• Non ci sono risultati.

La causa del contratto di rete

Nel documento Reti di contratti e reti di imprese (pagine 190-195)

Sezione II – I requisiti del contratto di rete

6. La causa del contratto di rete

Peculiare importanza assume la funzione economico sociale sottostante al contratto di rete.

201

Cfr TRIPPUTI, op. cit., p. 61.

Con il contratto di rete, ai sensi del comma 4 ter, gli imprenditori “perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Centrali appaiono dunque l’innovazione e la competitività del’impresa., intesa come l’attitudine dell’impresa di superare gli avversari nel raggiungimento del proprio obiettivo primario, ovvero la redditività ed il massimo profitto. Al contempo, essa richiama la capacità distintiva dell’impresa di presidiare, sviluppare e difendere una capacità di market driving o una risorsa critica che possono divenire fattori critici di successo203.

Occorre, preliminarmente, prendere posizione circa la necessaria o eventuale proporzione tra costi e benefici della rete.

Posto che appare irrilevante che la rete funzioni sul principio del perseguimento del lucro o invece sul carattere mutualistico204, è necessario sottolineare come la legge si limiti in realtà a imporre che il programma rechi i criteri di valutazione dei conferimenti.

Un certo equilibrio può essere garantito da una corretta interpretazione, condotta a partire dai dati legali. E’ testuale lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la competitività. Ciò significa che ogni partecipante deve ricavare benefici dalla rete e quanto alla misura del beneficio205. Ne segue che il beneficio individuale deve essere proporzionale al costo o apporto, perché un diverso riparto richiederebbe una giustificazione che non si vede in cosa possa risiedere206. Se la proporzione del contratto non è rispettata, è certo che il caso non corrisponda alla fattispecie legalmente prevista ed è probabile la nullità

203 Cfr GRANT, op. cit, p.123 ss.

204 Crf. CAFAGGI, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, in I contratti, 2010,

fasc. 12, p. 1145.

205

Cfr. GENTILI, op. loc. cit.; nonché nello stesso senso M. MALTONI, op. cit., p. 68.

per mancanza di causa, quanto meno relativamente al partecipante pregiudicato207.

Si noti, a questo punto, l’emersione dello scopo perseguito dalle parti contraenti.

In proposito, parte della dottrina208 ha prospettato un’incidenza dello scopo richiesto dal legislatore sullo stesso profilo causale del contratto di rete.

A fronte di tale interpretazione, vi è pure chi ha ridimensionato la questione, parlando di formula generica o meramente descrittiva209, o addirittura di formula propagandistica210, utile soltanto ad imbellettare il fenomeno per renderlo immune ai rigori della disciplina antitrust211. Non può escludersi a priori che la formula utilizzata dal legislatore configuri una vera expressio causae, volta ad individuare la funzione che il contratto di rete deve realizzare212.

Secondo una parte della dottrina, la valutazione del miglioramento della competitività e della capacità innovativa non sembra questione che possa essere rimessa né al notaio in sede di stipulazione del contratto di rete, né al giudice a cui sia richiesto di verificare la meritevolezza degli interessi perseguiti con il contratto, poiché valutazione molto incerta e implicante indagini e considerazioni di natura economica213.

Secondo un’ altra parte della dottrina si tratterebbe di un’intensa irruzione del legislatore nel campo dell’autonomia contrattuale, considerata da sempre non solo insindacabile ed incensurabile, ma anche intangibile dal punto di vista normativo.

207

Cfr. GENTILI, op. loc. cit.

208 Cfr. CAMARDI, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva

legislativa, in I contratti, 2009, fasc. 10, p. 930 e nello stesso senso anche GENTILI, Il contratto di rete dopo la l. 122 del 2010, cit., pp. 617-628.

209 Cfr. IAMICELI, Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di

finanziamento, in I contratti, 2009, fasc. 10, p. 943.

210 Cfr. GRANIERI, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, cit, p. 937. 211 Cfr. MAUGERI, Reti di imprese e contratto di rete, in I contratti, 2009, fasc. 10, p.960. 212

Cfr. TRIPPUTI, op. cit., , p. 78 ss.

Per tale via si comprimerebbe infatti la portata generale dall’art. 1322 c.c., ponendo ulteriori vincoli e condizioni alla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle imprese contraenti214secondo l’ordinamento giuridico. Una simile limitazione potrebbe essere forse riconducibile a quel concetto di utilità sociale enunciato dall’art. 41 della Costituzione che, con riferimento ai contratti d’impresa, non si pone in contrapposizione con la meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c. né impedisce il libero esplicarsi dell’autonomia negoziale, ma penetra nella funzione del contratto e lo qualifica ed arricchisce215. E per utilità sociale potrebbe intendersi anche l’interesse generale al potenziamento della competitività e capacità innovativa delle imprese216. Esiste però anche una terza via.

