• Non ci sono risultati.

La responsabilità da inadempimento della rete

Nel documento Reti di contratti e reti di imprese (pagine 156-160)

Sezione III- Il dilemma centrale dell’imputazione della responsabilità della

7. La responsabilità da inadempimento della rete

In caso di rete dotata di soggettività, laddove la rete costituisca un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, essa risponderà direttamente delle obbligazioni contrattuali assunte dall' organo comune. Il rinvio fatto alla disciplina della responsabilità patrimoniale del consorzio (art. 2615 c.c., co. 1 e 2), in quanto compatibile, impone di distinguere tra: obbligazioni assunte dall' organo della rete in nome della rete e nell'interesse di tutti i partecipanti ed obbligazioni assunte .

Essa, in linea di principio, risponde il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 2615 c.c., salva l'applicazione del comma secondo.

Inoltre, in forza dell'art. 2614 c.c. il fondo patrimoniale comune assumerà i tratti propri di un patrimonio autonomo, non potendo essere aggredito dai creditori personali delle imprese partecipanti al contratto di rete né potendo i membri della rete richiederne la divisione per tutta la durata del contratto di rete125.

125 Cfr Cass. , 21 febbraio 2006, n. 3664, in Riv. dir. comm. ,2008, II, p. 99, «in forza

dell'art. 2615, co. 2, C.c. la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale,

Quanto piuttosto la rete priva di soggettività e di rilevanza unitaria esterna, nel caso in cui la rete sia priva dell'organo comune, in forza dell' art. 1705 c.c., infatti, sono esclusi rapporti diretti tra membri della rete e terzo contraente e pertanto sarà l'organo comune (nella figura dei soggetti che lo compongono) a rispondere dell'eventuale inadempimento ex art. 1218 c.c. del contratto stipulato a proprio nome, salva la possibilità di agire in regresso nei confronti dei membri della rete, ai sensi dell' art. 1720 c.c. .

Invece, nel caso in cui l’organo comune agisca in rappresentanza della rete, occorre far riferimento ai principi generali in materia di obbligazioni con pluralità di soggetti e, in particolare, con pluralità di debitori.

Occorre in primo luogo puntualizzare che laddove invece l'obbligazione sia stata 'posta in essere nell'interesse esclusivo di un singolo partecipante alla rete, sarebbe esclusivamente il singolo debitore a risponderne, senza possibilità di azione di regresso verso gli altri (ex. art. 1298 c.c.).

Si verifica tuttavia una ripartizione della perdita fra tutti gli altri condebitori, qualora il condebitore nel cui interesse l'obbligazione è stata assunta sia insolvente.

In assenza di soggettività, l'attività contrattuale posta in essere dall' organo della rete in nome e per conto di tutti gli aderenti, in forza di un mandato ed esercitando i poteri di rappresentanza ex art. 1387 c.c. , produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica dei singoli partecipanti alla rete. Si configura in questo modo un unico rapporto obbligatorio con il terzo contraente, con parte plurisoggettiva dal lato passivo.

una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e del consorziato, in via alternativa o cumulativa. L'art. 2615, co. 2, c.c. rende cioè responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte ne1loro interesse».

Si vedano anche Cass., 27 settembre 1997, n. 9509, in Giust. civ., 1998,2, p. 437, con nota di G. Vidiri; Cass., 26 luglio 1996, n. 6774, io Riv. dir. ind., 1997, II, p. 161; Cass., 27 novembre 1986, n. 6993, in Giur. comm., 1987, II, p. 587, con nota di DE ANGELIS

In presenza di più condebitori tutti obbligati alla medesima prestazione in modo tale che l'adempimento di uno liberi anche gli altri, ed in assenza di diverse espresse pattuizioni delle parti, trova applicazione la presunzione della solidarietà passiva ex art. 1294 c.c..

Ciascun membro del contratto di rete può essere costretto dal terzo contraente ad eseguire l'intera prestazione ed il suo adempimento libera dall'obbligazione anche gli altri condebitori ai sensi degli artt. 1292 c.c. e ss..

Rimane salva l'azione di regresso verso questi ultimi ex artt. 1298 e 1299, co. l, c.c..126

Tuttavia, laddove le prestazioni oggetto del contratto stipulato dall'organo comune della rete siano per natura divisibili prevale, secondo un'autorevole e recente giurisprudenza 127, la loro struttura parziaria in base alla quale l'obbligazione viene suddivisa in più obbligazioni quanti sono i condebitori, ognuno dei quali è obbligato per la propria parte ,ai sensi dell' art. 1314 c.c.

