CAPITOLO SECONDO
2.3 La segreteria tecnica
La Del. CICR all’art. 2, comma 3, stabilisce che l’attività di segreteria tecnica per l’organo decidente è svolta dalla Banca d’Italia, in proprie strutture e tramite propri dipendenti.
Le tre Segreterie tecniche, sono coordinate da un’apposita struttura istituita presso l’amministrazione centrale della Banca d’Italia, la quale cura il buon funzionamento del sistema in particolare provvede(28):
alle attività connesse con la nomina, la revoca, la decadenza dei membri del collegio;
offre supporto specialistico alle segreterie tecniche, anche con riferimento a questioni inerenti all’applicazione delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia;
(28) Vedi Disp. Banca d’Italia Sez. IV Segreteria tecnica par. I
individua la segreteria competente, in caso di pluralità di ricorsi rimessi al Collegio di coordinamento;
appresta assistenza tecnico ‐ operativa ai collegi; monitoraggio dei processi di lavoro e individua le
linee guida al fine di garantire l’efficienza complessiva del sistema;
informa il pubblico sull’attività svolta dall’ABF, sia predisponendo una relazione annuale sull’attività svolta, sia aggiornando il sito internet dove sono riportate le decisioni rese e le inadempienze degli intermediari;
provvede all’evoluzione della procedura informatica di supporto;
compie gli adempimenti necessari per la partecipazione dell’ABF, alla rete FIN‐NET;
Per quanto concerne le singole Segreterie tecniche, la Banca d’Italia in forza della delega contenuta nella del. CICR art 7, comma 1 ha provveduto, nella Sez. IV par. 1, ad elencare le attività delle medesime.
Possono essere raggruppate in attività di cancelleria e istruttorie(29).
Tra le prime sono da ricomprendere:
(29) Guccione ‐ Russo, L’arbitro bancario finanziario, in Le nuove leggi civili
commentate 2010, 475; distingue nell’ambito delle attività svolte dalla segreteria tecnica quelle di cancelleria da quelle istruttorie.
ricezione dei ricorsi presentati dalla clientela e loro classificazione con relativa apertura dei fascicoli, provvede anche a trasmetterne copia agli intermediari qualora non vi abbia già provveduto il cliente;
riceve la documentazione dagli intermediari, controdeduzioni e documenti relativi alla procedura di reclamo;
sottopone al presidente per l’approvazione il calendario delle riunioni del collegio, tenendo conto di quanto stabilito dal par. 4 Sez. III, convoca i membri del collegio e li informa sui ricorsi da trattare;
assiste alle riunioni del collegio e ne redige il verbale;
cura le comunicazioni alle parti durante il procedimento.
Tra le attività istruttorie:
o accerta la regolarità completezza e tempestività della documentazione che le parti hanno presentato, qualora lo ritenga necessario ne domanda l’integrazione entro un termine;
o cura la formazione del fascicolo contenente il ricorso, le controdeduzioni, la documentazione presentata dalle parti, compresa quella riguardante la fase del reclamo, e ogni documento che ritiene utile ai fini della decisione, il fascicolo così redatto
viene reso disponibile a ogni componente del collegio prima della riunione;
o predispone una relazione da rendere disponibile a ogni membro del collegio, prima della riunione nella quale verrà discusso il ricorso; nei casi di manifesta irricevibilità o inammissibilità( 30 ) lo sottopone immediatamente al presidente del collegio il quale provvederà secondo quanto disposto dalla Sez. VI, par 2.
Altre attività svolte dalle Segreterie riguardano l’aggiornamento dell’archivio elettronico delle decisioni, gli adempimenti necessari alla pubblicazione della notizia d’inadempimento da parte dell’intermediario o omessa collaborazione.
