UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA V. O.
TESI DI LAUREA
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Candidata Cristina Puggioni Relatore Chiar.ma Prof.ssa Elisabetta Bani
A Mio marito, un esempio di perseveranza nella vita e alla piccola Lucia il nostro futuro. A Babbo, che tante volte avrà pensato che la giustizia dovrebbe essere più “giusta”.
Indice
Introduzione ………... 4 CAPITOLO I La normativa comunitaria e nazionale ………..….. 7 1.1. La normativa comunitaria ………. 7 1.2. Evoluzione della normativa nazionale ……..……….... 15 1.2. 1. Primo intervento legislativo in materia di ADR nel settore bancario ………... 22 1.3. Breve confronto con altri strumenti di risoluzione delle controversie ……..………... 25 1.3. 1. Perché non è arbitrato? ... 27 1.3. 2.Perché non è arbitratore 1349 cod.civ? ... 28 1.3. 3. Perché non è authority indipendente? ..…………... 29 CAPITOLO II Struttura dell’organo ..….………. 35 2.1. L’organo giudicante ..………... 35 2.2. Collegio di coordinamento .………..……… 38 2.3. La segreteria tecnica ……….…….. 39 2.4. Adesione al sistema ..……….………. 46 CAPITOLO III Il procedimento ……….………… 53 3.1. La competenza per materia e per territorio ……….. 54 3.2. Il risarcimento del danno e controversie che hanno ad oggetto beni materiali e servizi …………. 60 3.3. Le trattative precontrattuali ..……….……. 633.4. Ulteriori casi in cui è esclusa la competenza dell’ABF, analisi dei casi in cui la controversia pende davanti a giudici e arbitri ….………….……... 65 3.5. Condizioni di procedibilità …………... 66 3.6. Lo svolgimento del procedimento e la decisione del
ricorso ………..….. 68
CAPITOLO IV
La natura della “decisione” dei Collegi ABF e la sua rilevanza ai fini dell’attività di vigilanza ……….……….… 74 4.1.1. La “decisione” ABF e il D. Lgs. 28/2010 ……….…… 74 4.1.2. La “decisione”come giudizio prognostico ….….…. 79 4.1.3. La “decisione”come parere pro veritate ….………… 82 4.1.4. La “decisione” con finalità specificativo dilatoria ……….. 85 4.1.5. La “decisione”come lodo irrituale ……..…..………… 89 4.1.6. La “decisione” ABF e la sua funzione “nomofilattica” ………..………. 93 4.2. Quale il ruolo del procedimento ABF ai fini
dell’attività di vigilanza ……….... 98 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ….………..… 104 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI .……….… 106
Arbitro Bancario Finanziario
Introduzione
Il legislatore nel 2005 con la 262, nota come legge risparmio decide di intervenire per regolamentare un settore quello delle controversie tra intermediari bancari finanziari e clienti fino ad allora lasciato alla esclusiva sensibilità del mondo bancario e finanziario.
Quest’intervento normativo ha portato alla creazione di un istituto che probabilmente nella sua fase iniziale è stato percepito come una copia dell’Ombusdam o comunque come uno tra i tanti mezzi “alternativi” o forse no, per risolvere le controversie in un settore, quello bancario finanziario dove ancora più che in altri la celerità nel dare risposte è necessitata non solo dalle esigenze personali di chi è parte in una “nascente” controversia, ma anche e soprattutto, dal dinamismo connaturato al settore cui afferiscono e dove più che in altri settori i tempi lunghi della giustizia ordinaria peserebbero eccessivamente. Questo nuovo istituto l’ABF, dopo avere mosso i primi passi, ha catalizzato l’interesse di molti studiosi nelle varie branche del diritto da quello commerciale, civile, amministrativo e processuale civilistico.
Quest’ultimo in considerazione del fatto che il nuovo istituto si pone un obiettivo, che è quello di realizzare una forma di tutela dei diritti.
È sicuramente un ADR in un’accezione ampia del termine, come qualunque procedimento che si presenta
alternativo alla giurisdizione statale, ma al contempo presenta dagli ADR “classici”, delle spiccate differenze.
Se abbiamo riguardo a quello che è l’atto conclusivo del procedimento, che si svolge davanti ai Collegi, da taluni chiamato “responso”, da altri “decisum”, da altri ancora “parere”, dal legislatore comunitario “decisione” è possibile carpirne la differenza.
Siamo di fronte ad un atto, che non può produrre effetti giuridici, privo di vincolatività, incapace di modificare le situazioni giuridico soggettive delle parti, eppure, dotato di una elevato grado di “effettività”, poco conta se un atto vincola giuridicamente ma non è in grado di modificare la realtà fattuale.
L’effettività deriva all’atto innanzi tutto dal provenire da un Collegio autorevole, con il quale oltre a dare risposta alla controversia o “nascente” controversia applicando il diritto, cerca anche di fornire indicazioni volte a favorire le relazioni tra le parti.
