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L’articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 del 30/06/1955, modifica l’articolo 15 del Regio Decreto 1775/1933 e stabilisce che l’unico a poter rilasciare la concessione per le grandi derivazioni è il Ministro dei Lavori Pubblici con proprio decreto, insieme al Ministro delle Finanze. Per le piccole derivazioni è invece sufficiente un decreto del Provveditorato delle Opere Pubbliche. Solo nel caso di contenziosi per le piccole derivazioni si ricorre al Ministro.

La Legge n. 1377 del 04/12/1956 introduce una modifica importante al Regio Decreto 1775/1933 (articolo 53): il sovracanone per i Comuni rivieraschi nel caso di trasporto dell'energia su

lunga distanza perde questa caratteristica diventando un sovracanone analogo agli altri da distribuire, tramite decreto del Ministro delle Finanze, ai Comuni rivieraschi e alle Province interessate dalle derivazioni proporzionalmente ai danni derivanti dagli impianti idroelettrici. L'entità di tale canone viene stabilita in 436 lire per kW di potenza nominale di concessione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 01/11/1959 riprende il Regolamento 1370/1931 e separa nettamente le norme riguardanti amministrazione e procedure (raccolte nella Parte Prima - Norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio) dalle norme a carattere tecnico (raccolte nella Parte Seconda – Norme per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento). Con questa norma vengono trasferite dagli Uffici del Genio Civile al Servizio Dighe ulteriori competenze tecniche.

La Legge n. 1254 del 30/12/1959 è una legge contenente alcune norme interpretative della Legge 959/1953. Specifica meglio che tutti i concessionari sono tenuti al pagamento del canone come espresso dall’articolo 1 della 959/1953, che il pagamento va fatto annualmente e che inizierà dall’entrata in funzione, anche parziale, dell’impianto.

1.2.6 ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA La Legge n. 1643 del 06/12/1962 segna una delle tappe più importanti per il sistema elettrico italiano. Infatti, all’articolo 1, istituisce l’Enel, Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con il compito di esercitare tutte le attività elettriche. I seguenti articoli definiscono le modalità di acquisizione dei beni e delle società esistenti in quel periodo. Per quanto riguarda il settore idroelettrico si specifica all’articolo 4, comma 5, il subentro da parte dell’Enel in tutti i rapporti giuridici riguardanti le concessioni.

Il successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 727 del 22/05/1963 disciplina il subentro dell’Enel nei rapporti giuridici riguardanti le concessioni, stabilendo che tutte le imprese esercenti le attività elettriche confluiscano nell’Ente Nazionale e che tutti i Consorzi vengano soppressi con apposita legge. Si salvano esclusivamente i Consorzi che non esercitano in via esclusiva le attività elettriche. I Consorzi per l’utilizzo dell’acqua a scopi potabili, che coinvolgono corsi d’acqua soggetti a sfruttamento idroelettrico devono accettare la partecipazione dell’Ente come rappresentante dell’utilizzo elettrico.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18/03/1965 fornisce alcune importanti precisazioni riguardanti l’esercizio delle attività elettriche da parte dell’Enel e delle imprese elettriche non assimilate. Per quanto riguarda le concessioni idroelettriche, l’articolo 9 specifica che tutte le domande presentate dall’Ente Nazionale sono da considerarsi destinate a soddisfare un prevalente interesse pubblico e hanno quindi la priorità su quelle presentate da altri enti od imprese, secondo quanto disposto dal Regio Decreto 1775/1933. Tutte le autorizzazioni per altre imprese ad iniziare dai lavori di costruzione delle derivazioni, i cui cantieri non siano ancora stati avviati, cessano di avere efficacia. Al termine di una concessione tutti i beni idraulici, i macchinari e gli edifici passano gratuitamente all’Enel e non più allo Stato. L’Enel non è soggetto al versamento delle cauzioni previste dal predetto Regio Decreto e impartisce le disposizioni per la gestione congiunta di centrali di produzione e serbatoi idraulici. Le richieste di nuove concessioni da parte di

imprese diverse dall’Enel sono inviate in copia dalle Amministrazioni competenti all’Ente Nazionale, che ha trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni o restrizioni.

La Legge n. 7 del 24/01/1977 è la norma che eleva (articolo 1) il limite presente nel Regio Decreto 1775/1933 tra piccole e grandi derivazioni d'acqua da 220 kW a 3 MW. Tutte le derivazioni di potenza compresa tra i due valori poc'anzi citati vengono considerate piccole derivazioni.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24/07/1977 dispone, all'articolo 90, che tutte le funzioni relative alla tutela, alla disciplina ed all’utilizzo delle risorse idriche siano delegate alla competenza regionale, compresa la normativa riguardante l’utilizzo misto delle risorse. Rimangono di competenza statale le funzioni relative all’istruttoria ed al rilascio delle concessioni per grandi derivazioni a scopi idroelettrici, per la costruzione di dighe di ritenuta e all’utilizzo in generale delle risorse idriche per produzione elettrica.

