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Un caso discusso: i vaccini

CAPITOLO II: TRATTAMENTI SANITARI E

2. L’autodeterminazione terapeutica

3.2 Un caso discusso: i vaccini

Le politiche vaccinali sono le strategie adottate da una

Comunità per proteggere i propri membri dalle malattie infettive e «l’unico fine per cui una comunità è autorizzata ad interferire con la libertà di uno, o più dei suoi membri, è l’autodifesa135».

La vaccinazione consiste nell’immissione di materiale patogeno all’interno dell’organismo di un soggetto sano, questa rappresenta una delle principali cause per cui il vaccino continua a destare tanto scalpore.

Altra causa è rappresentata dalla limitazione della liberta di autodeterminazione “non sono contrario ai vaccini, ma all’obbligo”. Quando siamo in presenza di un TSO è lo Stato che decide e si sostituisce alla libera scelta del singolo. Questo vincolo si fa ancora più forte in presenza di minori, perché nel

133 Corte cost., Sent. 2 giugno 1994, n. 218. 134 CRISAFULLI V., op. cit.

caso dell’obbligo vaccinale la volontà dello Stato si sostituisce alla potestà genitoriale.

Fatta questa premessa, l’analisi volge alla disamina della normativa.

Prima del 1999 (anno in cui alcune regioni decisero di adottare normative che derogavano al paradigma dell’obbligatorietà), le trasgressioni agli obblighi vaccinali comportavano l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo altresì, in virtù dell’art. 47, d.P.R. n. 1518 del 1967, il rifiuto dell’ammissione alla scuola dell’obbligo e agli esami nel caso di mancata certificazione della sottoposizione dell’alunno alle vaccinazioni obbligatorie.

All’inizio degli anni ’90, le molteplici ipotesi di immotivato e pregiudizievole rifiuto da parte dei genitori di sottoporre i propri figli ai trattamenti vaccinali, hanno condotto la giurisprudenza a statuire che “la potestà dei genitori nei confronti del bambino è riconosciuta dall’art. 30136, primo e secondo comma, della Costituzione non come loro libertà personale, ma come diritto-dovere che trova nell’interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite. E la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all’esercizio della potestà genitoriale. È appunto questo il fondamento costituzionale degli artt. 330 e 333 c.c., che consentono al giudice – allorquando i genitori, venendo meno ai loro obblighi, pregiudicano beni

136 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, e educare i figli [… ] nei casi

fondamentali del minore, quali la salute e l’istruzione – di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie137”.

Qualche anno prima la Corte costituzionale, con una sentenza additiva, dichiarava l’illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un’equa indennità (corsivo nostro) per il caso di danno derivante, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportata dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata al primo138.

Sentenza che il legislatore ha recepito approvando la legge 25 febbraio 1992, n. 210, che prevede l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo permanente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati.

Ristoro che la stessa Corte cost. ha previsto «per il semplice fatto obiettivo e incolpevole dell’aver subito un pregiudizio non evitabile, in un’occasione dalla quale la collettività nel suo complesso trae un beneficio139».

La Corte ha poi previsto la «doverosità dell’osservanza, in sede di attuazione ed esecuzione del trattamento obbligatorio, di quelle cautele o modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura», oltre a invitare il legislatore a individuare e prescrivere in

137 Corte cost., 27 marzo 1992, n. 132. 138 Corte cost., Sent. 22 giugno 1990, n. 307. 139 Corte cost., Sent. 18 aprile 1996, n. 118.

termini normativi «gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze140».

In Italia, le malattie per le quali sono state condotte vaccinazioni di massa sulla popolazione infantile, sono state ridotte a livelli ormai statisticamente irrilevanti ovvero si è pervenuti ad una rapida e costante diminuzione della loro incidenza epidemiologica141.

Tuttavia, nel 1999, quando le strategie vaccinali adottate avevano consentito di raggiungere elevate coperture vaccinali, veniva meno l’imposizione quale condizione per l’ammissione alla scuola dell’obbligo.

Questo, unitosi al riconoscimento del valore della libera autodeterminazione della persona, ha svolto un ruolo decisivo nella diffusione della Vaccine Hesitancy, laddove l’affermazione della libertà di scelta ha imposto, nel tempo, margini di autonomia sempre più ampi nella disponibilità del proprio corpo.

Le coperture vaccinali a 24 mesi contro poliomielite, tetano, difterite, epatite B e pertosse che, fino al 2013 superavano il 95%, negli ultimi anni sono scese al di sotto di tale soglia142. La riduzione delle coperture vaccinali potrebbe determinare la creazione di fasce di popolazione vulnerabili con gravi conseguenze a causa della perdita dei vantaggi della “immunità di gregge”.

A questo campanello d’allarme il legislatore ha reagito attraverso il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito

140 Corte cost., Sent. 23 giugno 1994, n. 258.

141 SALMASO S., Copertura vaccinale in Italia: dati epidemiologici e politiche

vaccinali, in “Giornale italiano di farmacoeconomia e farmacoutilizzazione”, 9/2017.

nella L. 31 luglio 2017, n. 119 che dispone l’obbligo vaccinale e disciplina i casi di diniego al trattamento: qualora la vaccinazione fosse preordinata alla copertura immunitaria di minori, in caso di inosservanza è previsto, oltre alla sanzione amministrativa-pecuniaria da 100 a 500 euro, il rigetto dell’iscrizione del minore dalla scuola dell’obbligo.

Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro143 a dieci144.

Il professor Pier Luigi Lopalco dell’Università di Pisa ha sottolineato “alla domanda se esista o no una emergenza per le malattie prevenibili da vaccino, la risposta è sì.

Il programma nazionale di vaccinazione sta soffrendo una crisi fino ad ora mai registrata nel nostro Paese che si concretizza nel calo generalizzato delle coperture vaccinali145”.

Infine, per dovere di attualità, è opportuno ricordare l’emendamento presentato il 28 marzo 2019 che introduce un nuovo art. 7bis alla L. 119 del 2017, che qualora fosse approvato escluderebbe il rigetto dell’iscrizione del minore non vaccinato dalla scuola dell’obbligo.

143 Sino al 1999 quattro vaccinazioni erano obbligatorie per essere ammessi a

scuola: la vaccinazione antidifterica; la vaccinazione antitetanica; la vaccinazione antipoliomielitica; la vaccinazione antiepatite virale B.

144 Dal 2017 diventano in via permanente la vaccinazione antipoliomielitica, la

vaccinazione antidifterica, la vaccinazione antitetanica, la vaccinazione anti-epatite B, la vaccinazione anti-pertosse, la vaccinazione anti-Haemophilus Influenzae tipo b; e sino a diversa successiva valutazione la vaccinazione anti-morbillo, la vaccinazione anti-rosolia, la vaccinazione anti-parotite, la vaccinazione anti- varicella.

CAPITOLO III: AUTODETERMINAZIONE E FINE VITA