Come autorevole dottrina ha evidenziato, l’ABF non si limita a dirimere la controversia, nella rigorosa applicazione del diritto ma svolge un ulteriore funzione, vigila sugli intermediari, sull’osservanza da parte degli stessi delle norme in materia di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela.
In ogni ricorso deciso, è valutato il comportamento dell’intermediario quando è accolto, gli si dà una chance, redimersi dal comportamento non corretto e adempiere spontaneamente, pena l’applicazione della sanzione reputazionale. Questo è l’unico effetto diretto che deriva
dal responso dei Collegi, ma di grande efficacia tanto che ad oggi sono pochissimi i casi in cui gli intermediari soccombenti non hanno adempiuto.
Un costante controllo da parte dell’ABF sul rispetto della normativa, unitamente all’autorevolezza dei Collegi e al rischio reputazionale, piuttosto insidioso in un mercato sempre più concorrenziale, nonché anche la pubblicizzazione che della notizia dell’inadempimento viene fatta dall’ABF, realizza un circolo virtuoso. Più controlli, più informazione per gli utenti, meno comportamenti scorretti, tutto a vantaggio di un mercato sano, stabile, concorrenziale. Questo procedimento è reso facilmente accessibile all’utente, il quale non deve sobbarcarsi i costi eccessivi che spesso lo dissuadono dall’agire, anche quando è convinto della bontà della sua posizione.
Se la linea che sarà seguita continuerà a essere questa, forse ciascuno di noi nella veste di cliente potrà sentirsi un po’ più protetto, facendo affidamento su un organo in grado di esercitare una certa influenza sugli intermediari, che il cliente come singolo e anche “piccolo” non riesce a fare da solo.
All’asimmetria informativa che oggi si va a mio avviso riducendo, resiste un altro tipo di asimmetria, connaturata al tipo di rapporto, quella economica che spesso ci dissuade dal fare valere le nostre ragioni, la sua importanza può dunque essere apprezzata non solo sul piano giuridico ma anche sociale.
CAPITOLO PRIMO
LA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE Sommario: 1.1 La normativa comunitaria. – 1.2 Evoluzione della
normativa nazionale. – 1.2.1 Primo intervento legislativo in materia di ADR nel settore bancario. – 1.3 Breve confronto con altri strumenti di risoluzione delle controversie. – 1.3.1 Perché non è arbitrato? – Perché non è arbitratore 1349 cod. civ.? – 1.3.3 Perché non è Authority indipendente? 1.1 La normativa comunitaria Il termine ADR è un acronimo di origine anglosassone, significa Alternative Dispute Resolution.
Esse nascono nei paesi di common law, qui si diffondono ampiamente e si affinano le diverse tecniche, con il termine ADR s’indicano tutti i metodi, procedimenti o sistemi che ci consentono di definire una controversia giuridicamente rilevante, ponendosi come vera alternativa all’esercizio della giurisdizione ordinaria come intesa negli ordinamenti di civil law.
Il mondo delle ADR è piuttosto eterogeneo, è pertanto difficile farne una classificazione completa, possiamo individuarne due modelli fondamentali(1): il primo che ricomprende tutti quei metodi che intendono risolvere la controversia promuovendo un accordo tra le parti, il secondo che ricomprende quelli che risolvono la
(1) Maimeri, Commento all’art 128‐bis TUB, in Commentario a cura di
controversia mediante una decisione resa da un soggetto terzo.
Possiamo anche definirli conciliativi o valutativi, la mediazione è l’archetipo tra i metodi conciliativi, l’arbitrato tra quelli valutativi (2).
Nell’ambito della Comunità Europea le procedure di ADR hanno acquisito un’importanza crescente, la ratio della loro introduzione è da rintracciare nella politica perseguita dalle istituzioni comunitarie volta a promuovere la crescita del commercio nello spazio economico europeo, esse intendono rafforzare la fiducia del consumatore e vedono nelle ADR un valido ausilio per la risoluzione delle controversie specie in materia di consumo, non solo uno strumento per deflazionare il carico giudiziario.
Il primo intervento normativo fatto dal legislatore europeo in materia di ADR risale al 1993, allora fu pubblicato il Libro verde, dove veniva affrontata la materia delle ADR e con il quale la Commissione esaminò, con riferimento a ogni Stato comunitario, le procedure giudiziarie applicabili per la risoluzione delle controversie in materia di consumo.
A questo studio comparato segui la Direttiva 7/1997 CE del 20 maggio 1997, con la quale il legislatore comunitario, esortava gli Stati membri a promuovere procedimenti extragiudiziari per la risoluzione delle
(2) Gorga ‐ Mula, Alternative Dispute Resolution e Online Dispute
Resolution, nell’ordinamento giuridico italiano, in Diritto mercato tecnologia, 2011, 65.
controversie in materia di consumo, favorendo così l’accesso dei consumatori alla giustizia (3).
