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IL CASO SAN FLORIANO

5.3 LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA

Il pacchetto di Norme di attuazione del Piano di utilizzo delle acque pubbliche della P.A.T. (reso esecutivo con il D.P.R. 15/02/2006) prevede, all’articolo 36, la possibilità per le due Province

autonome di stipulare accordi tra le parti al fine di regolare in maniera unica i procedimenti di coordinamento e di gestione della derivazione alla base del problema ed in particolare gli aspetti di:

1. tutela dell’ambiente; 2. tutela della fauna ittica;

3. tutela degli interessi delle popolazioni toccate dalla derivazione; 4. tutela della sicurezza di tali popolazioni;

5. finanza; 6. sorveglianza; 7. patrimonio fisico; 8. aspetti tecnici.

Un primo passo alla risoluzione del problema è stato compiuto grazie all’articolo 34 della

Legge Provinciale n. 19 del 28/12/2009. Tale articolo prevede tra l’altro l’introduzione dell’articolo

26-ter nella Legge Provinciale n. 4 del 06/03/1998, in cui si afferma che per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico in merito alle quali è in atto un contenzioso relativo alla titolarietà della potestà concessoria, tutte le proroghe delle scadenze delle concessioni contemplate dall’articolo 1-bis 1 della Legge Provinciale 4/1998, commi 15-ter e 15-quater, sono sospese fino al termine del contenzioso.

Durante l’estate 2010 sono avvenuti diversi incontri tecnici e giuridici-amministrativi tra le strutture competenti delle due Province autonome per determinare il profilo di un accordo tra le parti in ordine alla gestione della centrale problematica, che hanno permesso di giungere alla soluzione del problema, sancita dalla Legge Provinciale n. 20 del 05/10/2010 e dall’accordo che ne è derivato.

Il primo articolo di questa legge sostituisce l’articolo 26-ter della Legge Provinciale 4/1998, introducendo gli aspetti generali dell’accordo tra le Province.

Tale accordo, siglato il 29 ottobre 2010 e della durata minima di cinque anni, è stato approvato con la Delibera della Giunta Provinciale n. 2422 del 22/10/2010, e fissa diversi impegni precisi per entrambe le parti. In primis sarà la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con la Provincia autonoma di Trento, a rilasciare o rinnovare la concessione per la centrale di San Floriano, mentre spetterà alla Provincia autonoma di Trento, in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano, identificare i beni e le strutture e rilasciare successivamente la concessione per la Centrale di Stramentizzo, ai piedi della diga per lo sfruttamento del Deflusso Minimo Vitale. Entrambe le concessioni avranno comunque durata trentennale.

Il concessionario dell’impianto di San Floriano avrà l’utilizzo esclusivo ma non la proprietà (che rimarrà delle due Province) di tutti i beni che costituiscono l’impianto stesso: i terreni da cui è formato il bacino, la diga, la protezione dell’alveo epigenetico in sponda sinistra, tutti gli organi regolatori e di scarico, l’edificio di guardia della diga con gli strumenti di regolazione e misura, la galleria e la condotta forzata, il pozzo piezometrico, la centrale di San Floriano ed il canale di restituzione nonché strade e pertinenze di accesso e diverse particelle fondiarie sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano. Il concessionario dovrà assumersi tutti gli oneri finanziari, ambientali o connessi alla protezione civile che conseguono alla gestione e alla manutenzione dei predetti beni e di tutte le opere funzionalmente connesse.

La portata media annuale destinata all’impianto di San Floriano sarà uguale alla portata media annuale regolata dal lago di Stramentizzo, pari a 13.746 l/s a cui verrà sottratta la portata destinata al Deflusso Minimo Vitale. In ogni caso la portata massima destinabile all’impianto di San Floriano dovrà essere pari a 30.000 l/s. Il Deflusso Minimo Vitale dovrà essere rilasciato ininterrottamente nel torrente Avisio a valle della diga di Stramentizzo, e, per garantire le derivazioni successive allo sbarramento, dovrà rispettare le portate elencate nel Piano di Tutela delle Acque della Provincia autonoma di Trento (modificabili dalla Provincia secondo le procedure previste):

1. almeno 2.583 l/s dal 01/01 al 31/03; 2. almeno 3.616 l/s dal 01/04 al 31/07; 3. almeno 3.100 l/s dal 01/08 al 30/09; 4. almeno 3.616 l/s dal 01/10 al 30/11; 5. almeno 2.583 l/s dal 01/12 al 31/12.