La Legge n. 925 del 22/12/1980 è una norma che va a ritoccare i valori dei sovracanoni che i concessionari devono pagare annualmente per i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani: 4.500 lire per kW di potenza nominale. Inoltre si stabilisce a 1.200 lire per kW di potenza nominale il canone previsto dall’articolo 53 del Regio Decreto 1975/1933 per il trasporto dell’energia prodotta su lunghe distanze. Viene anche specificata la possibilità di sciogliere i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani trasferendo ai singoli Comuni o Comunità i precedenti accordi con i concessionari.

Il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 24/03/1982 riprende la Parte Seconda del Decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, introducendo alcuni aggiornamenti legati alle esperienze tecniche e ai progressi tecnico-scientifici raggiunti fino a quel momento. Viene effettuata una separazione netta tra le norme procedurali (che rimangono nel D.P.R. 1363/1959) e quelle tecniche (esclusive di questo decreto).

La Legge n. 308 del 29/05/1982 introduce delle disposizioni particolari per l'incentivazione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico. L'articolo 4 stabilisce che gli impianti di questo tipo non sono più di appannaggio esclusivo di Enel, purché la potenza elettrica installata sia inferiore a 3 MW. L'energia prodotta deve essere venduta all'Ente nazionale secondo appositi accordi e ad un prezzo stabilito dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP). L'articolo 14 autorizza la cessione di contributi per la riattivazione o la costruzione di impianti idroelettrici che sfruttano le piccole derivazioni, e tali quindi da rientrare nella categoria non più esclusiva dell'Enel, per un massimo del 30% dell'investimento. Le restanti parti della legge specificano in generale le modalità tecniche con cui vengono erogati i contributi (fondo perduto, fideiussioni, incentivi per finanziamenti). Viene altresì istituito il diritto di prelazione a favore delle aziende elettriche degli Enti pubblici non assimilate da Enel nel '62 in riferimento alle concessioni idroelettriche non rilevate da Enel durante la nazionalizzazione.

La Legge n. 529 del 07/08/1982 stabilisce che l'Enel può rinunciare alla facoltà di entrare in possesso delle grandi derivazioni per scopo idroelettrico alla scadenza di una concessione nel caso l'impresa titolare realizzi interventi di potenziamento dell'impianto per aumentarne potenza o energia prodotta (articolo 2). Tali interventi dovranno essere opportunamente concordati e rispettati, pena la decadenza della concessione (articolo 3). A seguito dell'esecuzione degli interventi, la concessione si protrarrà per un periodo stabilito dal Ministro dei Lavori Pubblici (articolo 7).

Nel caso l'impianto passi in proprietà ad Enel, quest'ultimo è tenuto a ricompensare il titolare uscente con un opportuno quantitativo di energia per i quindici anni seguenti il trasferimento della proprietà (articolo 4). Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano si applicano i relativi Statuti di Autonomia (articolo 8).

La Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1125 del 28/08/1986 è stata emanata per modificare ed integrare alcune circolari ministeriali del 1985. La prima e la seconda parte impongono di installare sistemi di segnalazione (cartelli monitori) e di allarme (sirene acustiche) in prossimità degli sbarramenti, che avvisino in merito alla possibilità di piene improvvise per manovre degli organi di scarico. La terza parte impone di installare apposite strumentazioni idrometriche per acquisire dati sulla propagazione delle onde di piena a valle degli sbarramenti, mentre l’ultima parte predispone indagini idrologiche a valle delle dighe e prescrive, ai Concessionari l’obbligo di elaborare simulazioni e calcoli sull’onda di piena dovuta a manovre degli organi di scarico o a collasso dell’opera di ritenuta.

La Circolare del Ministro dell’Interno n. 13 MI.PC. (87)7 del 20/03/1987 predispone le linee guida per redigere i piani di protezione civile per l’emergenza alle dighe, cercando di individuare le zone che possono essere colpite dall’onda di piena o dal collasso dello sbarramento, i collegamenti radio-telefonici, il coordinamento delle forze dell’ordine e l’evacuazione ed il ricovero delle persone.

La Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 352 del 04/12/1987, reca diverse prescrizioni integrative al D.P.R. 1363/1959, soprattutto per quanto riguarda l’esercizio e la manutenzione della diga, predisponendo la compilazione del “Foglio di Condizioni per l’Esercizio e

la Manutenzione”, che contiene le linee guida per: sorveglianza continua specializzata, ispezioni

periodiche, misurazioni micrometriche delle deformazioni della diga, cartelli monitori e segnalazioni acustiche. Nel foglio sarà presente il documento di protezione civile in cui saranno definiti tre livelli di allerta: vigilanza forzata nel caso di condizioni anomale della diga o dei corsi d’acqua affluenti, allarme 1 nel caso di perdite d’acqua dalla struttura o superamento della quota di massimo invaso, allarme 2 nel caso di collasso totale o parziale della diga. Per ogni livello saranno elencate le operazioni da eseguire e gli enti o responsabili da avvertire.