Già allora l’attenzione del legislatore comunitario era focalizzata su un punto, tutelare il consumatore garantendogli un migliore accesso alla giustizia il quale è un corollario dei diritti fondamentali.
Il consumatore, parte debole per antonomasia nei rapporti contrattuali, sovente preferisce non tutelare i propri diritti, piuttosto che iniziare un giudizio, lungo e costoso per controversie di modesta entità.
A livello comunitario i principali interventi normativi in tema di ADR sono:
Raccomandazione 98/257/CE del 30 marzo 1998, in essa sono dettati i principi ai quali le procedure stragiudiziali valutative e gli organismi deputati a gestirle devono attenersi;
Direttiva 2000/31 CE dell’ 8 giugno 2000, del Parlamento e del Consiglio europeo;
Raccomandazione2001/310 CE del 4 aprile 2001, detta i principi applicabili agli organismi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo;
Risoluzione 25 maggio 2000 “EEJ‐NET” del Consiglio Europeo, per la creazione di una rete
(3) Gorga ‐ Mula, Alternative Dispute Resolution e Online Dispute Resolution
nell’ordinamento giuridico italiano, in Diritto mercato tecnologia, 2011, 65.
comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, con essa s’intende garantire ai consumatori un accesso rapido semplice economico ed efficace alle ADR;
Libro Verde del 19 aprile 2002, relativo ai modi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale;
Direttiva 2008/52 del 21 maggio 2008, contenente la disciplina della mediazione civile e commerciale.
Partiamo dalla Raccomandazione 98/257/CE, in essa sono contenuti i principi minimi che dovranno essere rispettati con riguardo alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie e agli organismi deputati a gestirle, in specie sono elencati sette principi: indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà, rappresentanza.
Questa Raccomandazione(4), fa riferimento alle sole procedure che indipendentemente dal nomen hanno come obiettivo risolvere la controversia tramite l’intervento di un terzo, che propone loro o impone una soluzione, non
(4) Vedi Raccomandazione CE 98/257 Considerando 9: “considerando che
la presente raccomandazione deve limitarsi alle procedure che,
indipendentemente dalla loro denominazione, portano ad una risoluzione della controversia tramite l’intervento attivo di un terzo che propone o impone una soluzione … che di conseguenza, non sono comprese le procedure che si limitano a un semplice tentativo di riavvicinare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo.
ricomprende altresì le procedure dove il terzo ha il ruolo di fare avvicinare le parti nel trovare una soluzione.
Nella Direttiva CE 31/2000 dell’8 giugno 2000, Parlamento e Consiglio europeo stabiliscono che gli Stati membri non dovranno con la loro legislazione interna ostacolare l’utilizzo degli strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie disponibili nel territorio nazionale.
Segue la raccomandazione 310/200 ( 5 ) della Commissione, nella quale s’individuano i principi applicabili agli organi extragiudiziali per la risoluzione consensuale delle controversie in materia civile, tra questi il principio d’imparzialità, trasparenza, efficacia, equità, compatibili con quelli già enunciati nella Raccomandazione 98/257 CE.
In questa Raccomandazione, si stabilisce che l’organo terzo, cui le parti si rivolgono per risolvere la controversia, non dovrà loro imporre alcuna decisione, ma cercherà di farle addivenire ad una soluzione consensuale.
Nella Raccomandazione 310/2001 è adombrata una distinzione tra procedure valutative cui già faceva riferimento la Racc. 98/257 e procedure facilitative o consensuali.
(5) Vedi Raccomandazione CE 310/2001, Considerando9: I principi enunciati
nella presente raccomandazione non tangono i principi fissati nella raccomandazione 98/257CE. I presenti principi devono essere rispettati da qualsiasi procedura basata sull’intervento di terzi, indipendentemente dalla sua denominazione, che agevoli la risoluzione di una controversia di consumo.
Con quest’ulteriore intervento è evidente la necessità avvertita dagli organi comunitari di garantire un livello di protezione dei consumatori sempre più elevato, agevolando l’accesso alla giustizia ordinaria e sviluppando strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, non basta riconoscere i diritti ai propri cittadini se al contempo non si predispongono gli strumenti per tutelarli possibilmente in modo rapido ed efficace.
Nell’aprile 2002, come detto, la Commissione adotta il Libro verde nel quale è descritto il fenomeno delle ADR in ambito europeo, in materia civile e commerciale.
L’obiettivo è avviare una consultazione più ampia possibile sulle ADR e in particolare su alcune questioni di ordine giuridico, tra queste: i vari modelli di conciliazione, la questione relativa alle clausole di ricorso alle ADR, la problematica dei termini di prescrizione dei diritti, l’esigenza di riservatezza, la validità dei consensi, l’efficacia degli accordi scaturenti dai procedimenti di ADR, l’intervento di terzi, il loro riconoscimento e il regime di responsabilità (6).