Nel caso in cui la centrale ai piedi della diga che sfrutta il Deflusso Minimo Vitale non riesca a soddisfare l'intero rilascio (neanche tramite il condotto di bypass), l’obbligo spetterà alla diga tramite i suoi organi di scarico. La Provincia autonoma di Trento potrà inoltre disporre a propria discrezione di una portata media annua pari a 1.000 l/s, con l’eventuale rimborso corrispondente ad una riduzione proporzionale del canone demaniale.

Oltre al Deflusso Minimo Vitale il concessionario dovrà mantenere il livello del serbatoio uguale o superiore ai seguenti valori consentiti:

1. 761 m s.l.m. dal 01/01 al 30/04; 2. 782 m s.l.m. dal 01/05 al 30/09; 3. 761 m s.l.m. dal 01/10 al 30/12;

ed in ogni caso inferiore o uguale a 789,5 m s.l.m. durante le piene, superato il quale andranno aperti gli scarichi di superficie. In condizioni di normale funzionamento, il livello di massima regolazione sarà pari a 787 m s.l.m., modificabili in seguito all’adattamento a serbatoio per laminazione di piene.

Il concessionario dell’impianto dovrà versare un canone demaniale calcolato sulla base della tariffa del canone unitario vigente in Provincia di Bolzano e ripartito rispettivamente in 2/3 alla Provincia di Trento ed 1/3 alla Provincia di Bolzano. Oltre al canone demaniale, il concessionario dovrà versare ogni anno una somma aggiuntiva pari a 4,8 milioni di euro fino al 2013 ed una somma pari a 4,8 ml + K (coefficiente aggiornato ogni tre anni e legato al prezzo unico nazionale41) per la successiva durata della concessione. Anche questa somma sarà ripartita tra le Province in ragione di 2/3 alla Provincia di Trento e di 1/3 alla Provincia di Bolzano e potrà essere destinata direttamente ai Comuni interessati dalla derivazione. In aggiunta il concessionario dovrà versare annualmente il sovracanone dovuto al Consorzio dei Comuni nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Adige (ripartito ai vari Comuni in base a delibera assembleare), secondo quanto disposto dall’articolo 1 della Legge 959/1953. Infine, il concessionario dovrà versare annualmente il sovracanone dovuto ai Comuni rivieraschi, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 53 del Regio Decreto 1775/1933.

41. K = 4,8e6 (Pt - Po) / Po con Pt il valore medio del prezzo unico nazionale nel triennio antecedente il calcolo di Pt, anteposto di un anno (es: media su 2013 - 2015 per il triennio 2017 – 2019) e Po il valore medio del prezzo unico nazionale nel triennio 2008 – 2010.

Il concessionario dovrà realizzare a proprie spese le opere e gli interventi necessari al fine di trasformare l’invaso da semplice serbatoio idroelettrico a invaso per laminazione delle piene (in figura 5.8 si può vedere un utilizzo normale dello scarico di superficie durante un evento di piena), secondo il progetto preliminare redatto dalla Provincia di Trento e approvato sia dalla Provincia di Bolzano in data 17/12/2008 (n. 30-D/1-713323) sia da Enel Produzione S.p.A. in data 26/10/2009 (n. 691955), oppure secondo un progetto simile, che permetta di ottenere analoghe funzioni con l’approvazione delle due Province.

Fig. 5.8 – Scarico di superficie della Diga di Stramentizzo durante una piena [198]

Tali opere dovranno essere effettuate entro 12 anni dal rilascio della concessione. Al termine della realizzazione dei lavori il concessionario è tenuto all’esercizio di quanto disposto dall’articolo 14-bis della Legge Provinciale 2/1992 (introdotto con la Legge Provinciale 1/2002), con l’unica differenza che l’indennizzo ad esso corrisposto nel caso di vincoli di portata imposti dalla protezione civile, perviene solamente se tali vincoli vengono imposti per più di sessanta giorni in un anno solare.

