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CAPITOLO II - LA LENIENCY E LE AZIONI DI

2. Effettività ed equità nel private enforcement del diritto della concorrenza

2.3 Accesso al fascicolo e diritto a un effettivo rimedio giudiziale

2.3.4 L’accesso tramite intervento nei giudizi di annullamento delle

annullamento delle decisioni della Commissione

La quarta e ultima strategia perseguita dai soggetti danneggiati da un cartello al fine di ottenere un accesso alle prove che siano in grado di sostanziare con maggiore efficacia le proprie azioni di risarcimento sul versante civilistico attiene, come detto, alla proposizione di un intervento nell’ambito dei procedimenti giudiziali di annullamento delle decisioni della Commissione esperite dai membri dell’intesa stessa.

Riferimento obbligato di questa analisi è l’ordine di rigetto da parte del Tribunale di primo grado, datato 25 ottobre 2011, in merito all’istanza di intervento proposto da Schenker AG nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione europea del 9 novembre 2010, che aveva accertato l’esistenza di un cartello tra diverse compagnie aeree120 e irrogato le relative sanzioni.

Molte delle compagnie aeree interessate avevano impugnato la decisione della Commissione, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione.

Nell’ambito del procedimento giudiziale in discorso, dunque, la società Schenker AG – impresa capogruppo di una serie di società fornitrici di servizi logistici integrati, via terra, mare e aria – aveva formulato una richiesta di intervento ritenendo di essere titolare di un interesse legale ed economico alla conferma della decisione contestata: Schenker, infatti, riteneva di essere direttamente impattata dal cartello in qualità di impresa cliente dei membri dell’intesa, a

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Air Canada, Air France – KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux, Japan Airlines, LAN Chile, Martinair, SAS, Singapore Airlines and Qantas.

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causa dei maggiori costi sostenuti con riferimento al carburante e alle

security surcharges.

Schenker aveva, inoltre, sostenuto di avere un interesse diretto all’immediata cessazione del cartello nonché a evitare la sua ricostituzione, il che motivava ulteriormente la propria richiesta di intervento in giudizio.

Da ultimo, Schenker aveva altresì sostenuto che la conferma della decisione della Commissione rappresentasse la base giuridica per la successiva proposizione di un’azione di risarcimento del danno subìto dinanzi ai tribunali nazionali.

Nessuno degli argomenti sopra elencati è stato ritenuto convincente dal Tribunale, il quale – come detto – ha rigettato l’istanza di Schenker121.

Nella propria decisione il Tribunale ha evidenziato come, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia122 (applicabile anche alle procedure dinanzi al Tribunale, in base al rimando contenuto al primo paragrafo dell’articolo 53), ogni soggetto portatore di un interesse alla soluzione della controversia (che non riguardi cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione, o fra Stati

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Tribunale di primo grado, 25 ottobre 2011, Koninklijke luchtvaart Maatschappij

c. Commissione europea, caso T-28/11; Cathay Pacific Airways c. Commissione europea, caso T-38/11; LAN Airlines and LAN Cargo c. Commissione europea, caso

T-40/11; Deutsche Lufthansa and Others c. Commissione europea, caso T-46/11;

Air France - KLM c. Commissione europea, caso T-62/11; Air France c. Commissione europea, caso T-63/11.

122 La norma prevede che «Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono

intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia. Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra. Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo. Le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti».

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membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra) abbia il diritto di intervenire in giudizio.

Ciò posto, secondo la costante giurisprudenza richiamata nell’ordine di diniego all’intervento di Schenker123, la nozione di

interesse che rileva ai sensi della disposizione in discorso deve essere

definita alla luce dell’oggetto specifico della controversia ed essere intesa nel senso di un interesse diretto e attuale alla conferma del dispositivo della decisione contestata: nel caso di specie, l’interesse a ottenere la cessazione definitiva di un cartello e l’impedire il suo riverificarsi non può costituire – a opinione del Tribunale – un interesse valido ai sensi dell’articolo 40.

In primo luogo, tale interesse è stato qualificato troppo generale e, in ogni caso, l’interesse alla cessazione di un cartello può dirsi significativo soltanto nella misura in cui i partecipanti all’intesa non abbiano ancora posto fine alla condotta.

Inoltre, Schenker non è riuscita a dimostrare in quale modo l’esito dei ricorsi sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla sua attività commerciale di fornitura di servizi di logistica, atteso che la decisione della Commissione non concerne accordi di esclusiva o pratiche analoghe di restrizione del mercato: in altre parole, l’esito del caso non è stato inquadrato come capace di influenzare le relazioni commerciali di Schenker con i propri clienti a valle.

Su altro versante, poi, il Tribunale ha altresì osservato come Schenker non abbia presentato una formale denuncia alla Commissione relativa al cartello, né abbia partecipato al procedimento amministrativo svoltosi dinanzi alla Commissione.

Dal che l’organismo giudicante ha dedotto come l’obiettivo dell’intervento di Schenker non sia quello di tutelare la libertà

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Cfr. per tutti l’ordine emesso nel caso T-15/02, BASF c. Commissione [2003] ECR II-213.

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economica della propria attività commerciale, quanto piuttosto di riuscire a corroborare sul versante probatorio le azioni risarcitorie da intentare nei confronti delle imprese partecipanti al cartello in una fase successiva dinanzi ai tribunali nazionali.

Schenker è stata, dunque, ricompresa nell’ampio novero di soggetti potenzialmente lesi dal cartello, non potendo la propria posizione distinguersi e qualificarsi rispetto agli altri fruitori dei servizi di trasporto aereo.

Peraltro, il Tribunale ha pure rilevato che l’adozione di un’eventuale decisione di conferma dell’intesa non potesse dirsi condizione né necessaria né sufficiente per l’avvio di un’azione volta al risarcimento dei danni subiti: infatti, il diritto di Schenker di chiedere il risarcimento poteva essere esercitato indipendentemente da qualunque decisione preventiva della Commissione.

Il caso Schenker sopra ripercorso dà, dunque, conto dell’estrema difficoltà – se non improbabilità – che ai soggetti asseritamente lesi da un cartello possa essere accordato l’intervento nel giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, onde poter ottenere informazioni e documenti utili a sostanziare con maggiore dettaglio le rispettive azioni sul versante civilistico, il che di fatto vale a rendere questa strategia poco plausibile ed efficace.