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Tipologie di reti

Nel documento Reti di contratti e reti di imprese (pagine 47-53)

Le reti di imprese possono assumere diverse forme giuridiche. Si distinguono reti contrattuali, reti organizzative e reti miste.

Quanto alle prime, devono menzionarsi due macro-modelli. Da un lato il modello del contratto plurilaterale e quello dei contratti bilaterali o plurilaterali collegati.

Nel primo caso si ha un contratto di rete di imprese, nel secondo una rete di contratti collegati. Sotto il profilo formale la distinzione concerne principalmente l’ unitarietà del negozio: solo quando questa ricorre si avrà contratto plurilaterale d rete, altrimenti si è in presenza di contratti bilaterali o plurilaterali eventualmente collegati.

In questa sede preme sottolineare come lo strumento del collegamento contrattuale si riveli duttile e malleabile fattispecie di inquadramento del fenomeno delle reti.

L' impiego dei contratti bilaterali collegati è più frequente di quello del contratto plurilaterale; il primo modello viene usato quando la struttura della rete precede l’ esistenza di un soggetto leader, in grado di coordinare le attività poste in essere attraverso i contratti bilaterali, il secondo con un modello tendenzialmente paritario.

I contratti plurilaterali non associativi mal si conciliano con una struttura di potere fortemente asimmetrica della relazione contrattuale perché generalmente prevedono sistemi decisionali di tipo paritario con possibilità limitate di delega gestionale ad organi comuni. Ove la delega sia molto ampia e caratterizzata da elevato livello di discrezionalità si ritiene generalmente necessario l'impiego del modello organizzativo societario. Per questa ragione probabilmente non si trovano catene di fornitura, somministrazione o distribuzione organizzate tramite contratti plurilaterali.

Il committente vuole garantirsi la possibilità di scelta dei subfornitori ed un contratto plurilaterale, ancorchè annuale e rinnovabile, produrrebbe un effetto lock-in indesiderabile oltre ad attribuire ai subfornitori poteri decisionali attraverso la formazione di alleanze di cui invece non dispongono quando si impiegano solo contratti bilaterali collegati tra il committente ed il singolosub-fornitore. Solo il secondo argomento, tuttavia, può essere impiegato per spiegare le ragioni per cui la distribuzione, pur presentando la struttura reticolare per eccellenza, non viene generalmente organizzata con contratti plurilaterali ma con reti di contratti collegati32.

Si segnala che con riferimento alla rete costituita da contratti bilaterali o plurilaterali non qualunque collegamento negoziale dà luogo a rete.

Affinchè vi sia rete occorre una relazione strumentale di complementarità tra le attività delle imprese di cui il collegamento contrattuale definito dal contratto di rete diviene espressione. Non è sufficiente dunque il mero

32 Cfr. Tar. Campania, 13 giugno 2006, n. 6941, in Foro amm., 6, p. 2134 ss.; Trib. Udine, 5

agosto 1996, in Dir. fall., 1996, II, p. 1144

ss.; Trib. Napoli, 11uglio 2004, in Giur Comm., 2006, 6, p. 1181; Cass., 11 giugno 2004, n. 11081, in Società, 2005, p. 53; Trib. Milano, 12 maggio 1984, in Giur.comm. 1985, Il, p. 531.

riferimento ad un' operazione economica unitaria, occorre che vi siano elementi di collegamento tra i contratti collegati in rete sotto il profilo causale e dell' oggetto che rendano evidente l'interdipendenza reciproca tra le attività e di conseguenza del rischio di impresa. Questo non significa ovviamente che la complementarità delle prestazioni in senso economico presupponga l'essenzialità di ciascuna di esse sotto il profilo giuridico.

D’altra parte, si segnalano le reti organizzative. Queste possono assumere la forma di reti societarie, in particolare quella della società-rete, ma anche quella di associazione, di fondazione, impiegando un modello organizzativo privo dello scopo di lucro.

La rete societaria può costituirsi con la società lucrativa, cooperativa o quella consortile. Lo svolgimento della funzione di coordinamento tra fasi lungo a filiera viene spesso svolto attraverso la società consortile.

Da ultimo, occorre citare le reti miste.