Secondo un’ulteriore e diversa lettura, gli obiettivi di accrescere la capacità innovativa e la competitività, perseguiti con il contratto di rete, assumerebbero rilevanza non già sul piano della causa, bensì sul diverso piano dell’autorizzazione ministeriale per l’ammissione ai benefici previsti dalla legge.

A sostegno di questa tesi si segnala che il comma 4-ter, alla lettera b), richiedesse nella previgente versione l’enucleazione nel contratto degli obiettivi strategici e delle attività comuni della rete che ne dimostrassero il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato. La lettera b) della disposizione in esame è stata, tuttavia, interamente sostituita, prescrivendo ora, “ l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi”.

214 Cfr. SCOGNAMIGLIO, Il contratto di rete: il problema della causa, in I contratti, 2009,

10, p. 964.

215

In tal senso si esprime sempre SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 970

Si ritiene si sia, in tal modo, opportunamente passati da un’indicazione dimostrativa a un’indicazione meramente programmatica217.

Quindi al contratto di rete, se idoneo a determinare un miglioramento della capacità innovativa e della competitività delle imprese sul mercato, sarà possibile estendere, attraverso un controllo individuale di meritevolezza delle autorità amministrative, le agevolazioni e i benefici già previsti per i distretti; mentre al contratto di rete in quanto tale si potrà riconoscere, più in generale, la funzione di strumento di cooperazione o coordinamento tra imprenditori, per il raggiungimento di uno scopo comune218.

La causa del contratto di rete sembrerebbe, pertanto, essere costituita dall’instaurazione di forma di collaborazione e di coordinamento tra più imprenditori, sia volte alla realizzazione di servizi e attività complementari e ausiliari agli imprenditori aderenti, sia dirette allo svolgimento di nuove attività economiche219.

Si potrebbe adoperare in questo senso, in via generale, l’espressione causa di rete, poiché attraverso il reciproco collegamento realizzato con il contratto in esame gli imprenditori partecipanti possono ambire al raggiungimento di risultati altrimenti loro preclusi e realizzare vantaggi sinergici altrimenti impossibili220.

Con riferimento al profilo causale, inoltre, non sembra corretto assegnare al contratto di rete una finalità esclusivamente mutualistica, presentandosi il contratto in esame quale struttura neutra e incolore il cui scopo sarà in concreto determinato dalle parti221, con conseguente astratta idoneità del modello negoziale a perseguire sia una finalità mutualistica in senso lato, laddove esso sia utilizzato per l’ottenimento di un beneficio economico

217 Cfr. SCOGNAMIGLIO, op. cit, p. 964. 218 Cfr. TRIPPUTI, op. cit., p. 63.

219 Cfr. TRIPPUTI, op. cit.., p. 63 ss. 220 Cfr. TRIPPUTI, op. cit., p. 64 ss. 221

Cfr. IAMICELI, Dalle reti di imprese al contratto di rete, in IAMICELI (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di rete, Giappichelli, Torino, 2009, p. 22 ss.

appunto di tipo mutualistico, sia una finalità lucrativa, anch’essa da intendere in senso lato, consistente nella realizzazione di un incremento patrimoniale immediato dei partecipanti222.

Quale che sia ‘interpretazione più corretta, quid iuris se per fatti non imputabili ai partecipanti il programma non possa realizzarsi? A tale quesito la dottrina 223 ha dato risposte non univoche.

Atteso che si tratti di alterazione funzionale della causa224, occorre distinguere. Se tale impossibilità sopravviene in modo definitivo ed integrale è certa la risoluzione ex nunc.

Se investe solo singole imprese, si può ritenere determini lo scioglimento del contratto relativamente a quelle, a meno che il loro apporto divenuto impossibile fosse essenziale alla competitività e innovazione, ma non se l’ingresso di nuove imprese supplisca.

Se invece l’impossibilità è parziale, occorre vedere se lo scopo, magari in misura più contenuta, sia ancora in parte raggiungibile. Si ritiene comunque applicabile il criterio dell’interesse del creditore codificato all’art. 1256 c.c. Se, infine, è solo temporanea, ha effetti sospensivi225. Tale disciplina è evidente ispirata al fondamentale principio di conservazione dl contratto di cui all’art. 1367 c.c.

Nel documento Reti di contratti e reti di imprese (pagine 190-195)