• Non ci sono risultati.

RICORSI E SENTENZE

2.1 CORTE COSTITUZIONALE

2.1.3 SENTENZA n. 378 DEL 14 NOVEMBRE 2007

La sentenza in esame porta a soluzione i ricorsi n. 26 del 22/02/2005 e n. 1 del 18/01/2006, promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente contro gli articoli 8, 9, 10 e 15 (comma 2) della Legge della Provincia di Trento n. 10 del 15/12/2004 e contro l’intera Legge della Provincia di Trento n. 17 del 06/12/2005, nonché il ricorso n. 40 del 03/03/2006 promosso dalla Provincia di Trento contro l’articolo 1, commi da 483 a 492 della Legge n. 266 del 23/12/2005.

Gli articoli 8, 9 e 10 della Legge Provinciale 10/2004 fanno riferimento rispettivamente alla normativa riguardante lo smaltimento dei rifiuti, alla normativa riguardante la preservazione degli habitat naturali e alla normativa per la prima applicazione dell’articolo 9: dunque non sono di interesse in questo studio. L’articolo 15, comma 2, invece interessa perché introduce l’articolo 1-bis 1 nella Legge Provinciale 4/1998, che reca la disciplina provinciale riguardante l’assegnazione ed i rinnovi delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche sul territorio provinciale.

Il Governo italiano sottolinea come la regolamentazione introdotta dall’articolo 1-bis 1 vada a soppiantare quanto stabilito dalle Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 235/1977, violando il principio di leale collaborazione tra Stato e Provincia e l’articolo 16 del Decreto Legislativo 79/1999, che prevede il riferimento alle sole Norme di attuazione delle Regioni e delle Province autonome per la regolamentazione delle concessioni idroelettriche. Inoltre l’articolo 1-bis 1, descrivendo le modalità di selezione dei candidati alla gestione delle concessioni, eccederebbe le competenze provinciali ed intaccherebbe quelle statali cui spetta la competenza esclusiva in materia di concorrenza. In particolare si contestano varie parti della disciplina:

1. la parte in cui si prevede la possibilità per la Provincia, in alternativa alla gara di assegnazione prevista dalla normativa nazionale, di costituire una società per azioni a controllo maggioritario pubblico per la gestione di una concessione;

2. la parte in cui si prevede la possibilità per la Provincia di determinare autonomamente la durata delle concessioni, in contrapposizione alla normativa nazionale che prevede una durata standard trentennale;

3. la parte in cui si prevede la possibilità per la Provincia di rinnovare ai concessionari uscenti le concessioni in scadenza entro la fine del 2010 fino alla fine del 2020, senza bisogno di gara pubblica.

La Provincia autonoma di Trento interviene prontamente approvando la Legge Provinciale n. 17 del 06/12/2005, che modifica l’articolo 1-bis 1 oggetto del ricorso n. 26, in recepimento delle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea. L’articolo 15 della Legge Provinciale n. 10 non sarebbe quindi più oggetto del ricorso, in quanto mai entrato in vigore prima dell’approvazione della Legge Provinciale n. 17 dalla quale è stato modificato, con conseguente decadimento del ricorso stesso.

La Legge Provinciale 17/2005 stabilisce, in primis, che per quanto riguarda le concessioni idroelettriche non si applica più quanto disposto dal D.P.R. 235/1977, giustificando quindi la disciplina contenuta nell’articolo 1-bis 1. In secondo luogo si sottolinea come tale articolo risponde al D.P.R. poc’anzi citato. Si sottolinea anche che è facoltà della Provincia non rilasciare la concessione quando diventi prioritaria la sicurezza delle popolazioni a valle della derivazione, e gestirla con società e strutture provinciali, anche a scopo idroelettrico.

Il Governo italiano impugna la Legge Provinciale n. 17, sostenendo che per quanto riguarda l’estensione del Decreto Legislativo 79/1999 alle due Province autonome, trova integrale applicazione il citato D.P.R. 235/1977, e che la nuova legge contestata, laddove esclude l’applicazione di parte di tale decreto, risulterebbe illegittima in quanto modificativa di una disciplina adottata bilateralmente (Provincia e Stato). Inoltre la Legge Provinciale n. 17 sarebbe in conflitto anche con la nuova Legge 266/2005, che recepisce quanto disposto delle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, perché modificativa del D.P.R. 235/1977 proprio nel punto in cui si esprime la non applicazione dell’articolo 1-bis 1 modificato dalla Legge Provinciale n. 17. Si evidenzia anche come la nuova facoltà, introdotta dalla Provincia, di rilasciare la concessione subordinatamente ai fini di sicurezza delle popolazioni a valle della derivazione, sia una preferenza che asseconda solamente gli interessi pubblici provinciali senza tener conto degli interessi pubblici a carattere nazionale. Si contesta anche la possibilità, prevista in prima applicazione della legge, di rinnovo delle concessioni ai concessionari uscenti senza gara d’assegnazione, in quanto ciò viola quanto disposto dal Decreto 79/1999 e dal Trattato CE. Infine, si sottolinea come il D.P.R. 235/1977 deleghi alle Province autonome la potestà

legislativa riguardante le concessioni per grandi derivazioni idroelettriche, contrariamente a quanto disposto dallo Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (articolo 9, numero 9).

