CAPITOLO QUARTO
4.1.6 La “decisione ABF e la sua funzione nomofilattica”, la legittimazione dei Collegi
ABF a sollevare questione di legittimità costituzionale
Come buona parte della dottrina, anche la Corte Costituzionale(72) con ordinanza n 218/2011, pronunciata a seguito di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio ABF di Napoli(73)
, ha sostenuto la non
(71) In tal senso si è pronunciato Ruperto.
(72) Vedi ordinanza n 218/2011 Corte Costituzionale vedi Antonucci, ABF e
accesso al giudizio di legittimità costituzionale, in Riv.trim. dir. econ, 2011, 128 ss. Maione, Profili ricostruttivi di una (eventuale )legittimazione a quo dei Collegi dell’Arbitrato,in www.judicium.it.
vincolatività per le parti, delle decisioni dei Collegi ABF e la natura non giurisdizionale dell’organo.
Tutto muove da un ricorso presentato dal Collegio ABF di Napoli, da qui la decisione dello stesso di sospendere il procedimento stragiudiziale e rimettere alla Corte Costituzionale la questione di sospetta incostituzionalità di una norma di legge della Regione Sicilia.
Il Collegio di Napoli, nell’ordinanza di rimessione esordisce così: “Pur non esercitando poteri di natura
giurisdizionale” l’ABF il cui ruolo è di organo preposto alla
risoluzione delle controversie tra intermediari e clienti nel quadro della normativa di rango primario, cioè l’art 128‐bis TUB e la relativa normativa “secondaria” di attuazione, “si
caratterizza per una spiccata peculiarità nell’ambito dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie rispetto al giudizio ordinario.”
Questa peculiarità è individuata nella configurazione dell’organo come preposto a svolgere un “ruolo
autenticamente decisorio della controversia”.
Le controversie devono essere decise secondo diritto e deve essere assicurata l’effettività della tutela dei diritti delle parti, come prescrive l’art 128‐bis TUB, queste decisioni pur non impedendo alle parti di ricorrere all’autorità giudiziaria, assumono profili vincolanti (Quadri ritiene che le decisioni del collegio sono vincolanti, limitatamente nei confronti dell’intermediario soccombente), ciò al fine mettere in luce la “contiguità” dei Collegi ABF ai collegi arbitrali, i quali sono legittimati dall’art 819‐bis cod. proc. civ. a sollevare questione di
legittimità costituzionale(74)
, inoltre fa leva sul concetto di “giudizio”, “giudice, autorità giurisdizionale” di cui agli art 1, della legge Cost. n 1/1948 e art. 23 legge n 87/1953(75)
nell’interpretazione estensiva di questi concetti, formatasi nella giurisprudenza della Corte Cost. per arrivare a
(74) La Corte Costituzionale con sent. n 376/2001 riconosce agli arbitri la
legittimazione a proporre in via incidentale la questione di costituzionalità della norma ritenuta costituzionalmente illegittima che si trovano ad applicare nel giudizio che si svolge dinanzi a loro. La Corte Cost. pone l’accento sull’attività svolta dagli arbitri prescindendo dalla problematica della natura giuridica dell’arbitro, mette in evidenza come gli arbitri al pari dei giudici seppure in sede diverse sono chiamati a risolvere le controversie applicando la legge ai casi concreti, attraverso il procedimento come disciplinato nel codice di rito, essi hanno pertanto il dovere di decidere nel rispetto della Costituzione, non potendo disapplicare le leggi e decidere sulla base di norme di dubbia legittimità costituzionale. Questa sent. è stata accolta dal legislatore il quale ha novellato la disciplina del codice di rito introducendola nell’art 819‐ bis cod. proc. civ.