Numerose sono le questioni affrontate nel Libro Verde, la problematica principale è migliorare l’accesso alla giustizia, ciò è possibile anche attraverso le procedure ADR, le quali rispondono ai requisiti di celerità ed economicità.
Il Libro Verde evidenzia come l’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale consacrato, nell’ art. 6 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, elevato al rango di principio generale del diritto comunitario dalla Corte di Giustizia, con sent. 15 maggio 1986, sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
Gli Stati membri devono garantire a tutti l’accesso alla giustizia attraverso la predisposizione di procedimenti giudiziari rapidi e poco costosi.
Le procedure di ADR si collocano in seno a questa politica, protesa a migliorare l’accesso alla giustizia, essendo le stesse complementari e non solo alternative rispetto al procedimento giurisdizionale (7).
La Commissione, già nel Libro Verde aveva previsto la creazione di due reti europee, l’EEJ‐NET e la FIN‐NET, il cui obiettivo era quello di facilitare l’accesso dei consumatori alle procedure extragiudiziali, per la risoluzione delle controversie transfrontaliere.
Ad oggi la EEJ‐NET, ridenominata ECC‐NET è confluita nella rete dei centri europei dei consumatori.
La FIN‐NET rimane una rete europea di cooperazione tra gli organismi nazionali, preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie e consente al consumatore che deve affrontare una problematica nel campo dei servizi finanziari, bancario assicurativo, di accedere direttamente al sistema delle controversie cui aderisce l’intermediario.
Questo lungo e articolato dibattito sorto attorno al libro verde, fece emergere l’esistenza di differenti
(7) Stanzione, Le ADR. Profili generali, in www.comparazionedirittocivile.it,
normative in ciascuno stato membro. La Commissione prese l’iniziativa per cercare di rendere più omogenea la normativa degli Stati membri e dopo vari tentativi fu adottata la Direttiva 52/2008 CE relativa a ”determinati
aspetti della mediazione in materia civile e commerciale” .
La Direttiva applicabile alle sole controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, non trova applicazione alla materia doganale, fiscale, amministrativa, né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri.
Si pone per gli Stati membri anche come normativa quadro, alla quale possono attingere per disciplinare i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
È stata recepita nel nostro ordinamento, dall’art. 60 della legge delega 18 giugno 2009, n 69, la delega conferita al governo è stata esercitata con d.lgs. 4 marzo 2010, n 28 (con il quale il legislatore ha disciplinato la mediazione in materia civile e commerciale cercando di avvicinare il nostro sistema di risoluzione alternativa delle controversie a quello degli altri paesi) (8).
(8) La Corte Costituzionale con sent. 6/12/2012 n° 272 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega del d.lgs. 4/3/2010 n 28 nella parte in cui ha previsto l’obbligatorietà della mediazione per numerose materie, peraltro non richiesta dalla normativa europea. L’istituto della mediazione è stato reintrodotto in parte riformato mediante il d.l.69/2013 cd “DECRETO DEL FARE” convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, in particolare l’art. 84 contiene interventi di modifica ed integrazione al d. lgs 28/2010. La mediazione in materia civile e commerciale reintrodotta dopo essere stata riformata, continuerà a essere obbligatoria per un periodo sperimentale fissato in quattro anni.
1.2 Evoluzione della normativa nazionale
Anche il nostro ordinamento giuridico, seguendo gli altri paesi europei ha predisposto negli ultimi anni strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, con risultati meno soddisfacenti, sia per la scarsa conoscenza e conseguente diffidenza verso gli stessi, da parte dei potenziali utilizzatori, sia per una diffusa e ben radicata “concezione assolutista della giustizia” (9).
Partiamo da lontano per meglio capire come e perché ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento, l’arbitro bancario finanziario.
Le materie fatta eccezione per alcune esclusioni continuano a essere le stesse contemplate dal d. lgs. 28/2010, tra esse anche le controversie aventi a oggetto i contratti bancari finanziari e assicurativi, per le quali il previo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
(9) Pellegrini, ABF e Supervisione bancaria. Atti del seminario tenutosi
nell’università LUISS Guido Carli di Roma il 23/11/2011 a cura di F. Capriglione e M. Pellegrini in Saggi e Monografie di diritto dell’economia, collana diretta da F. Capriglione. La Prof. ritiene che nel nostro ordinamento i sistemi alternativi siano poco diffusi, oltre che per una scarsa conoscenza dello strumento in sé, per la tendenza dovuta (forse culturale) a volere vedere affermato il proprio diritto in termini assoluti “concezione assolutista”. Mette in luce anche alcuni aspetti positivi che il ricorso alle ADR ha per il sistema bancario, tra cui ridurre i rischi legali e il rischi reputazionali, se vogliamo quest’ultimi peggiori dei primi, bisogna evitare che le condotte non conformi alla norma abbiano meno risonanza possibile all’esterno e il ricorso ai sistemi alternativi è un valido ausilio, infine non per importanza lo strumento alternatvo di composizione della controversia consente di comporre e dunque di mantenere in vita eventualmente il rapporto tra banca e cliente, hanno perciò in questo settore un valore aggiunto.