Queste si caratterizzano per un impiego contestuale dello strumento organizzativo e contrattuale. Può accadere, ad esempio, che ad una rete contrattuale di subfornitura si affianchi una società lucrativa per la certificazione ambientale delle componenti del prodotto finale. Ovvero una società consortile per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il cui obiettivo è quello di produrre uno o più brevetti concernenti il processo produttivo. Spesso le reti di imprese sono soggette a processi evolutivi, muovendo da forme contrattuali a forme miste, esitando in taluni casi in società rete o veri e propri gruppi.

Nella rete all'interesse dei singoli partecipanti si aggiunge, talvolta contrapponendosi, quello collettivo.

Le caratteristiche della rete di impresa differiscono da quelle del gruppo di imprese anche in relazione alla diversa natura del conflitto di interessi nonché delle risposte che ad esso possono darsi.

Essa appare caratterizzata dalla presenza di un interesse collettivo che differisce da quello del gruppo, identificato con quello della controllante.

Il governo della rete viene perseguito talvolta a scapito di interessi individuali dei singoli, assumendo che nel lungo periodo sia più vantaggioso anche per i singoli perseguire tale interesse.

L'interesse collettivo può materializzarsi in un marchio collettivo ovvero in un marchio che, pur posseduto da una singola impresa, viene dato in licenza a tutti i partecipanti e così condiviso.

L'esistenza di un conflitto di interessi, generalmente associata al contratto bilaterale di scambio, deve ritenersi compatibile sia con la figura di contratto plurilaterale che con quello bilaterale di rete caratterizzato, come si vedrà, dalla comunione di scopo. Nelle reti di imprese coesistono scopo comune e divergenza di interessi, dal mo- mento che le stesse imprese cooperano su alcuni mercati e competono su altri.

Nella rete di imprese opera una combinazione tra cooperazione e competizione diversa da quella che si incontra nelle relazioni di mercato ed in quelle di gruppo. è importante sottolineare che la differenza tra questi modelli non può essere rappresentata configurando il mercato come il modello della concorrenza, la gerarchia con la cooperazione, la rete come modello misto 33 Nel mercato vi sono ipotesi di cooperazione così come nel gruppo vi sono fenomeni di concorrenza, anche accentuati.

La differenza è più sottile e qualitativa. Nella rete vi sono imprese che collaborano, anche con esclusiva, nella realizzazione di alcuni prodotti o servizi, mentre competono su altri mercati con altri prodotti.

Ne costituisce esempio l’ ipotesi in cui un'impresa opera come sub-fornitrice di un committente per alcuni prodotti e come concorrente dello stesso per altri.

33 Cfr. GRANDORI, Il coordinamento organizzativo tra imprese, in Sviluppo e

organizzazione, 1999, 171, pp. 75 ss; nello stesso senso ID., Organizzazione e comportamento economico, Bologna, 1999, nonché ID., Interfirm networks: organizational machanism and economic outcomes, in GRANDORI (a cura di), Interfirm networks. Organization and industrial competitiventess, London-New York, p. 1-14

Gli interessi dei partecipanti alla rete possono dunque essere in parte confliggenti anche per la diversa posizione occupata nel mercato da ciascuna impresa-nodo della rete.

In via generale si può ritenere che esista un dovere di lealtà reciproco tra gli appartenenti alla rete ed un dovere di ciascun appartenente verso la rete nel suo complesso.

Il dovere di lealtà costituisce solo una parziale risposta al conflitto di interessi e spesso sono necessarie strutture di governo della rete e regole per la definizione del processo decisionale che riducano ulteriormente i rischi del conflitto.

Il criterio del fair play appare strettamente correlata con il principio di buona fede, ormai principio di diritto privato europeo e clausola generale nelle più importanti codificazioni europee.

