vengono trasferite tutte le funzioni precedentemente in capo allo Stato, nel rispetto dell’ordinamento comunitario, di quello nazionale e soprattutto dell’articolo 117 della Costituzione12. Vengono abrogati i commi 3 e 5 e tutti i commi riguardanti le modalità di rilascio o di rinnovo delle concessioni (da 6 a 12) del suddetto articolo 1-bis.

La Legge Provinciale n. 11 del 29/12/2006 introduce ulteriori modifiche alla 4/1998. All’articolo 25 prevede che i commi del D.P.R. 235/1977 riguardanti le preferenze per il concessionario uscente e per gli Enti locali (da 6 a 12) siano definitivamente abrogati.

La Legge Provinciale n. 14 del 27/07/2007, all’articolo 1, introduce il comma 15-bis nell’articolo 1-bis 1 precisando che la Provincia può gestire temporaneamente le derivazioni nel caso in cui, scaduta la concessione, non si sia ancora trovato un nuovo concessionario.

L’articolo 44 della Legge Provinciale n. 23 del 21/12/2007 introduce i nuovi commi da 15-ter a 15-decies all’articolo 1-bis 1 nella Legge Provinciale 4/1998 con i quali si prevede una proroga di dieci anni per tutte le concessioni vigenti. In tali commi si specifica che, per ottenere la proroga, i concessionari devono presentare domanda entro un tempo stabilito e adottare una serie di nuovi comportamenti.

I concessionari sono tenuti, per l’intera durata della concessione stessa e compreso il periodo di proroga, a rispettare i vincoli riguardanti i livelli minimi e massimi degli invasi nei corrispondenti periodi temporali. I livelli di regolazione degli invasi sono stati stabiliti considerando le compatibilità ambientali, paesaggistiche e di fruizione turistica. Per alcuni invasi sono state mantenute le stesse quote attualmente vigenti, mentre per altri tali quote sono state aggiornate. Per il lago di Santa Giustina si è tenuto conto del pompaggio dell’acqua per l’irrigazione dei meli. Per il lago di Molveno si è tenuto conto, dopo un lungo periodo di studio, delle necessità di balneazione del Comune di Molveno.

Per tutto il periodo di proroga i concessionari dovranno versare annualmente un canone aggiuntivo (oltre ai canoni demaniali, BIM e ai sovracanoni), pari a 62,50 Euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. L’introito annuale complessivo nelle casse della Provincia sarà di 31 milioni di euro, risorse che saranno destinate dalla Giunta, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, ai Comuni trentini o alle loro forme associate (Comunità di Valle). I concessionari sono tenuti a finanziare interventi di miglioramento ambientale versando ogni anno 5 euro per ogni kW (canone ambientale)13.

Nel periodo di proroga i concessionari devono impegnarsi a realizzare a proprie spese quegli interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la piena efficienza delle opere di raccolta, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, per un importo non inferiore a 30 euro per kW di concessione. Entro la fine del 2009 dovevano essere presentati i programmi degli investimenti relativi agli interventi di manutenzione degli impianti. I concessionari sono obbligati a consentire alla Provincia di realizzare le opere necessarie per trasformare i bacini in laminatori delle piene e devono porre in essere tutte le opere indispensabili per assicurare i volumi di invaso, eseguendo anche interventi di svaso o di sfangamento per asportare limo o sedimenti che modificherebbero i volumi d’acqua contenuti nei bacini. I concessionari devono inoltre mettere a disposizione della Provincia per esigenze idriche fino a 1 l/s medio annuo per chilometro quadrato di bacino imbriferi sotteso alla concessione d’acqua.

Alla scadenza della concessione, compreso il periodo di proroga, o in caso di decadenza o rinuncia della concessione, la proprietà della centrale – compresi impianti, edifici e macchinari perfettamente funzionanti – passerà gratuitamente alla Provincia, e le relative nuove concessioni verranno rilasciate a seguito di gara europea. Per i beni soggetti a pagamento la Provincia provvederà ai versamenti sulla base di una stima del materiale in opera ma senza effettuare alcuna valutazione del reddito da esso ricavabile.