(75) Queste due leggi ci interessano ai fini del concetto di giudizio e
giudice, la giurisprudenza costituzionale che si è formata nel tempo ne danno una interpretazione estensiva, su questa interpretazione fa leva il Collegio di Napoli per sostenere la sua legittimazione a sollevare la questione di legittimità cost. Nell’ordinanza di rimessione a sostenere le sue ragioni scrive che la giurisprudenza cost. riconosce il potere di rimessione a “organi, che pure estranei all’organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di natura diversa, siano investiti anche in via eccezionale di funzioni giudicanti, per l’obiettiva applicazione della legge, e all’uopo posti in posizione super partes”. Il giudizio di legittimità costituzionale nel nostro ordinamento è riservato all’iniziativa in via incidentale dell’autorità giurisdizionale, la Corte attraverso il controllo di legittimità persegue un”interesse generale pubblico e politico alla costituzionalità delle leggi” ha per meglio realizzare tale interesse, ha dovuto dare un interpretazione ampia dei soggetti legittimati, solo così è possibile garantire un maggiore controllo di costituzionalità delle norme . vedi Romboli , Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale. Aggiornamenti in tema di processo costituzionale Torino (1999 /2008).
sostenere, che anche i collegi ABF rientrano tra gli organi competenti a sollevare questione di legittimità Costituzionale.
Il Collegio di Napoli fa leva anche sulla “funzione nomofilattica” svolta dai collegi, infatti, gli intermediari sono obbligati a mantenersi aggiornati in merito agli orientamenti seguiti dall’organo decidente e valutare i reclami dei clienti tenendo conto delle soluzioni date a casi uguali o simili.
Nell’ordinanza si evidenzia come i collegi ABF abbiano la funzione di orientare la condotta degli intermediari, fornendo loro, attraverso la decisione dei ricorsi, la corretta interpretazione delle norme che applicano nei rapporti con i clienti.
Sarebbe opportuno riconoscere loro, il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale, al fine di evitare che si trovino, loro malgrado, ad applicare norme che non ritengono conformi alla Costituzione, orientando in maniera sbagliata anche la condotta degli intermediari.
La Corte Costituzionale non ha accolto le argomentazioni svolte dal Collegio di Napoli, ritenendole non “persuasive alla luce della stessa disciplina relativa alle
attribuzioni dell’organo”
La Corte Costituzionale, ha evidenziato come la normativa primaria, che introduce questo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche e clienti, si limita a stabilire che la stessa garantisca l’imparzialità dell’organo e la rappresentatività dei soggetti
coinvolti, lasciandone lo sviluppo a disposizioni di carattere amministrativo.
Primo argomento addotto dalla Corte Cost. a diniego del riconoscimento ai Collegi ABF della legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, è la natura della norma istitutiva dell’organo (regolamentare), che porta a escluderne la natura di organo giurisdizionale, essendo quest’ ultimi “ancorati per loro natura al fondamento costituzionale ed alla riserva di legge”.
Secondo argomento, riguarda lo status dei componenti i Collegi, non essendo lo stesso equiparabile a quello previsto per coloro che svolgono funzioni giurisdizionali, si fa riferimento ai presidi posti a tutela di chi svolge funzioni giurisdizionale.
Terzo argomento che porta la Corte Cost. a escludere la legittimazione in capo ai Collegi ABF a sollevare questione di legittimità costituzionale, riguarda la natura della decisione, priva “dei caratteri della giurisdizione,
posto che la stessa non assume, in realtà, alcun valore cogente, per nessuna delle parti svolgendo essa solo una funzione destinata ad incidere sulla immagine e sulla reputazione dell’intermediario, in particolare se non ottemperante”, questo è il nodo centrale della decisione
della Corte, in linea con quella che è la dottrina dominante.
La Corte non nega che i membri dei collegi siano indipendenti, imparziali, né pone l’accento sul
procedimento, ma sulla decisione( 76 )
o responsi o pronunciamenti, comunque li si voglia chiamare, ai quali la normativa, non riconosce carattere decisorio delle controversie, manca l’elemento che caratterizza gli atti adottati nell’esercizio dello “ius dicere” (cioè la funzione giudicante), l’attitudine dell’atto a incidere, modificando la realtà giuridica sostanziale.
4.2 Quale il ruolo del procedimento ABF ai fini