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Tra gli Stati europei particolare rilevanza ha assunto la Svizzera che, pur non avendo sottoscritto i Trattati che hanno istituito l’Unione Europea, ne condivide lo spirito e, per questo, si è dotata di una legge di disciplina dei casi di adozione internazionale e istituti affini.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera ha approvato, il 22 giugno 2001, la legge federale relativa alla Convenzione dell’Aja del 1993 sull’adozione internazionale e ai relativi provvedimenti di protezione del minore.73

La legge si articola in 4 capitoli. Il 1° capitolo identifica e disciplina l’oggetto della legge, nello specifico la procedura di adozione e gli strumenti a protezione dei minori stranieri beneficiari dell’istituto. Il 2° capitolo attribuisce le rispettive competenze agli organi amministrativi federali, dividendole tra l’Autorità centrale federale e le Autorità centrali cantonali.

Al 3° capitolo sono disposti i provvedimenti per la protezione dei minori nelle adozioni internazionali e al 4° viene regolamentato l' iter

72 Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia (CRC), sentenza Y.B. E N.S. v. Belgio, in Refworld https://www.refworld.org/, 12 settembre 2017, pg.11 punto 11.

73Tomeo T., “La Kafala”, in Comparazione e Diritto civile, www.comparazionecivile.it, 2011.

degli aiuti finanziari alle istituzioni private che si occupano di ricerca scientifica e consulenze di diritto internazionale in materia.

In particolare, la citata legge ha disposto dei requisiti supplementari per l’adozione dei minori stranieri il cui Paese d’origine vieti l’istituto. Si evince, dunque, che per i minori stranieri presi in cura attraverso

kafala viene applicata la legge federale interna sull’adozione.74

Fondamentale per adottare all’estero è ottenere l’autorizzazione della Svizzera come sancito dall’art. 9 della legge federale sulle adozioni internazionali che così recita:

“L'Autorità centrale cantonale autorizza l'adozione nello Stato d'origine

se:

a. il minore è di almeno 16 anni più giovane dei genitori adottivi;

b. v'è da presupporre che l'adozione servirà al bene del minore senza pregiudicare in modo iniquo altri figli dei genitori adottivi;

c. i genitori adottivi adempiono le condizioni previste negli artt. 264a e 264b CC;

d. l'Autorità centrale cantonale si è accertata che i consensi necessari sono stati ottenuti.

2 Se lo Stato d'origine non esige che l'adozione sia preceduta da un

periodo di affiliazione e non è ancora stato allacciato alcun contatto personale tra i genitori adottivi e il minore, l'Autorità centrale

74 Il Consiglio Federale. Il Portale del Governo Svizzero, “LEGGE FEDERALE RELATIVA ALLA CONVENZIONE DELL'AIA SULL'ADOZIONE E A PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEL MINORE NELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI,” RACCOLTA SISTEMATICA 211.221.31.

cantonale autorizza l'adozione soltanto a condizione che prima i genitori adottivi visitino il minore.”75

Il primo requisito supplementare che gli adottanti devono rispettare è sancito all’art. 11 della legge federale in materia che prevede un obbligo di comunicazione dei primi nei confronti dello Stato76; i

genitori adottivi devono comunicare l'entrata in Svizzera del minore all'Autorità centrale cantonale. In seguito l'Autorità centrale cantonale informa l'autorità di protezione dei minori, l'Autorità centrale federale e, se del caso, la polizia degli stranieri.

L’entrata nel territorio nazionale del minore straniero deve essere accompagnata da un atto del Paese d’origine in cui si dichiari il consenso dei genitori naturali alla kafala o, viceversa, il dissenso dei primi con i motivi della decisione.

Il Paese d’origine del minore deve rilasciare ai richiedenti un atto legittimante l’affidamento del minore alla coppia di kafil in Svizzera.

Inoltre, all’art. 17 dispone che, nel caso in cui il minore sia stato adottato prima dell’entrata in Svizzera, durante le dovute verifiche della procedura eseguita lo Stato nomina un curatore che aiuta i genitori nella cura dell’adottato.

Nel caso in cui, come per la kafala, l’adozione non ha reciso i rapporti con la famiglia d’origine del minore, il curatore aiuta i genitori adottivi a chiedere l’adozione piena secondo il diritto svizzero.

La curatela decade per legge passati almeno 18 mesi dalla comunicazione dell’entrata del minore nel Paese o, dopo la sua istituzione nel caso in cui non vi sia stata nessuna comunicazione, a

76 Ai.Bi. Amici dei Bambini,”La kafala:l’altra Europa, quella dei diritti, in Confini online https://www.aibi.it/ita/kafala-laltra-europa-quella-dei-diritti/, 4 agosto 2010.

meno che non ci siano esigenze di protezione del figlio (ART.307 ss. C.C.)77.

Nel caso in cui il minore sia stato adottato dopo l’entrata in Svizzera o se l’adozione autorizzata nel suo Paese d’origine non venga riconosciuta dalle autorità in Svizzera, l’art. 18 della legge in materia predispone la nomina di un tutore per la durata del periodo di affiliazione da parte dell’autorità competente alla tutela dei minori.

L’art. 19 disciplina l’ipotesi di ingresso senza autorizzazione sul suolo svizzero di un minore che dimori abitualmente all’estero ai fini di una futura adozione, nel caso di mancata osservazione delle apposite procedure.

L’autorità cantonale di vigilanza in materia di affiliazione presso una famiglia affiliante idonea o in una comunità.

77 Articolo 307 CC: Protezione del figlio/Misure opportune: C. Protezione del figlio

I. Misure opportune

1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado

di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

2 L'autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati

presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.

3 L'autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli

affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e

Per tutelare il best interest del minore l’autorità competente può anche disporre la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto in attesa di trovare una soluzione adeguata.

Al comma 3 dell’art. 19 si precisa che, nel caso in cui ciò equivalga alla miglior tutela del minore, l’autorità di vigilanza in materia può decidere il rientro del minore nel suo Paese d’origine.

Nel caso in cui il minore resti in Svizzera lo Stato provvederà ad agire per la tutela del suo esclusivo interesse.

Si stabilisce, altresì che, in caso di accoglienza del minore straniero in vista d’adozione, in presenza o meno di una valida autorizzazione, vige l’obbligo di mantenimento dell’affiliato da parte della famiglia affiliante durante il periodo di permanenza (art. 20).