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Il Decreto Legislativo n. 85 del 28/05/2010, all'articolo 3, definisce il trasferimento alle Regioni, previa domanda ed opportuno Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei beni, delle pertinenze, degli accessori, degli oneri del demanio idrico e delle opere idrauliche ad eccezione dei fiumi e dei laghi di ambito sovraregionale, mentre trasferisce alle Province i beni limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di un'unica Provincia.

Stabilisce inoltre che le Regioni destinino alle Province, previo opportuno accordo, una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzo del demanio idrico, proporzionalmente all'entità delle risorse localizzate sul territorio provinciale e alle funzioni amministrative esercitate.

La Legge n. 96 del 04/06/2010 contiene le disposizioni generali per recepire le ultime direttive europee emanate. In particolare l'articolo 1, comma 3, stabilisce che i decreti di recepimento sono emanati dopo quaranta giorni dalla data di trasmissione ai due rami del Parlamento, anche in

mancanza di parere espresso. L'articolo 17, comma 3, riguarda specificatamente la Direttiva europea 2009/72/CE e stabilisce che per la stesura del decreto di recepimento occorre prevedere, oltre ai principi classici validi per qualsiasi Direttiva europea, le seguenti misure:

1. misure per aumentare gli scambi di energia tra gli Stati;

2. misure per realizzare nuove centrali e nuove linee di trasmissione sulla base di piani decennali;

3. misure per introdurre sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto delle direttive comunitarie;

4. misure per favorire l'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione;

5. misure per garantire la concorrenzialità del mercato della distribuzione in presenza di imprese verticalmente integrate;

6. misure per l'autosostentamento dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

7. misure per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La Legge n. 122 del 30/07/2010 è la conversione del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, la Legge Finanziaria 2011. Per quanto riguarda le concessioni idroelettriche l’articolo 15, comma 6, stabilisce che dal 1° gennaio 2010 i sovracanoni per i Bacini Imbriferi Montani e per trasporto su lunga distanza siano fissati a 28,00 euro, mentre i sovracanoni per i Comuni rivieraschi siano fissati a 7,00 euro.

Lo stesso articolo 15, al comma 6-ter, modifica anche l’articolo 12 del Decreto Legislativo 79/1999, prevedendo che la concessione sia rilasciata dando particolare importanza alle misure di compensazione territoriale. Inoltre la norma proroga di cinque anni le scadenze delle concessioni e stabilisce che il concessionario uscente continui l’esercizio della concessione fino al subentro del nuovo concessionario. Molto importante è poi la modifica al comma 8 del suddetto articolo 12, che introduce la possibilità di realizzare Società per azioni a composizione mista Provincia-privati in cui la partecipazione provinciale diretta o di società a controllo provinciale è compresa tra il 30% ed il 40%. Le concessioni gestite da società di questo tipo e ricadenti in alcune Province del Norditalia8 sono prorogate di ulteriori sette anni (oltre ai cinque validi per tutte le concessioni).

Si ribadisce infine che solo lo Stato ha la facoltà di legiferare in materia di grandi derivazioni soggette ad accordi internazionali e che le Regioni hanno facoltà di emanare, per quanto di loro competenza, disposizioni legislative diverse da quanto introdotto con il presente articolo.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 approva le Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ad eccezione degli impianti offshore). Esso raccoglie e semplifica in pochi iter amministrativi standard, i procedimenti autorizzativi in questione. L'articolo 1 ribadisce che l'attività di produzione dell'energia elettrica è libera per qualsiasi operatore, senza alcuna discriminazione per quanto riguarda modalità, condizioni e termini di esercizio, non riservata agli Enti pubblici e non soggetta a regime di privatizzazione.

8. Le province interessate sono quelle individuate mediante i criteri riportati nell'articolo 1, comma 153, della Legge 296/2006: le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province confinanti con la Confederazione elvetica e le Province nelle quali oltre il 60% dei Comuni ricade nella zona climatica F di cui al D.P.R. 412/1993. Tali Comuni sono quelli che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000 (per «gradi-giorno» di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera).