Da un lato la scelta di affidare alla Banca d’Italia il potere di disciplinare gli aspetti organizzativi del sistema di risoluzione delle controversie, appare coerente con quanto disposto nelle disposizioni contenute negli art 53, 107 e 114‐ter del TUB, che conferiscono alla Banca d’Italia il potere di regolamentare l’organizzazione amministrativa e i controlli interni delle banche e degli intermediari, “la Banca d’Italia appariva l’ente dotato della necessaria competenza tecnica per garantire una corretta ed efficace attuazione dell’istituto in considerazione di quelli che sono
(30) Guccione‐Russo, L’arbitro bancario finanziario, in Le nuove leggi civili
commentate 2010,475 ravvede in quest’attività profili decisori anche se limitatamente ai soli profili tecnici, di regolarità formale del ricorso.
gli obiettivi indiretti che si vogliono perseguire con l’istituzione del nuovo organismo”(31).
La stessa Del. CICR vedeva nell’istituendo organismo uno “strumento utile per migliorare i rapporti con la clientela la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi bancari e finanziari, con effetti positivi sul piano del contenimento dei rischi legali e reputazionali”.
Dall’altro, questo stretto legame, tra Banca d’Italia e Segreterie tecniche (sono suoi dipendenti), sommato alla nomina di tre su cinque membri dei collegi, ha portato taluni in dottrina a sollevare dubbi sull’indipendenza, l’imparzialità, la terzietà dell’organo decidente.
Il timore nasce dalla concentrazione in capo ad un'unica autorità delle funzioni di regolatore, controllore ed erogatore di sanzioni amministrative e con l’istituzione
(31) De Carolis in Quaderni di Ricerca Giuridica n 70/2011 della Consulenza
legale Banca d’Italia, il quale ritiene che l’affidamento alla Banca d’Italia dei compiti organizzativi del procedimento ABF, sia la scelta più idonea per assicurare al sistema la necessaria indipendenza per il suo funzionamento, il supporto tecnico che la Banca d’Italia fornisce non influisce in alcun modo con l’autonomia decisionale dei collegi inoltre la Banca d’Italia è visto come l’ente dotato della competenza tecnica necessaria per realizzare gli obiettivi che il legislatore si è posto con il nuovo organismo, migliorare i rapporti con la clientela ricostruendo un rapporto di fiducia.
L’autore ritiene che la partecipazione dell’autorità di vigilanza al sistema sia pure con soli compiti organizzativi, favorisca l’osservanza delle decisioni adottate e il rispetto da parte degli intermediari delle regole di trasparenza e correttezza cui devono essere improntati i rapporti con la clientela, considerando che la Banca d’Italia potrà valutare gli esiti dei ricorsi nell’ambito della sua attività di vigilanza.
dell’ABF anche quella “di giudice” nei confronti di quei soggetti che già sono destinatari delle sue prescrizioni (32 ) e
(33).
(32) Capriglione, La giustizia nei rapporti bancari e finanziari. La prospettiva
dell’ADR in Banca, borsa, titoli di credito, 2010, parte I pag.272 (criticato da Guizzi) nell’articolo in oggetto mette in luce con tono critico il rischio della “funzionalizzazione dell’attività svolta da questo organismo per scopi ulteriori e diversi” da quelli che gli sono propri,cioè somministrare giustizia. Il riferimento è all’attività di vigilanza che la Banca d’Italia potrebbe svolgere, muovendo dall’esito dei ricorsi, le stesse Disp. Banca d’Italia I Sez.I par.I espressamente dispongono che l’attività dell’ABF come sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie assume rilevanza ai fini della vigilanza e in generale per l’efficienza del sistema finanziario.
La critica del Capriglione è rivolta al fatto che in capo alla stessa autorità abbiano finito per concentrarsi più funzioni a seguito dell’istituzione dell’ABF, anche quella di giudice nei confronti degli stessi soggetti destinatari delle prescrizioni normative, ritiene che le criticità nascono dal fatto che i poteri (potere di normazione,potere di vigilanza,potere sanzionatorio e infine potere “giudiziario”con l’istituzione dell’ABF) pur essendo da un punto di vista giuridico formale separati, sono tali poteri gestiti da strutture diverse, fanno capo ad un'unica entità soggettiva (la quale provvede a nominare tre dei cinque membri del collegio giudicante i quali potrebbero già in altra veste avere avuto modo di occuparsi della medesima questione). Se da un lato la figura del “giudice–autorità” ha un maggior appeal essendo gli intermediari portati ad osservare con maggiore scrupolo i suoi dettami, dall’altro si pone il problema del rispetto di un principio base del nostro ordinamento giuridico, la terzietà di colui che decide.