Nel nostro ordinamento, con la legge 19/12/1993 n 580 di riordino delle C.C.I.A.A., (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato agricoltura) si ha il primo intervento normativo volto all’introduzione delle ADR, questa legge prevedeva la facoltà di istituire Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie.
Parimenti il sistema bancario, da subito, si fa promotore d’iniziative di autoregolamentazione per la risoluzione delle controversie, l’introduzione di ADR nel settore bancario e finanziario ha un valore aggiunto, in quanto utile a prevenire e contenere rischi legali e reputazionali.
Nel 1993, il Consiglio e il Comitato esecutivo della ABI(10) decisero di promuovere un accordo, “Accordo per la
costituzione dell’ufficio reclami della clientela e dell’Ombusdam bancario”, lo scopo era di costituire un
sistema procedurale articolato in due fasi, per dirimere le controversie tra banca e cliente.
L’accordo prevedeva la costituzione presso ogni ente creditizio di un ufficio reclami, da mantenere efficiente per il solo fatto di avere aderito all’accordo e al quale il cliente in prima istanza avrebbe potuto rivolgere le sue doglianze.
La seconda fase del sistema procedurale prevedeva la creazione di un organismo “Ombusdam”, al quale solo il
(10) Sangiorgio, Un esempio di giustizia “domestica”alternativa a quella
dell’A.G.O. L’ombusdam giurì bancario. in Banca Borsa e titoli di credito, 2009, 344.
cliente poteva rivolgersi, laddove fosse rimasto insoddisfatto dall’esito del reclamo.
L’adesione da parte del sistema bancario fu massiccia, pochi gli enti creditizi che non aderirono, il mondo bancario accolse positivamente l’introduzione di uno strumento in grado di risolvere in tempi brevi e con una procedura più snella rispetto al giudizio ordinario, le controversie con la clientela.
L’Ombusdam non è un organo di parte, ma un giudice privato (organo collegiale, unico su tutto il territorio nazionale si compone di cinque membri), al quale il cliente potrà rivolgersi con la formale presentazione del ricorso, solo dopo aver esperito reclamo alla propria banca ed essere rimasto insoddisfatto.
Con il ricorso non potrà che domandarsi il risarcimento del danno subito per violazione di norme o per responsabilità contrattuale, i danni non possono che essere patrimoniali e su chi propone il ricorso, grava l’onere della prova.
Nel tempo l’Ombusdam, ha visto aumentare la sua competenza per valore, da 10 a 50mila euro fino al valore attuale fissato in 100mila euro, l’ampliamento dei legittimati attivi, non più solo i consumatori ma il cliente in generale, come stabilito dall’art 3 lett. a, del codice del consumo di cui al d.lgs. 206/2005, si è riconferma la gratuità del procedimento per i clienti.
Il contenuto dei ricorsi è vario, cosi come varie sono le decisioni adottate dall’Ombusdam, da quelle di archiviazione a quelle di irricevibilità, di inammissibilità,
di non luogo a provvedere, qualora si tratti di un ente creditizio che non ha aderito all’accordo.
Qualora il ricorso sia accolto, l’intermediario è tenuto a ottemperare alla decisione, in caso contrario l’inadempienza sarà pubblicizzata, fermo restando la possibilità per il cliente di adire l’autorità giudiziaria.
La decisione dovrà essere resa nel termine di 90 gg. dalla presentazione del ricorso, salvo proroghe necessarie per l’integrazione della documentazione, comunque non oltre i 120 gg, del resto si è voluto puntare su una procedura celere.
Altra tappa fondamentale, è rappresentata dal d.lgs. n 5/2003 di riforma del processo societario, l’art. 38 dettava disposizioni in ordine alla istituzione di organismi di conciliazione non solo nella materia societaria, ma anche in quella bancaria e finanziaria.
Gli enti pubblici e privati che offrivano garanzia di serietà ed efficienza erano abilitati a creare organismi di conciliazione, preposti alla risoluzione delle controversie, previa iscrizione nel registro dei conciliatori tenuto presso il Ministero della Giustizia (11)
.
L’elemento caratterizzante l’accordo raggiunto presso tali organismi, consisteva nella possibilità di ottenere l’omologazione da parte del Tribunale e dunque munirli dell’efficacia di titolo esecutivo.
(11) L’art 38, è staro abrogato dall’art 23 del d.lgs 28/2010 il cui art 16 ha
Nel 2005, il comitato esecutivo dell’ ABI in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 5/2003 costituì un organismo autonomo, rispetto all’ABI stessa, il “Conciliatore Bancario Finanziario”.
A quest’organismo, fu affidato il compito di indicare e nominare i conciliatori, in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza, inoltre gli furono affidate le funzioni amministrative che l’ABI svolgeva nei confronti dell’Ombusdam, il quale continuava a mantenere la propria autonomia operativa.
