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TRASFERIMENTO DEL DEMANIO IDRICO PROVINCIALE

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20/01/1973 all'articolo 8, lettera e) trasferisce alle Province di Trento e Bolzano, l’intero demanio idrico: fiumi (escluso l’Adige), alvei, pertinenze, ghiacciai, laghi (escluso il lago di Garda), opere di bonifica, opere di sistemazione dei bacini montani e le opere idrauliche.

Nel 1974 fu emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22/03/1974. All’articolo 5, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 115/1973, si stabilisce che le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano tutte le attività riguardanti la proprietà del demanio idrico: polizia idraulica, difesa delle acque dall’inquinamento, conservazione e modifica dell’Elenco delle Acque Pubbliche. Si sottolinea però la competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

L’articolo 7 ribadisce la competenza statale delle opere idrauliche di 1^ e 2^ categoria, mentre tutte le altre sono di competenza provinciale. L’esercizio delle grandi opere di laminazione delle piene andrà effettuato d’intesa con le Province secondo quanto predisposto annualmente nel Piano di Coordinamento delle Opere Idrauliche.

In base all’articolo 8, il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche previsto dal D.P.R. 670/1972, deve avere le seguenti caratteristiche:

1. programmare l’utilizzo delle acque per i diversi usi;

2. contenere le linee da seguire per la regolazione dei corsi d’acqua; 3. dare priorità alla difesa del suolo;

4. essere redatto presso un'apposita commissione composta da tre rappresentanti statali e tre rappresentanti della Provincia interessata.

L’articolo 14 stabilisce la modalità con cui si individua la Provincia competente nel caso di impianti posti a confine: dove ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, (nel caso di impianti a catena o in serie), o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa. Inoltre riporta per la prima volta un riferimento esplicito alla grande derivazione di San Floriano10.

1.3.4 TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI ENERGIA Infine fu emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26/03/1977, una Norma di attuazione che all’articolo 1 stabilisce che gli Enti locali provinciali possano esercitare le attività elettriche cui indicate dall’articolo 1 della Legge 1643/1962 esclusa l’importazione e l’esportazione di energia. E’ inoltre data agli Enti locali la preferenza rispetto all’Enel per le piccole concessioni idroelettriche. L’articolo 8 stabilisce che i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani possano trasferire alla Provincia l’energia, spettante ad essi gratuitamente dai concessionari secondo la Legge 959/1953, in cambio di un corrispettivo in denaro equivalente al sovracanone. Gli altri articoli riguardano le attività di distribuzione che gli Enti locali saranno in grado di effettuare.

La norma 235/1977 è chiamata anche “misura 118” perché al 118° posto del "Pacchetto di

misure a favore delle popolazioni altoatesine", era contemplata la “facoltà di costituire nelle province aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica (modifica dell'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643)”. Invece al 30° posto vi era “la modifica dell'art. 10 dello Statuto per la devoluzione alle province delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terzultimo comma, in base al quale la Regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'Enel”.

La Legge Provinciale n. 38 del 15/12/1980 prevede l'erogazione di contributi agli Enti pubblici, operanti nel settore elettrico ed interessati all'esecuzione di opere di ristrutturazione, potenziamento o riattivazione delle centrali. In particolare si sovvenzionano gli interventi riguardanti i serbatoi artificiali con relative strutture, le opere di derivazione e di scarico e tutte le opere relative alla centrale di produzione vera e propria.

1.3.5 RECEPIMENTO DEL D.P.R. 235/1977

La Legge Provinciale n. 4 del 06/03/1998 reca una serie di disposizioni per recepire il D.P.R. n. 235 del 26/03/77 in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica.

La legge provinciale fu approvata in previsione della scadenza nel 2009 delle concessioni ex SAVA (Società Anonima Veneta Alluminio) che erano passate all'Enel nel 1988. Tali concessioni sarebbero state rilevate dalla Provincia grazie ad un accordo con l'Ente elettrico nazionale. Gli obblighi in capo alla Provincia per convalidare l'accordo prevedevano l’istituzione dell’ASPE (Azienda Speciale Provinciale per l'Energia),il rafforzamento e la qualificazione dei soggetti elettrici locali, l'attivazione di una politica tariffaria ed energetica a sostegno delle attività produttive e dei servizi pubblici e la difesa delle prerogative provinciali in materia di energia.

L'imminente privatizzazione dell'Enel fornì un'ulteriore spinta, in termini di tempo, per riportare sotto la gestione di un Ente pubblico provinciale le prime concessioni in scadenza sul territorio. E' opportuno ricordare che i soggetti elettrici locali di distribuzione a quel tempo presenti nel territorio, erano molto diversi tra loro, alcuni di grandi dimensioni e con qualità paragonabile a quella dell'Ente nazionale, altri molto piccoli, con impianti vecchi e poco personale. La pianificazione energetica provinciale appariva quindi una grande sfida per la Provincia.

