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All’interno dell’ambito della sostenibilità, nello specifico sociale, nel tempo, si è passati da un’informativa puramente volontaria delle aziende, ad una obbligatoria per alcune tipologie di soggetti.

La necessità di legiferare e rendere obbligatoria la divulgazione di documenti di carattere sociale nasce dalla complessità di tale strumento, mancata standardizzazione e aleatorietà dei risultati155.

In Italia “il D. Lgs. 490/97, che ha istituito le ONLUS e fornito una nuova definizione di enti non commerciali, all’art. 8 stabilisce che <<indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o compagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2, lettera a) del testo Unico delle imposte sui redditi…>>”156. Inoltre, il D. Lgs. 153/99 riguardante la disciplina

civilistica delle fondazioni bancarie all’art. 9 richiede nella relazione sulla gestione gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati, mettendo in evidenza i risultati ottenuti nei confronti dei diversi stakeholder. Il 19 aprile 2000 il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica emana l’Atto per la redazione del bilancio di esercizio delle fondazioni bancarie e specifica che nella relazione sulla gestione, oltre alla relazione economico finanziaria, vi debba essere anche il bilancio di missione.

154 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-06-16/imprese-test-sostenibilita-

171115.shtml?uuid=AEMWZ1fB

155 Fonte: Tencati A., Sostenibilità, impresa e performance. Un nuovo modello di evaluation and performance.

Egea, 2002. P. 104.

156 Tencati A., Sostenibilità, impresa e performance. Un nuovo modello di evaluation and performance. Egea,

52 Con il d.lgs. n.32/2007 in Italia è stata recepita la direttiva 2003/51/CE

del 2003 (quarta direttiva contabile) che richiede la pubblicazione nella relazione sulla gestione di alcune informazioni non finanziarie157.

Nel 2006 con una direttiva del ministro della funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche c’è stato un ulteriore tentativo di diffondere la pratica della rendicontazione sociale nelle pubbliche amministrazioni. Anche in questo caso, però, la pubblicazione del bilancio sociale era di natura volontaria, quindi a discrezione dell’amministrazione pubblica stessa158.

Dal 1° gennaio 2017 per le aziende italiane di grandi dimensioni (quelle cioè che abbiano più di 500 dipendenti alla chiusura del bilancio di esercizio, con un totale dello stato patrimoniale pari a 20 milioni di euro oppure ricavi netti pari a 40 milioni di euro) o aziende di interesse pubblico (banche, assicurazioni e le imprese di riassicurazione, nonché le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o dell’Unione Europea159) entra in

vigore l’obbligo di pubblicazione di informazioni non finanziarie come recepimento della direttiva 2014/95/UE. Tali aziende devono fornire quindi nella relazione annuale sulla gestione “informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività (cfr. nuovo articolo 19-bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE)”160. Le aziende devono

evidenziare quali azioni hanno messo in atto per tutelare l’ambiente, per una corretta gestione del personale e per garantire il rispetto dei diritti umani e per la lotta alla corruzione. Il documento viene redatto sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione ed è soggetto a revisione come il bilancio di esercizio161. Nello specifico devono essere

esplicate le politiche riguardanti tali aspetti e i rischi connessi. Nel caso

157 Fonte: Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.254 relativo alla comunicazione di

informazioni di carattere non finanziario.

158 Direttiva 17 febbraio 2006 sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche.

159 Fonte: Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.254 relativo alla comunicazione di

informazioni di carattere non finanziario.

160 Fonte: Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.254 relativo alla comunicazione di

informazioni di carattere non finanziario.

161 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-06-16/imprese-test-sostenibilita-

53 in cui l’impresa non dovesse adottare particolari politiche inerenti

questi aspetti deve fornire “una spiegazione chiara e articolata”162,

ovvero vige il principio comply or explain: aderire oppure spiegare come mai si è deciso di non aderire. Inoltre si affida ad un revisore legale del bilancio il ruolo di verifica sull’adempimento dell’obbligo di informativa non finanziaria ma vengono lasciati liberi gli Stati membri di “prevedere che un fornitore di servizi indipendenti verifichi le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria”163. Inoltre,

l’art. 7 prevede che anche gli enti che non rientrano nei parametri elencati precedentemente possono pubblicare dati di natura non finanziaria in via del tutto volontaria conformi alle disposizioni del Dlsg 254/2016164 e non essere assoggettati al controllo di conformità del

revisore purché questo venga chiaramente indicato.

Il decreto di recepimento della direttiva richiede di includere solo i temi rilevanti per l’attività aziendale, ma devono essere inserite anche le informazioni sulle misure adottate per prevenire la violazione dei diritti umani. Quest’ultima informazione riguarda un’approfondita conoscenza di tutta la filiera e dei fornitori (anche esteri), il che non è sempre di facile attuazione165.

Il decreto prevede, infine, che gli stati membri adottino procedure nazionali volte al rispetto dell’obbligo della direttiva stessa. In Italia il legislatore ha nominato la Consob come organo deputato alla vigilanza del rispetto di tale disciplina e alla decisione di eventuali sanzioni nel caso in cui non venga rispettata166.

Nello specifico l’art.9 del decreto prevede che la Consob disciplini con un regolamento le modalità di trasmissione dei dati non finanziari alla stessa, sia per le aziende obbligate alla rendicontazione non finanziaria, sia per quelle che lo svolgono su base volontaria; le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione dei dati non finanziari; le modalità e i termini

162Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.254 relativo alla comunicazione di

informazioni di carattere non finanziario.

163 Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.254 relativo alla comunicazione di

informazioni di carattere non finanziario.

164 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-06-16/imprese-test-sostenibilita-

171115.shtml?uuid=AEMWZ1fB

165 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-06-16/imprese-test-sostenibilita-

171115.shtml?uuid=AEMWZ1fB

166 Fonte: Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.254 relativo alla comunicazione di

54 di controllo effettuati dalla Consob stessa ed infine, i comportamenti e

le modalità di verifica delle informazioni da parte dei revisori167.

167 Fonte: Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.254 relativo alla comunicazione di

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CAPITOLO 3

LE WATER UTILITIES