Ottenuta l’iscrizione nel registro degli organismi dei conciliatori, tenuto dal Ministero della Giustizia, questi ha iniziato ad operare, il conciliatore ha dettato un nuovo regolamento sul funzionamento degli uffici reclami, e dell’Ombusdam, ma queste modifiche non hanno intaccato i tratti essenziali di questa “giurisdizione domestica”( 12 ), la quale continua a svolgersi in due momenti.
Il primo come detto davanti all’ufficio reclami, presso il quale il cliente può sollevare qualsiasi problematica, il secondo si svolge davanti all’Ombusdam con i limiti di tipo soggettivo e oggettivo sia con riferimento al valore della controversia che all’oggetto.
Il regolamento, ha modificato in particolare le modalità di nomina dei componenti il collegio, prevedendo che due dei cinque membri vengano nominati dal consiglio del Conciliatore, previa designazione uno da parte del
Consiglio nazionale dei consumatori o da associazioni di categoria scelte dal consiglio, l’altro dovrà essere designato da almeno due associazioni rappresentative di altre categorie di clienti, tra Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato, cosi da consentire alla variegata clientela di fare sentire la propria voce.
Con la creazione di quest’organismo il “Conciliatore Bancario” nella forma di associazione volontaria senza scopo di lucro, nel cui ambito è confluito l’Ombusdam, pur mantenendo intatta la sua autonomia, il sistema bancario ha voluto promuovere la conoscenza e la diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’Associazione in base all’art. 2, dello statuto promuove:
a) la conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del d.lgs. n 5/2003, (successivamente modificato) delle controversie in materia bancaria, societaria, finanziaria;
b) la soluzione in sede stragiudiziale delle controversie nelle materie già dette attraverso organismi collegiali;
c) la soluzione in sede stragiudiziale delle controversie attraverso procedure arbitrali, nel rispetto del principio del contradditorio e della parità di trattamento delle parti.
Il Conciliatore bancario finanziario, offre ai suoi associati tre funzioni: l’Ombusdam bancario, la Conciliazione e l’Arbitrato.
Da evidenziare che il procedimento che si svolge innanzi all’Ombusdam è attivabile solo dal cliente, previo esperimento del reclamo, nel limite di valore attualmente fissato in 100mila euro, è vincolante esclusivamente per la banca, pertanto se il cliente non è soddisfatto può sempre decidere di percorrere altre vie (mediazione, arbitrato, giudiziaria).
La conciliazione presso il Conciliatore bancario finanziario, presuppone il consenso di entrambe le parti a deferirgli la controversia, non incontra limiti di valore, non è richiesto avere esperito preventivo reclamo, ha come finalità coadiuvare le parti a trovare una soluzione della controversia, se accettata da entrambe da vita a un accordo che se omologato dal tribunale acquista efficacia di titolo esecutivo, oltre a quella appena citata, è possibile per gli associati fruire anche della procedura arbitrale.
I due sistemi sono espressione dell’autoregolamentazione, l’Ombusdam nasce per iniziativa dell’ABI, il Conciliatore nasce per l’intraprendenza che la stessa ABI ha avuto, cogliendo immediatamente l’opportunità che il legislatore offrì a enti pubblici e privati di creare organismi di conciliazione come strumento alternativo per comporre le controversie.
Lo spazio dell’autoregolamentazione ha subito una limitazione per effetto dell’iniziativa del legislatore, in particolare con la legge 262/2005, con la quale sono stati introdotti nuovi strumenti di risoluzione stragiudiziali delle controversie “allocandoli” in capo alle autorità di settore Banca d’Italia e Consob.
Per effetto di tali interventi normativi la competenza dell’Ombusdam è all’attualità limitata alle controversie aventi a oggetto i servizi e le attività di investimento e le operazioni non assoggettate al titolo VI del TUB.
1.2.1 Primo intervento legislativo in materia di ADR nel settore bancario
Il primo intervento legislativo in materia di ADR nel settore bancario finanziario risale alla legge 262/2005 “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” legge che “in parte è figlia dell’ondata emozionale” (13) e venne approvata dopo i noti dissesti, scandali finanziari, nazionali, internazionali, i quali crearono all’epoca non pochi danni ai mercati, ai risparmiatori. Essa aveva ed ha come obiettivo riportare
(13) Bani, La nuova legge sul risparmio, a cura di Capriglione, Cedam, 2006.