Per redigere il testo della legge vennero convocati e realizzati sei diversi incontri: con le aziende produttrici e distributrici di energia elettrica in Trentino, sia pubbliche che private, con i rappresentanti dei Comuni, con i rappresentanti dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

L’articolo 1 ha un valore molto particolare, perché introduce il fondamentale principio in base al quale è consentito agli Enti locali di esercitare le attività elettriche. Successivamente, con l’articolo 2 viene istituita l’Azienda Speciale Provinciale per l’Energia (ASPE) con il compito di (articolo 3):

1. promuovere l’efficienza, la qualità, la redditività, lo sviluppo dei servizi energetici; 2. favorire il risparmio energetico;

3. gestire l’utilizzo dell’energia elettrica spettante gratuitamente alla Provincia (circa 400 GWh annui);

5. sviluppare la propria attività secondo il piano energetico provinciale11.

Negli articoli dal 5 al 9 vengono delineati gli organi di gestione dell’Azienda per la realizzazione di programmi a breve e lungo termine, bilanci, organizzazione di base, rapporti con la Giunta provinciale: è presente un consiglio di amministrazione composto da quattro consiglieri più un Presidente, ognuno nominato dalla Giunta provinciale all’inizio della legislatura, controllato da un collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti, uno nominato dalle minoranze del Consiglio provinciale, uno nominato dai Comuni della Provincia ed uno nominato dalla Giunta.

Il funzionamento quotidiano dell’Azienda è affidato ad un direttore (articolo 10), nominato a seguito di concorso pubblico con sufficienti requisiti di istruzione. L’articolo 13 stabilisce che le deliberazioni riguardanti gli atti di programmazione più importanti o di significativa rilevanza esterna all’Azienda, vengano comunicati alla Giunta provinciale che può esprimere un proprio giudizio.

L’articolo 15 stabilisce che per l'avvio dell’attività dell’Azienda venga effettuata una assegnazione da parte della Provincia di un capitale di dotazione, pari a 300 milioni di lire. L’articolo 16 permette successivi aumenti di capitale in dotazione attraverso meccanismi di prestito, autofinanziamenti o assegnazioni provinciali dirette.

L’articolo 17 precisa che i fondi per far funzionare nel tempo l’Azienda provengano in parte dal bilancio provinciale, in parte da servizi resi a pagamento (assistenza tecnica ed amministrativa, controllo su impianti e consulenze specialistiche) ed in parte dai proventi legati alla gestione dell’energia elettrica spettante alla Provincia.

L’Azienda gestisce l’energia spettante alla Provincia e la indirizza ai vari servizi pubblici (articolo 21): acquedotti, edifici pubblici, illuminazione pubblica, imprese importanti per il territorio, imprese agricole e zootecniche, società di trasporto pubblico, imprese del settore turistico. Le tariffe che le imprese distributrici applicano a tale energia sono stabilite, in base l’articolo 22, dalla Giunta provinciale (tenendo conto del costo, della trasmissione e della distribuzione dell’energia) ma l’Azienda ne può proporre i criteri per la determinazione. L’Azienda gestisce anche i rimborsi alle aziende idroelettriche locali nel caso siano tenute a limitare la produzione a seguito di provvedimenti della Giunta. Infine, l’articolo 23 prevede che l’Azienda possa stipulare convenzioni con i grandi produttori o distributori di energia.

Gli articoli 4 e 24 sono di particolare importanza in quanto danno la possibilità all’ASPE di partecipare o costituire Consorzi o società esterne di capitali a capitale prevalentemente pubblico (con partecipazione di Enti pubblici, imprese ed altri soggetti) allo scopo di promuovere il piano energetico provinciale. La Provincia è autorizzata a concedere un finanziamento a fondo perduto in misura massima pari al 25% dell’investimento necessario, anche dilazionato nel tempo, per una durata massima di dieci anni.

Infine viene introdotto il Piano della Distribuzione (articolo 25) che per la salvaguardia dell’autonomia elettrica provinciale prevede:

1. razionalizzazione dell’energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale e dell’utilizzazione delle strutture impiantistiche;

2. uniformazione delle dimensioni dei bacini di utenza riducendo le frammentazioni dei distributori locali;

3. salvaguardia dei distributori locali già operanti sul territorio.

11. Il Piano Energetico – Ambientale Provinciale è un documento contenente la normativa concernente l'energia, le Istituzioni preposte alla regolamentazione del settore energetico, le proiezioni del bilancio energetico provinciale nel prossimo futuro, gli obiettivi di programmazione energetica e le misure che si intendono adottare per perseguire tali obiettivi.