In presenza di una prestazione divisibile, l'organo comune stipulerà tanti contratti quante sono le prestazioni individuali ovvero nell' ambito dello

126 Cass., 4 giugno 1991, n. 6306, in Foro it, 1991, I, p. 3060, precisa che tra i danni che

il mandante deve rimborsare ai sensi dell'art. 1720, co. 2, c.c. sono da annoverare quelli derivanti dall'inadempimento (per fatto e colpa del mandante) dell'obbligazione contratta dal mandatario a proprio nome al fine di dare esecuzione all'incarico. Nel caso di specie si trattava di somma dovuta a titolo di penale, la cui funzione risarcitoria la Corte ritiene non muti per effetto del trasferimento della sua incidenza, dal patrimonio del mandatario a quello del mandante. «il ristoro della «penale» che il mandatario abbia dovuto corrispondere ad altri in conseguenza dell'inadempimento imputabile al mandante riflette _ come ogni altra obbligazione risarcitoria ex art. 1720, co. 2, c.c., un carattere peculiare del mandato, quello cioè dell'agire non solo «per conto altrui» ma anche «con rischio altrui».Ciò è quanto afferma la giurisprudenza, almeno secondo l'orientamento (finora)maggioritario, in tema di condominio e di responsabilità dei singoli partecipanti per e obbligazioni assunte dal «condominio» verso i terzi. Sul punto sono intervenute li recente le sezioni unite della Cassazione (Cass., sez. un., 9 aprile 2008, n. 9148, in Foro it., 2008, I, p. 3255), secondo le quali invece la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi è retta dal criterio Iella parziarietà. Si tenga presente peraltro che nelle associazioni temporanee di tipo orizzontale,s ebbene le imprese associate siano responsabili solidalmente nei confronti dell'ente appaltatore, di regola a livello interno e mediante scrittura privata vengono definite le quote in cui è ripartito l'appalto e la suddivisione della responsabilità solidale.

stesso contratto indicherà come soggetti esecutori della prestazione i singoli appartenenti alla rete.

La solidarietà attiva sussiste solo ove espressamente prevista dalla legge o da specifica pattuizione , non trovando applicazione in questo caso la presunzione di cui all' art. 1294 c.c. 128

Peraltro, essendo la rete priva di soggettività giuridica, le imprese partecipanti alla rete non godrebbero di alcuna limitazione di responsabilità, rispondendo delle obbligazioni contratte dall' organo con il proprio patrimonio, solidalmente e illimitatamente.

Al fine di frazionare la responsabilità, potrebbe inoltre essere conveniente stipulare in forma unitaria mediante l'organo della rete un contratto quadro con il terzo contraente e in secondo luogo lasciare ai singoli membri la stipulazione di contratti bilaterali esecutivi del contratto quadro, con riferimento ai quali ciascuno sarebbe responsabile individualmente.

Sarebbe una soluzione praticabile e che preserverebbe l’autonomia e gli interessi delle imprese, ma probabilmente pregiudizievole per i terzi danneggiati.

128 Si fa riferimento alla recente interpretazione di Cass., sez. un., 9 aprile 2008, n. 9148,

in Foro it», 2008, I, p. 3255, secondo la quale “la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e dell'identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune». Secondo tale impostazione la solidarietà passiva si riscontra sicuramente in presenza di obbligazione comune ai condebitori di tipo indivisibile. Laddove invece la prestazione per natura non sia indivisibile, «la solidarietà dipende dalle norme e dai principi. La solidarietà raffigura un particolare atteggiamento nei rapporti esterni di una obbligazione intrinsecamente parziaria quando la legge privilegia la comunanza della prestazione. Altrimenti, la struttura parziaria dell'obbligazione ha il sopravvento e insorge una pluralità di obbligazioni tra loro connesse.

Le sezioni unite peraltro estendono espressamente il principio di dirìtto formulato in tema di obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi più in generale alle obbligazioni facenti capo ai gruppi organizzati non personificati (<<Ledirettive ermeneutiche esposte valgono per le obbligazioni facenti capo ai gruppi organizzati, ma non personificati.»). Cfr Cass., 15 gennaio 2009, n. 804, in banca dati «De Jure» e Cass., 11 giugno 2008, n. 15484, in Giust. civ., 2009, 2, p. 393.

CAPITOLO 4

Il tentativo di soluzione legislativa della disciplina

del contratto di rete

Nel documento Reti di contratti e reti di imprese (pagine 156-160)