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Anche i Paesi Bassi hanno ratificato la Convenzione dell’Aja, presa come riferimento anche per le successive leggi interne in materia di adozioni internazionali e protezione del minore.

L’Olanda, infatti, sulla base della Convenzione dell’Aja del 1993 e del 1996, ha approvato la legge del 16/02/2016 in materia di protezione internazionale dei minori, ispirandosi soprattutto alla linea dell’art. 33

della Convenzione del 1996 che stabilisce la previa consultazione da parte dello Stato d’origine del minore con l’autorità centrale dello Stato accogliente qualora il primo prospetti il collocamento del minore in una famiglia o in un istituto, ovvero preveda la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo.

A tal fine le trasmette un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.

La decisione sul collocamento o l’assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l’Autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Detta legge prevede due casi di adozione internazionale, il primo riguarda il caso di protezione del minore il cui provvedimento di esecuzione è disposto dai Paesi Bassi, mentre la seconda ipotesi regolata dalla norma prende in esame la tutela del minore disposta all’estero.

La disciplina e il riconoscimento dell’istituto islamico della kafala rientra proprio in quest’ultima casistica.

L’ iter processuale da seguire per ottenere il riconoscimento dell’atto che istituisce la kafala è sostanzialmente molto simile agli altri Stati Europei.

I richiedenti devono fare richiesta all’autorità competente per il riconoscimento dell’atto legittimante l’istituto e in seguito richiedere il rilascio del permesso di soggiorno del makful.

L’autorità preposta deve, in seguito alla domanda del/i kafil, effettuare le proprie verifiche in merito alla questione, prendendo visione dei documenti in possesso dei richiedenti.

Tra questi troviamo:

-una dichiarazione al consenso scritta dei coniugi affidatari o della struttura preposta ad accogliere il minore;

-una dichiarazione scritta di idoneità all’accoglienza degli affidatari o del personale dell’istituto disposto ad accogliere, proveniente dal Paese d’origine del minore;

-una dichiarazione dello Stato ospitante che autorizza l’ingresso e il soggiorno al minore straniero garantendogli protezione.83

CONCLUSIONI

Alla luce dell’analisi comparativa del diverso approccio che gli ordinamenti europei dimostrano rispetto a quelli tipicamente musulmani dell’area del Maghreb con riguardo all’applicazione e al riconoscimento della kafala, ci sono molte difficoltà di adattamento in termini di compatibilità dell’istituto di matrice islamica alle norme interne dei singoli Stati, nonostante il diritto internazionale e quello europeo si siano proposti di fornire una normativa sommariamente omogenea per tutti i Paesi aderenti.

Nonostante la ratifica delle Convenzioni dell’Aja che hanno introdotto una disciplina generale dell’istituto, delle varie Convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e persino la Convenzione Africana, il problema del riconoscimento e dell’eventuale conversione

83 LONG J., Ratifica Convenzione de l’Aja, cosa prevede l’attuale disegno di legge, intervista pubblicata il 17.03.2014 sul sito de Istituti degli Innocenti all’indirizzo: http://www.istitutodeglinnocenti.it/?q=content/ratifica-convenzione-de-laja-cosa- prevede-lattualedisegno-di-legge

nell’ordinamento europeo di un provvedimento di kafala sembra lontano dalla risoluzione.

Si denota, infatti, la mancata ratifica delle Convenzioni sopracitate da parte di quasi la totalità degli Stati islamici nei quali vige il divieto assoluto di adozione, ed è questo un enorme ostacolo al recepimento dell’istituto della kafala, proprio di questi ordinamenti, all’interno dei Paesi occidentali. Questo si ripercuote negativamente sui minori accolti tramite l’istituto in Paesi esteri che non ne riconoscono il valore, sia per le famiglie potenzialmente affidatarie che, pur essendo legalmente i genitori affidatari del minore nel suo Paese d’origine, non vedono riconosciuto il proprio status nel loro Paese di residenza. Infatti, l’iter procedurale che le famiglie devono seguire per ottenere il riconoscimento del provvedimento di kafala molto spesso scoraggia i potenziali genitori nell’affrontare questo percorso e pregiudica insindacabilmente il best interest del minore che, vivendo molto spesso in stato d’abbandono, si vede negare il diritto ad avere una famiglia in grado di prendersene cura.