Cap. XIV Le sanzioni amministrative, la Prof.ssa evidenzia, che sull’iter di approvazione della legge hanno avuto un peso le vicende che in quegli anni hanno funestato i mercati nazionali e internazionali, il caso Cirio, Parmalat, Tango Bond argentini. La legge che è stata approvata è da alcuni ritenuta incompleta, adottata in un momento particolare in cui bisognava fare fronte a una situazione di emergenza, in realtà la legge arriva all’approvazione, dopo circa due anni dalla sua presentazione in Parlamento, ciò nonostante è percepita come incompleta anche con riferimento all’apparato sanzionatorio (oggetto dello scritto). La legge ha uno scopo, quello di tutelare il risparmio, l’ha fatto sia con disposizioni di tipo sostanziali sia attraverso l’inasprimento delle sanzioni, la Prof.ssa ritiene abbia un ruolo importante nella tutela del risparmio l’apparato sanzionatorio, l’ampliamento delle fattispecie sanzionate e inasprimento delle sanzioni, ma non è sufficiente sui mercati finanziari ciò che conta, è la prevenzione dei comportamenti scorretti.
fiducia nelle relazioni tra risparmiatori, investitori e sistema bancario finanziario.
Nella legge 262/2005, sono dedicate due norme ai sistemi risoluzione alternativa delle controversie.
La prima è contenuta nell’art. 27, con il quale si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l’istituzione in materia di servizi di investimento di procedure di conciliazione e arbitrato, da svolgersi presso la Consob, evasa con il d.lgs. n 179/2007.
Con il citato d.lgs., si è provveduto all’istituzione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, la quale è competente a conoscere delle controversie insorte in sede di prestazione di servizi d’investimento, servizi accessori, servizi di gestione collettiva del risparmio, circa la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi d’informazioni, correttezza, trasparenza nei rapporti con gli investitori.
La seconda è contenuta nell’art. 29, che introduce l’art. 128‐bis nel TUB, il quale prevede l’introduzione nel nostro ordinamento di un nuovo strumento di tutela stragiudiziale per la risoluzione delle controversie, (insorte tra banche‐intermediari finanziari e la clientela ed aventi a oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, la cui disciplina è rimessa al CICR e alla Banca d’Italia).
L’art 128‐bis TUB contiene un’ampia delega alle fonti “normative secondarie” per la sua attuazione.
La norma recita: ”i soggetti di cui all’art 115 TUB
aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, con deliberazione del CICR su
proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente,in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela”.
All’art 128‐bis ha dato attuazione la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (di seguito CICR) 275/2008, “Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’art 128‐bis” seguita dalle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” adottate dalla Banca d’Italia il 18/06/2009, (numerosi sono i
rinvii che la delibera CICR fa alle disposizioni della Banca d’Italia successivamente modificate a seguito di alcune novità normative, quali il d.lgs. 27 gennaio 2010, n.11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento; il d.lgs. 4 marzo 2010,n 69,di attuazione del’art 60 della legge 18 giugno 2009, n 69, in materia di mediazione civile e commerciale, con la quale è stata recepita la Direttiva n.2008/52/CE) i due provvedimenti
sono strettamente connessi (14).
(14) Del.CICR n°275/2008, recante la “disciplina dei sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”è pubblicata in G.U. 22 settembre 2008 n22. Le Disposizioni applicative della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 sono pubblicate in G.U. 24 giugno 2009 n 144, aggiornate con provvedimento del 12 dicembre 2011
La norma in oggetto (art 128‐bis TUB), non detta una disciplina di dettaglio dei sistemi di risoluzione delle controversie, si limita a stabilire, che la normativa secondaria nel disciplinare la procedura e la composizione dell’organo decidente, dovrà fare in modo che siano soddisfatti i requisiti d’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, per quanto concerne il procedimento, dovrà essere assicurata la rapidità, economicità ed effettività della tutela dei diritti, così come richiesto dalla normativa comunitaria.
Dobbiamo osservare come nonostante l’art 128‐bis faccia riferimento “ai sistemi di risoluzione “ il CICR ha disciplinato un unico sistema, che la Banca d’Italia ha denominato Arbitro Bancario Finanziario.
1.3 Può essere l’ABF una species del genus ADR? breve confronto con altri strumenti di risoluzione delle controversie
L’ABF è un procedimento sui generis, può essere inserito nel mondo delle ADR se con tale nomen si fa riferimento a tutti quegli strumenti, che si pongono come un’alternativa alla jurisdictio statale e hanno come finalità risolvere la controversia. Si esclude invece possa essere inserito tra le ADR in senso tecnico come vera alternativa,
2012, pubblicato in G.U. 278/2012 con il quale è stato inserito una nuova Sez VI bis, contenete la disciplina del procedimento davanti all’ABF su istanza del prefetto.
con effetti equivalenti al provvedimento dell’autorità giurisdizionale.
Il suo fine è evitare che si arrivi in giudizio, rappresentando alle parti, quale potrebbe essere verosimilmente la soluzione che la controversia avrebbe laddove approdasse in giudizio (15).