Nel testo del Code Napoléon si riconosce un ruolo alla buona fede da un lato come parametro per valutare l'adempimento delle obbligazioni contrattuali delle parti; dall’altro come elemento integrativo dell'assetto contrattuale di interessi deciso dalle parti. L'art. 1134 impone infatti l'esecuzione del contratto secondo buona fede, mentre il successivo art. 1135 stabilisce che i contraenti risultano vincolati non soltanto a quanto abbiano espressamente convenuto, ma anche a quanto l'equità, gli usi o la legge riconnettono alle loro obbligazioni in conformità. alla natura delle stesse, con un evidente punto di contatto, se non di assimilazione concettuale dei due concetti di bonne foi e équité. Il. principio di buona fede è stato successivamente esteso dalla giurisprudenza anche alla formazione ed all'interpretazione del contratto ed utilizzato non solo a supporto del regime giuridico dell'abuso del diritto e dell' apparence, ma ançhe in funzione della più precisa determinazione delle obbligazioni delle parti. La dottrina francese, poi, si richiama a questo principio per imporre ai contraenti un dovere di reciproca lealtà, cooperazione ed informazione, nonché per limitare l' operatività di clausole di esonero da responsabilità per inadempimento.

Medesimi contorni esso assume Codice civile spagnolo, il cui art. 1258 gli assegna una funzione integrativa della volontà delle parti contrattuali nell' esecuzione delle proprie obbligazioni, stabilendo che le stesse sono vincolate non solo all'adempimento di quanto espresso.

La menzione della buona fede sostituisce espressamente quella di equità dell' art. 1135 del Codice francese. In modo collegato, ma anche diverso, sempre nell'esperienza spagnola, per i contratti di commercio, l'art. 57 del relativo Codice richiama la buona fede per rendere effettiva l'attuazione della volontà delle parti, precisando i modi del suo operare in concreto, attraverso il rispetto dei termini in cui questi contratti sono stati conclusi e redatti.

Nell'ABGB austriaco, invece, si nota l'assenza di un espresso riferimento alla buona fede, ma, sulla base del § 863 e del riconoscimento dei principi generali di giustizia34, posti a fondamento del godimento dei diritti privati dalla Pàtente Imperiale (Kaiserliches Patent), di promulgazione del Codice, la dottrina e giurisprudenza ne hanno ricavato come immanente al Codice stesso un dovere di correttezza ed un conseguente assoggettamento alla buona fede dell'adempimento delle obbligazioni da contratto.

Diversamente il BGB contiene nel § 242 un'esplicita ed ampia previsione del principio di buona fede e correttezza, espresso nell'endiadi Treu und Glauben. Grazie alla sua formulazione generale, la giurisprudenza ha potuto coniare il

dovere di cooperazione delle parti contrattuali e la figura dell'abuso del diritto, per cui una parte: a) non può acquistare un diritto mediante un comportamento disonesto (exceptio doli generalis); b) perde il proprio diritto per violazione del dovere di buona fede; c) non può pretendere una prestazione che dovrà subito dopo restituire alla controparte d) non può perseguire un interesse non meritevole di tutela; e) non può fare affidamento su un comportamento incoerente con la propria precedente condotta (venire contra factum proprium).

Quanto alle codificazioni più recenti, il Codice civile portoghese, all'art. 762, 2° comma, prevede la buona fede come criterio generale cui le parti, contrattuali devono conformarsi sia nell' adempimento delle loro obbligazioni e nella reciproca cooperazione che ne possa discendere, sia nell'esercizio dei corrispondenti diritti, mentre negli artt. 239 e 334 essa viene indicata come elemento integrativo della volontà dei contraenti sugli aspetti lacunosi dell' accordo, il primo, e come limite (insieme ai buoni costumi, al fine sociale o economico) che non si può manifestamente eccedere per l'esercizio legittimo di un diritto, il secondo.

Anche il sesto libro del Codice civile olandese del 1992 contiene due disposizioni di carattere generale che si occupano del ruolo da attribuire alle "esigenze della ragionevolezza e dell'equità" (redelijkheid en billijkheid), richiamandosi ai principi generali del diritto generalmente riconosciuti, alle concezioni giuridiche correnti in Olanda ed agli specifici interessi personali e sociali del caso concreto.

Esso può anche portare ad una disapplicazione nel caso concreto della regola disciplinante lo stesso rapporto obbligatorio, quando essa sia "inaccettabile secondo i criteri di ragionevolezza e di equità"35 .

Le nozioni sopra riportate sono destinate necessariamente ad interagire nella pratica con la nuova normativa e con le reti, nel senso sopra indicato e che d’altra parte si svilupperà maggiormente in punto di responsabilità.

Nel documento Reti di contratti e reti di imprese (pagine 47-53)