CAPITOLO III: AUTODETERMINAZIONE E FINE VITA
1.1 L’obiezione di coscienza
Un’importante criticità nel rapporto medico-paziente è rappresentata dall’impossibilità per il medico di sottrarsi dalla sospensione di una cura salva-vita, su richiesta del
167 CASONATO C., op. cit. 168 The Natural Death Act, 1978.
paziente169, regola che trova fondamento oggi nel testo della legge n. 219170.
Questa problematica sottende l’obiezione di coscienza intesa come «rifiuto di un comportamento imposto da una norma formalmente legittima dello Stato di cui il soggetto è cittadino e all'osservanza della quale egli è, comunque, giuridicamente tenuto171»; un rifiuto che deve trovare giustificazione in “motivi di coscienza”, convinzioni ideologiche, morali e religiose.
Per quanto riguarda il fondamento giuridico dell’istituto, questo si ricava implicitamente172 dalle norme costituzionali che tutelano la libertà di coscienza, nonostante ciò è opinione condivisa173 che tale mancanza non impedisca di individuare una base costituzionale all’obiezione.
In particolare, si ritiene che l’art. 2 Cost., interpretato quale clausola aperta174 destinata ad assorbire ogni interesse inviolabile della persona, non potrebbe non accogliere anche la coscienza individuale.
L’istituto sarebbe poi riconducibile anche all’art. 13 Cost., in quanto libertà psicofisica, all’art. 19 Cost., nel diritto alla libertà religiosa, nonché infine, all’art. 21 Cost. nella libertà di manifestazione del pensiero, intesa come
169 Cfr. PETRINI C., Parere sul disegno di legge “Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica Italiana. 1° giugno 2017.
170 Di cui art. 1 com.6; art. 4 com.5; art. 5 com.1, L. 22 dicembre, n. 219. 171 PALAZZO F., voce Obiezione di coscienza, in Enc. dir., Milano, 1979. 172 La nostra Costituzione, diversamente dall’art. 18 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 9 della CEDU, non fa alcun esplicito riferimento alla libertà di coscienza.
173 CANESTRARI S. - CORNACCHIA L. - DE SIMONE G., Manuale di diritto
penale. Parte Generale, Il Mulino, 2017.
esternazione dei propri convincimenti etici, filosofici e religiosi.
Sul fatto che la legge n. 219 del 2017 non faccia riferimento all’obiezione di coscienza, la dottrina pare sostanzialmente unanime. Tuttavia, una parte minoritaria175 ritiene che da talune disposizioni possa trarsi un fondamento della stessa. Gli articoli in questione sono l’art. 1, comma 6, che, dopo aver ribadito l’obbligo del medico a rispettare il rifiuto del paziente, stabilisce che questi «non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali»; nonché l’art. 4, comma 5 sulle DAT che stabilisce che il medico possa disattenderle quando appaiano palesemente incongrue, disposizione che trova applicazione anche riguardo la pianificazione delle cure.
Occorre riflettere sulla differenza tra l’obiezione in senso stretto e il rifiuto sul piano della ratio, vista la distanza tra il significato proprio dell’istituto in esame e le limitazioni sancite dall’art. 1, comma 6.
Difatti, mentre la prima si fonda su parametri essenzialmente morali-soggettivi, il rifiuto si fonda su parametri tecnico-oggettivi.
Ciò che caratterizza l’obiezione, infatti, è dato dalla circostanza che il medico si trova di fronte alla necessità di dar corso ad un trattamento sanitario perfettamente conforme alle regole della scienza medica, ma che per
175 SCHIAVI M., Disposizioni anticipate di trattamento e obiezione di coscienza
per medici e notai. Profili interpretativi della legge 22 dicembre 2017 n. 219, in L- Jus, n. 1/2018.
ragioni etiche contrasta con un proprio convincimento interiore; nel caso del rifiuto, invece, il medico si trova di fronte alla richiesta di un trattamento non conforme ai canoni della scienza medica in senso ampio (contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali) ai quali, secondo una valutazione che compirebbe qualunque medico, non si può dar corso176.
Inoltre, nel caso del rifiuto il medico si opporrebbe all’esecuzione di trattamenti già qualificabili a monte come “illeciti”, alla luce dell’ordinamento secondo le norme che regolano la pratica medica; nel caso dell’obiezione in senso stretto, invece il medico si oppone all’esecuzione di atti o trattamenti di per sé perfettamente leciti secondo l’ordinamento e la cui omissione, in caso di mancata disciplina dell’obiezione, lo esporrebbe a forme di responsabilità giuridica, sia penale che civile177.
Infine, è utile tenere conto dell’esperienza acquisita tramite l’operatività della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza. Mettendo a confronto l’art. 1 comma 9 della L. 219178 e l’art. 9 della l n. 194 del 1978179, appare evidente che occorre distinguere tra la responsabilità della persona
176 Cfr. PARIS D., “Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita
l'obiezione di coscienza del medico?” Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto 1/2018.
177 LO CALZO A., Il consenso informato “alla luce della nuova normativa” tra
diritto e dovere alla salute, Dibattito aperto sul diritto e la giustizia costituzionale, 2018.
178 Il quale dispone che «ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con
proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge»
179 Stabilisce «gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni
caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale»
giuridica, che è tenuta in ogni caso a garantire, anche attraverso la predisposizione del suo apparato organizzativo, il rispetto dei diritti riconosciuti al paziente dall’ordinamento e la responsabilità del singolo medico che è propriamente il titolare del diritto all’obiezione180.