Inoltre, in alcuni Stati europei, tra cui l’Italia e la Francia, l’ordinamento interno non prevede una norma a tutela di questi minori lasciando la decisione in mano agli organi giurisdizionali (Italia), oppure ne vieta il riconoscimento con apposito provvedimento normativo (Francia).

In questi casi sarebbe necessario, al fine di tutelare la posizione del minore e della sua famiglia, stipulare delle Convenzioni bilaterali tra gli Stati europei interessati dai maggiori flussi migratori e i Paesi di provenienza dei minori e, molto spesso, delle loro stesse famiglie affidatarie. La Francia, a tal proposito, ha stipulato un accordo bilaterale con l’Algeria per agevolare l’ingresso nel Paese dei minori coinvolti.

Inoltre, sarebbe opportuno nei Paesi di ispirazione musulmana in cui vige la Shari’a che, i casi di kafala sia de facto che negoziale vengano sottoposti ad un controllo più accurato, per scongiurare eventuali abusi dell’istituto, così come avviene in alcuni Paesi come il Marocco, in cui si denuncia un improprio utilizzo della kafala nei confronti delle

bambine per assicurare alla propria casa una domestica.

Altri casi simili sono stati segnalati in Libano e Libia, dove, addirittura, delle adolescenti, vengono accolte in kafala per diventare bassa manovalanza o addirittura per essere ridotte in schiavitù.

Si auspica che, in seguito ai vari interventi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e del Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti dell’Infanzia, la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo e il diritto internazionale riescano a fornire un orientamento univoco in materia in grado di compenetrare in tutti gli ordinamenti interni degli Stati occidentali maggiormente interessati dai flussi migratori.

Sarebbe, inoltre, importante per la tutela dei minori che gli Stati membri che non hanno ancora ratificato gli articoli della Convenzione dell’Aja disciplinanti l’istituto provvedessero al più presto, per scongiurare casi in cui, come dimostrano i vari orientamenti della Corte di cassazione elaborati in Italia negli anni, si instaurino processi lunghissimi per l’affidamento che inevitabilmente provano la salute psicofisica dei bambini e delle famiglie, creando altresì dei veri e propri conflitti tra diritto interno e diritto internazionale che si concludono il più delle volte con il ricorso a organi giurisdizionali sovranazionalicome la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

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Ringraziamenti

Un ringraziamento va al Prof. Paolo Passaglia per avermi seguito e guidato durante la stesura della tesi.

Grazie alla mia famiglia per il supporto costante e la paziente attesa durante questi lunghi anni.

A mia madre che con molti sacrifici è riuscita a permettermi di seguire i miei sogni ed ultimare i miei studi.

A mio padre, costante fonte d’ispirazione e coraggio. Ho scoperto in questi anni lontani di avere la forza di superare me stessa. Spero di renderti orgogliosa di me un giorno.

A mio fratello Domenico, fedele compagno di studi e di reciproca sopportazione in questi anni lontani da casa. Grazie per non avermi mai giudicata e di avermi sempre aiutata nel momento del bisogno.

A mio fratello Vincenzo, costante fonte di allegria e spensieratezza. Senza di te i problemi sarebbero diventati macigni.

Grazie ai coinquilini/amici Grace, Federice, Ylenia, Christian e Sabrina che mi hanno sopportato in questi anni di battaglie interiori. Non potrò mai ripagarvi della comprensione e dell’affetto dimostratomi.

Grazie alle mie amiche storiche Fely e Filly che si prendono cura di me da quando eravamo bambine.

Un grazie speciale va alle amiche pisane Colomba e Chiara che hanno condiviso con me gioie e dolori in questi anni caotici e intensi.

Grazie a tutti gli amici che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso, fatto di gioie e dolori, impegno, aspettative naufragate e vittorie insperate.

E un grazie anche a me, per non aver mai smesso di credere e lottare molto spesso contro le mie stesse insicurezze.