La Provincia autonoma di Trento si difende evidenziando in primo luogo come la Legge n. 266 sia successiva alla Legge Provinciale n. 17, e questa non possa quindi infrangere quanto disposto dalla prima perché non ancora emanata. Per quanto riguarda il rispetto della normativa statale, sarebbero vincolanti solamente i principi non contrari al diritto comunitario; tutto il resto riguarderebbe la potestà legislativa della Provincia. Per quanto riguarda il rinnovo della concessione senza gara di assegnazione si ribadisce come tale esecuzione sia prevista anche dalla Legge n. 266, con la sola differenza che la norma statale rinnova la concessione per altri dieci anni senza ulteriori formalità, mentre la normativa provinciale prevede un ulteriore riesame per verificare che non siano sopraggiunti interessi pubblici prioritari. Infine si rimarca come sia prioritario per la Provincia difendere gli interessi delle popolazioni locali a valle delle derivazioni.

La Legge n. 266, ai commi da 483 a 492 dell’articolo 1, modifica l’articolo 12 del Decreto Legislativo 79/1999. Ad essere cambiate sono le regole per l’esecuzione della gara pubblica per l’attribuzione delle concessioni, mentre viene anche introdotta una previsione di proroga di ulteriori dieci anni per le concessioni vigenti. In particolare tale proroga è concessa dopo l’accettazione del pagamento di un canone annuale dal 2006 al 2010, canone proporzionale alla potenza installata e destinato per i cinque sesti allo Stato e per il resto ai Comuni interessati a condizione che siano eseguiti congrui interventi di ammodernamento degli impianti. La proroga è stata introdotta per compensare i concessionari uscenti della perdita della preferenza da cui prima erano favoriti, a seguito del recepimento del parere motivato della Commissione europea del 2004.

Infine viene abrogato l’articolo 16 del Decreto Legislativo 79/1999 che demandava alle Norme di attuazione dello Statuto di Autonomia l’applicazione della normativa statale, e viene imposto alle Regioni e alle Province autonome di adattarsi entro 90 giorni alla normativa statale.

La Provincia autonoma di Trento contesta la Legge n. 266 sottolineando come anch'essa, nella previsione della proroga delle concessioni vigenti, sia in contrasto con il libero mercato concorrenziale, risultando incompatibile con quanto disposto dal D.P.R. 235/1977 e con l’autonomia finanziaria della Provincia, alla quale non sarebbe più consentita la facoltà di valutare condizioni di offerta migliori. Non sembra inoltre corretto che la proroga sia concessa sulla base degli interventi di ammodernamento eseguiti prima della scadenza della concessione, anziché sulla base di un obbligo di esecuzione futuro. Inoltre il D.P.R. 235/1977 stabilisce che, a seguito del trasferimento integrale del demanio idrico dallo Stato alla Provincia, tutti i proventi derivanti dalle acque pubbliche spettano alla Provincia competente. Infine tale proroga interferirebbe con i procedimenti già avviati per la riassegnazione delle concessioni in scadenza nel territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol (molte delle quali erano in scadenza a fine 2010). Si contesta anche l’obbligo di adeguarsi alla normativa statale e l’abrogazione dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 79/1999, sostenendo come ciò sia in netto contrasto con l’autonomia speciale delle Regioni e delle Province autonome e come violi palesemente svariati decreti emanati del Presidente della Repubblica per l'attuazione dello Statuto, decreti dotati di natura primaria e competenza riservata. Si sottolinea inoltre come il tempo di adeguamento di 90 giorni previsto per la normativa provinciale, sia in contrasto con il periodo standard introdotto dalle Norme di attuazione comprese nel Decreto Legislativo 266/1992 (che prevede sei mesi di tempo).

Il Governo italiano si difende sostenendo che la Legge n. 266 impugnata è applicabile alle Regioni ed alle Province autonome solamente nelle parti compatibili con i rispettivi Statuti di autonomia. Il termine di 90 giorni è riferito solamente a quei principi introdotti dalla Legge senza necessità di Norme di attuazione specifiche ed ha carattere solamente acceleratorio e non perentorio. Si sottolinea come il D.P.R. 235/1977, nella parte in cui stabilisce che le grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono soggette a normativa provinciale, non possa essere utilizzato come riferimento per

la risoluzione della controversia in quanto, essendo un semplice decreto presidenziale, non avrebbe titolo per modificare quanto disposto dallo Statuto di Autonomia (la Provincia può emanare norme in tema di acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico) in quanto a tal fine sarebbe necessaria una legge di revisione costituzionale. Si ribadisce come l’abrogazione dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 79/1999 non sarebbe in alcun modo lesiva delle prerogative statutarie delle Province autonome e come la questione della gara di assegnazione pubblica per il rilascio della concessione sarebbe di pertinenza statale, in quanto riguarda i principi fondamentali di concorrenza del mercato, soggetti a normativa statale. Infine, la proroga sarebbe transitoria per il periodo necessario al completamento della liberalizzazione del mercato elettrico, mentre il canone aggiuntivo dal 2006 al 2010 andrebbe a sommarsi agli attuali canoni dovuto alla Provincia, non ledendo quindi la sua autonomia finanziaria.

Il Governo italiano emana il Decreto Legislativo n. 289 del 07/11/2006, che modifica la prima parte dell’articolo 1-bis del D.P.R. 235/1977. Viene ribadito il potere spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano di legiferare (con propria legge provinciale) in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, ma nel rispetto dell’ordinamento comunitario, di quello statale e soprattutto dell’articolo 117 della Costituzione (la produzione dell’energia elettrica è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni: le Regioni hanno potere di legiferare solamente nel rispetto della legislazione statale). Vengono abrogati tutti i commi riguardanti le modalità di rilascio o di rinnovo delle concessioni (da 6 a 12).

Dopo l’emanazione del Decreto Legislativo 289/2006 la Provincia autonoma di Trento rinuncia al ricorso n. 40 del 2006, mentre il Governo italiano rinuncia ai ricorsi n. 26 del 2005 e n. 1 del 2006 pertanto la Corte costituzionale dichiara l’estinzione del giudizio.