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CAPITOLO II - LA LENIENCY E LE AZIONI DI

3. La prescrizione del diritto al risarcimento

Le disposizioni in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subìto in conseguenza di condotte anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di imporre significative restrizioni all’azione di recupero da parte dei soggetti danneggiati29.

Se da un lato la previsione di termini di prescrizione svolge un ruolo fondamentale in termini di certezza giuridica, rendendo irreversibile la posizione delle parti in un dato momento e così adeguando la situazione di diritto a quella di fatto, dall’altro essa finisce col tradursi in un definitivo diniego al risarcimento per le vittime della condotta anticoncorrenziale una volta spirato il termine per poter esercitare tale diritto.

Non solo. Va pure considerato che il potere negoziale degli attori in occasione delle trattative che possono condurre ad accordi transattivi tra le parti aumenta in misura direttamente proporzionale all’ampiezza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, in quanto a fronte di termini di prescrizione molto lunghi i primi avvertiranno una pressione minore nell’agire in giudizio e così interrompere il decorso del termine.

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Una particolare considerazione merita altresì la relazione intercorrente tra il termine di prescrizione e le procedure di public

enforcement dinanzi alle Autorità di concorrenza.

Segnatamente, termini di prescrizioni più lunghi finiscono con l’agevolare le azioni follow-on in quanto le parti che si ritengono danneggiate da un cartello saranno maggiormente inclini a proporre un’azione giudiziale soltanto a seguito di una decisione di condanna da parte dell’Autorità di concorrenza, onde poter meglio corroborare il proprio impianto probatorio. Viceversa, di fronte a termini di prescrizione più brevi i potenziali attori possono veder già preclusa la possibilità del rimedio giudiziale nell’attesa della decisione dell’Autorità di concorrenza.

Da ultimo, l’obbligo previsto in alcune giurisdizioni di fornire un ampio materiale probatorio a supporto della pretesa attorea, laddove risulti abbinato a un termine di prescrizione breve, rischia di rappresentare un serio ostacolo alle possibilità di successo delle azioni volte a ottenere il risarcimento dei danni prodotti da condotte anticoncorrenziali.

Ciò detto, nel suo Working Paper allegato al Libro Verde del 200530 la Commissione ha rilevato che «la durata del termine di

prescrizione nei diversi Stati membri appare differire notevolmente ed oscillare tra uno e 30 anni»31.

La Corte di giustizia, nella pronuncia Manfredi, ha osservato come – in assenza di una normativa centralizzata a livello europeo che disciplini il profilo in questione – «spetti all’ordinamento giuridico

interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali

30 Commission Staff Working Paper, allegato al Libro Verde – Azioni di risarcimento

del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, COM(2005) 672, 19

dicembre 2005, disponibile al sito

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/sp_en.pdf. 31 Ibidem, par. 265.

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dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché tali modalità rispettino i principi di equivalenza e di effettività»32.

Pertanto, i termini di prescrizione devono essere configurati dagli ordinamenti nazionali in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico europeo in materia di risarcimento del danno subìto.

Sulla base di tale principio, la Corte ha dunque osservato che

«Una norma nazionale in virtù della quale il termine di prescrizione per la presentazione di un ricorso per risarcimento danni decorre dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è stata posta in essere potrebbe rendere praticamente impossibile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da tale intesa o pratica vietata, in particolare qualora tale norma nazionale preveda anche un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso»33.

Nel successivo Working Paper di accompagnamento al Libro Bianco del 2008 la Commissione ha poi osservato come il principio in base al quale le regole che disciplinano la prescrizione debbano essere configurate in maniera tale da rendere effettivo il diritto al risarcimento da violazioni antitrust abbia ripercussioni sulla data di inizio del predetto termine, sulla sua durata, nonché sull’influenza esercitata sul medesimo da parte dei procedimenti di enforcement delle Autorità di concorrenza34.

32 Manfredi, par. 77.

33 Ibidem, par. 78.

34 Commission Staff Working Paper, di accompagnamento al Libro bianco in

materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, COM(2008) 165, 2 aprile 2008, par. 232.

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Quanto al momento iniziale di avvio del decorso del termine di prescrizione, laddove esso coincidesse con la commissione dell’illecito antitrust si avrebbe la conseguenza che, in caso di violazioni plurime o continuate, tale termine potrebbe risultare interamente spirato persino prima che la condotta sia cessata, rendendo così impossibile per ogni soggetto danneggiato la proposizione dell’azione di risarcimento.

Proprio per ovviare a tale possibile incongruenza, l’articolo 10, paragrafo 2 della Direttiva Danni ha espressamente stabilito che «Il

termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata».

Vi è di più. Laddove il termine di prescrizione iniziasse a decorrere già prima della scoperta da parte dei soggetti potenzialmente danneggiati dalla condotta anticoncorrenziale, il diritto ad agire in giudizio potrebbe risultare già prescritto al momento della proposizione del rimedio giudiziale.

Si consideri, inoltre, che i consumatori e le imprese danneggiate devono poter disporre di un lasso di tempo realistico per raccogliere il materiale probatorio in grado di corroborare le rispettive pretese: per questo motivo, la Commissione ha ritenuto inappropriato che il termine di prescrizione – la cui durata deve già essere ragionevole – cominci a decorrere in un momento anteriore rispetto all’effettiva presa di coscienza della violazione e del possibile danno subìto da parte dei soggetti danneggiati.

Conseguentemente, il già richiamato paragrafo 2 dell’articolo 10 della Direttiva 104 ha ulteriormente dettagliato gli elementi costituenti l’illecito che dovrebbero essere noti alle parti danneggiate per poter innescare l’avvio del termine prescrizionale: esso «non inizia a

decorrere (…) prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: a) della condotta e

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del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; c) dell’identità dell’autore della violazione».

A ogni modo, il terzo paragrafo dell’articolo 10 introduce altresì un termine minimo di prescrizione di cinque anni per l’esercizio del diritto a ottenere il risarcimento, senza fissare invece un termine massimo oltre il quale la pretesa si intende definitivamente paralizzata.

Da ultimo, il paragrafo 4 dell’articolo 10 della Direttiva Danni disciplina la relazione intercorrente sotto il profilo della prescrizione tra azioni follow-on e attività di public enforcement da parte delle Autorità di concorrenza, onde evitare in particolare che ai potenziali attori sia già precluso il diritto di agire in giudizio nell’attesa che l’Autorità antitrust concluda il proprio procedimento con una eventuale decisione di condanna. Di conseguenza, la disposizione richiamata precisa che «Gli Stati membri provvedono affinché il

termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo».

Si tratta, dunque, di una necessaria misura che il legislatore europeo ha inteso adottare per evitare che l’attività di public

enforcement possa indebitamente tradursi in un ostacolo all’esercizio

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