(33) La posizione assunta Capriglione è stata ampiamente criticata da Guizzi
in Chi ha paura dell’ABF? Articolo apparso sulla stessa rivista, con il quale critica la tesi sostenuta in quanto muove a suo avviso dalla inosservanza del dato normativo. Guizzi ritiene che Capriglione per dare sostegno alla sua tesi muove dall’assimilazione dell’ABF con la Banca d’Italia, rappresentando il primo come articolazione interna della Banca d’Italia senza a suo avviso
Oltre a quanto già detto, il dubbio è rafforzato da altri aspetti, in specie da alcune attività svolte dalle Segreterie con carattere decisionale, si fa in particolare riferimento ai casi in cui la Segreteria dichiara l’irricevibilità o inammissibilità del ricorso per irregolarità di tipo formale, ma bisogna guardare l’altro lato della medaglia, il supporto di tipo tecnico che la Banca d’Italia fornisce attraverso le segreterie “i suoi dipendenti”, altamente specializzate e ciò va valutato positivamente, consente infatti una rapida classificazione da un punto di vista tecnico dei ricorsi e dunque una rapida trattazione e decisione.
L’attività svolta dalle segreterie è di tipo “istruttorio” o meglio preparatorio, il suo compito è fornire ai collegi una ricostruzione dei fatti così come esposti dalle parti, corredata dalla documentazione che le stesse forniscono, inoltre nella relazione finale predisposta per il collegio, indica le norme che disciplinano la materia oggetto del ricorso, indica le massime giurisprudenziali, ed eventuali
con cui è stata data attuazione all’art128‐bis TUB ,ciò potrebbe portare chi legge a pensare erroneamente che con l’istituzione dell’ABF la Banca d’Italia abbia finito per assommare in sé il ruolo di regolatore controllore e giudice.
Guizzi fa le seguenti considerazioni: ‐ l’ABF non è una articolazione della Banca d’Italia; ‐i soggetti che compongono i collegi realisticamente non potranno trovarsi nella situazione di dover decidere nel merito, “vicende da loro conosciute in altra veste”perché i componenti dei collegi non provengono dalla Banca d’Italia ma sono scelti tra soggetti aventi determinati requisiti ma estranei alla struttura Banca d’Italia; ‐ l’irrevocabilità dei componenti il collegio se non per giusta causa è indice di indipendenza dell’ABF rispetto alla Banca d’Italia; ‐
pronunce sullo stesso oggetto da parte dello stesso collegio o degli altri, ma non possono formulare conclusioni.
Sia sul piano normativo, che operativo, c’è una netta separazione tra attività istruttoria e decisoria così da evitare un’ingerenza di campo nei rispettivi ruoli dei due organi.
Ciò è previsto espressamente anche dalle disposizioni contenute nel “regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente dell’ABF”.
Il regolamento prevede che il presidente assegni ogni ricorso a un relatore, il quale dopo avere esaminato, il ricorso, esporrà al collegio gli aspetti in fatto e in diritto del caso controverso cui seguirà la discussione in seno al collegio, composto in maniera tale da rappresentare tutte le parti coinvolte.
La fase determinante del procedimento decisorio è proprio il metodo di assunzione della decisione “collegiale” appunto, ciò dovrebbe escludere eventuali interferenze esterne.
Altro e diverso discorso è quello concernente gli spunti che la Banca d’Italia può trarre dalle decisioni dell’ABF per i rilievi di vigilanza, non può parlarsi di invasione di campo ma dell’esercizio da parte della Banca d’Italia di funzioni proprie normativamente attribuitele.