L'articolo 6 prescrive alle Regioni o alle Province delegate la pubblicazione di tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni: regime autorizzatorio, autorità competenti al rilascio, documentazione necessaria, siti idonei e non idonei, tempistica e modulistica. L'articolo 10 stabilisce inequivocabilmente che l'autorizzazione unica per le attività oggetto del presente decreto è rilasciata dalle Regioni e dalle Province delegate. Per impianti che interessano più Enti locali confinanti il procedimento è gestito dall'Ente maggiormente coinvolto, mentre gli altri possono partecipare.

I successivi articoli 11 e 12 delineano l'iter autorizzativo semplificato (basta la comunicazione di inizio attività o la denuncia di inizio attività – DIA) per la costruzione degli impianti fotovoltaici, a biomasse e derivati, eolici, idroelettrici e geotermoelettrici. Gli impianti idroelettrici ricadenti in tale categoria sono quelli di potenza minore, rientranti nel regime di scambio sul posto (DIA se di potenza inferiore a 100 kW) o i lavori ad impianti che non comportano alterazioni ai volumi o alle superfici degli immobili (semplice comunicazione se di potenza inferiore a 200 kW). Gli articoli 13, 14 e 15 indicano l'iter autorizzativo unico, un procedimento più complicato dei precedenti riguardante gli impianti di maggior taglia e impatto ambientale (procedimento caratterizzato da possibili oneri istruttori).

L'articolo 16 stabilisce i criteri generali per migliorare l'integrazione degli impianti nell'ambiente circostante, anche mediante misure di compensazione territoriale per i Comuni, mentre l'articolo 17 demanda alle Regioni e alle Province autonome la localizzazione dei siti non idonei all'installazione degli impianti di produzione.

Il Decreto Legislativo n. 28 del 03/03/2011 recepisce la Direttiva comunitaria 2009/28/CE sulla promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale pari al 17% del consumo nazionale lordo di energia (articolo 3).

Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile. Successivamente si riportano alcune disposizioni tecniche per l'integrazione degli impianti fotovoltaici negli edifici, per la certificazione degli stessi, e per la qualità degli impianti in genere. Il Titolo III raccoglie le disposizioni concernenti la divulgazione delle informazioni e la formazione degli installatori di fonti rinnovabili.

Il Capo I del Titolo IV tratta degli interventi per lo sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione. Il Titolo V comprende disposizioni concernenti le incentivazioni per le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e lo sviluppo tecnologico. Il Titolo VI apporta alcune modifiche al sistema dei certificati d'origine e ai progetti di cooperazione con altri Stati dell'Unione Europea e con Paesi terzi. Il finale Titolo VIII comprende le disposizioni riguardanti il monitoraggio dello sviluppo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, i controlli e le pene in cui incorrono gli operatori inadempienti alla normativa.

Lo schema di Decreto Legislativo n. 335 presentato il 03/03/2011 (che non ha ancora concluso l'iter parlamentare9) è la bozza di decreto legislativo volto a recepire, tra l'altro, la Direttiva europea 2009/72/CE sul mercato interno dell'energia elettrica.

Gli articoli 1, 2 e 4 stabiliscono che il Ministro dello Sviluppo Economico è tenuto a realizzare scenari decennali per gli approvvigionamenti di gas ed elettricità a livello nazionale, a definire procedure concorrenziali per la costruzione di nuovi impianti di produzione e per l'esecuzione di investimenti per il risparmio energetico, e ad adottare le misure necessarie per fronteggiare un'eventuale crisi improvvisa sul mercato energetico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si stabilirà l'entità minima degli investimenti da realizzare (articolo 3).

L'articolo 35 ribadisce la possibilità per tutti i clienti di scegliere un fornitore sul libero mercato o di rimanere nel mercato di maggior tutela. La figura del gestore del sistema di distribuzione deve essere svincolata dalle altre attività nel caso faccia parte di un'impresa verticalmente integrata (articolo 38).

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas assumerà il potere di decidere sui reclami presentati contro i gestori dei sistemi elettrici ed emetterà sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza degli obblighi introdotti con il decreto in oggetto (articoli da 42 a 46).

1.3 NORMATIVA PROVINCIALE O NAZIONALE A VALENZA