Il concessionario dell’impianto dovrà presentare alle due Province entro il 31/12/2014 un programma di miglioramento tecnologico e strutturale comprendente investimenti per un importo minimo pari a 100 € per ogni kW della concessione. Tali investimenti saranno destinati ad aumentare la potenza installata o l’energia prodotta e dovranno essere effettuati entro dodici anni dal rilascio della concessione.

Il concessionario è tenuto a fornire alle due Province in tempo reale e con tolleranza massima del 4% le misurazioni relative a

1. temperatura; 2. livelli pluviometrici;

3. livelli delle acque del serbatoio; 4. portate affluenti;

5. portate derivate; 6. portate scaricate.

Il concessionario è tenuto, d'intesa con la Provincia autonoma di Trento e il gestore della pesca nel torrente Avisio, alla semina annuale di 250.000 avannotti di trota marmorata per il ripopolamento ittico del torrente o a delegare ad un altro soggetto tale impegno, previo corrispondente pagamento, secondo le modalità della Provincia.

Il concessionario dovrà inoltre cedere gratuitamente una quota di energia alle due Province, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del D.P.R. 670 31/08/1972. La suddivisione di tale energia tra le Province è definita nell’articolo 13 del D.P.R. n.381 22/03/1974. Il ritiro dell’energia spettante alla Provincia autonoma di Trento avverrà grazie ad un’apposita convenzione tra il concessionario e l’Agenzia Provinciale per l’Energia.

Nell’accordo entrambe le Province si impegnano a far decadere tutti i ricorsi attualmente pendenti davanti i Tribunali delle Acque Pubbliche ed iniziati dopo il 2005. Per quanto riguarda il ricorso 7/2002 la Provincia di Bolzano si impegna a sostenere le ragioni della Provincia di Trento, mentre quest'ultima si impegna a:

1. versare alla Provincia di Bolzano 3.371.016,79 €42, pari ad un terzo dei canoni demaniali incassati dalla P.A.T. nel periodo 03/12/1999 – 31/12/2005 e da Patrimonio Trentino S.p.A. (come aumento di capitale sociale) nel periodo 01/01/2006 – 31/12/2010 sulla base dell’articolo 23-ter della Legge Provinciale 4/1998;

2. versare alla Provincia di Bolzano un importo da definire pari ad un terzo dei canoni demaniali incassati dalla P.A.T. nel periodo 01/01/1988 – 02/12/1999 nel caso in cui il giudizio del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia lo preveda.

Qualsiasi ulteriore aspetto riguardante la concessione, non contemplato nell’accordo stipulato, verrà regolato da successivi accordi tra le Province e qualsiasi provvedimento adottato da una delle due Province dovrà essere approvato dall’altra.

L’accordo prevede infine la formazione di un gruppo paritetico (composto in parti uguali da membri della P.A.T. e membri della P.A.B.) che si riunisca periodicamente con ulteriori obiettivi riguardanti l’energia in generale e l’ambiente, tra i quali si ricordano:

1. centralizzazione del controllo della rete di distribuzione regionale;

2. verifica della fattibilità di linee in AAT nel futuro tunnel di base del Brennero o nel foro pilota;

3. condivisione tra le Province di progetti ed idee per la riqualificazione degli impianti idroelettrici esistenti e del recupero dei territori circostanti;

4. incentivazione e collaborazione sulle nuove tecnologie e nella ricerca sulle fonti rinnovabili;

5. collaborazione tra le Province nella gestione dei rifiuti;

6. collaborazione tra le Province nel miglioramento della qualità dell’aria; 7. collaborazione tra le Province nella gestione delle risorse idriche; 8. realizzazione di una strategia unica per la lotta al cambiamento climatico;

9. promozione di azioni per la valorizzazione delle aree naturalistiche protette e per la tutela degli ecosistemi.

42. La Provincia di Trento è creditrice nei confronti della Provincia di Bolzano di 7.956.000,00 € dovuti a rette manicomiali per pazienti psichiatrici altoatesini ricoverati nella struttura ospedaliera di Pergine Valsugana dal 1997 al 2006. Per questo motivo il conguaglio definitivo è pari a 7.956.000,00 - 3.371.016,79 = 4.584.983,21 € che la Provincia di Bolzano verserà alla Provincia di Trento.