Che non si tratti, di mediazione né di arbitrato si desume dal dettato normativo, cosi l’art 6 comma 4 della Del. CICR (16), laddove è previsto che qualora le parti avviino un tentativo di conciliazione oppure sia sottoposta all’autorità giudiziaria o a giudizio arbitrale, il collegio ABF d’ufficio, o su istanza di parte può dichiararne l’estinzione. Non tutta la dottrina concorda così De Poli e Scarselli avvicinano la figura dell’ABF al conciliatore (17). (15) Consolo‐Stella, Il funzionamento dell’abf nel sistema delle adr, in Analisi giuridica dell’economia 2011/1, pag 121. (16) Del. CICR 275/2008 art. 6 comma 4° art.2 comma 6°, il tenore delle due
disposizioni è identico nel contenuto, dispongono per l’impossibilità di sottoporre la controversia ai collegi ABF o per l’impossibilità di proseguire il giudizio davanti agli stessi qualora si avvii a o sia già stato avviato un tentativo di conciliazione, sia stata adita l’autorità giudiziaria, o sia stata rimessa a giudizio arbitrale.
(17) Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, Cedam, 2011. Vol. III cap. IV a
cura di Virginia Petrella pag 295 , della stessa opinione Consolo Stella, Il funzionamento dell’ABF nel sistema delle ADR , di diversa opinione De Poli in Commento sub art 128‐bis TUB in Commentario breve al diritto dei consumatori a cura di De Cristofaro – Zaccaria, Padova 2010 con richiamo sul punto a Scarselli .
1.3.1 Perché non è arbitrato?
L’uso del nomen “arbitro bancario finanziario” potrebbe ingannarci, in realtà da più parti è esclusa la natura di arbitrato, per il procedimento che si svolge davanti all’ABF, oltre che per l’espressa previsione contenuta nella Del. CICR, anche per altre ragioni.
Nel procedimento davanti all’ABF, manca un accordo tra la parti per devolvere la controversia in arbitri, e non esiste una pattuizione preventiva al sorgere della stessa.
Nel procedimento arbitrale entrambe le parti hanno la possibilità di adire l’arbitro, laddove la procedura davanti all’ABF è attivabile in via esclusiva dal “cliente” e la banca può partecipare o no al singolo procedimento, essendo obbligatoria l’adesione al sistema non anche al procedimento, ferme restando le conseguenti valutazioni che farà la Banca d’Italia.
Infine la decisione del Collegio manca di quell’efficacia che caratterizza il lodo che è la medesima delle sentenze.
Non è arbitrato irrituale, mancando un titolo contrattuale equiparabile al patto compromissorio ex art 808‐ter cpc (18).
(18) Guizzi, L’arbitro Bancario Finanziario nell’ambito dei sistemi di ADR:
brevi note intorno al valore delle decisioni dell’ABF, in Le società 2011. L’autore in controtendenza con l’opinione dottrinale prevalente ritiene che la decisione dei collegi ABF abbia natura di vera e propria decisione arbitrale, riconducibile almeno al modello dell’arbitrato irrituale. Secondo il Guizzi l’opinione prevalente in dottrina, secondo la quale la decisione dell’ABF non ha alcun effetto vincolante per le parti in lite, è in contrasto con l’obiettivo che la legge
1.3.2 Perché non è arbitratore 1349 cod.civ.?
Manca nel ricorso innanzi all’Abf, la volontà a integrare
elementi originari del contratto tra banca e cliente con
“l’arbitrium boni viri”(19), il collegio dell’ABF infatti decide
ha inteso affidare a questo strumento alternativo di risoluzione della controversia, cioè la “tutela effettiva” dei diritti che nascono e ineriscono al rapporto controverso. Inoltre critica il modo da lui definito sbrigativo di quella parte di dottrina, che non prende nella dovuta considerazione il fatto che, la vincolatività della decisione per le parti, possa loro derivare, dal consenso prestato a sottoporsi volontariamente alla decisione dell’ABF. Riconosce l’impossibilità di ricondurlo al paradigma dell’arbitrato rituale, ma ritiene possa essere ricondotto al modello dell’arbitrato irrituale, pur se caratterizzato da alcuni elementi di specialità, con ciò “soddisfacendo la necessità avvertita dalla dottrina processual‐civilistica di avere a disposizione un modello arbitrale in grado di risolvere quelle piccole controversie, per le quali non sarebbe possibile utilizzare i modelli arbitrali conosciuti stante i costi troppo elevati “.
Contra, Sepe, Brevi note sulla natura delle decisioni dell’ABF. ABF e supervisione bancaria, Cedam, 2011, 120.
(19) Consolo, Stella, Punzi opinione contraria, Desario in Profili d’impatto
delle decisioni dell’arbitro bancario finanziario sugli intermediari in Banca Borsa e titoli di credito 2011,493, l’autore ritiene che le determinazioni dell’ABF sono le determinazioni di un privato al quale le parti si rivolgono, in considerazione della sua competenza, che integra il regolamento negoziale che le parti si erano date.
La sussunzione della decisione dell’ABF nella categoria dell’arbitraggio ha importanti riflessi riguardo alla possibilità prevista per l’intermediario di rivolgersi al giudice ordinario tutte le volte che ritenga tale decisione iniqua o erronea perché la modifichi con sentenza, regolamentando così gli interessi fra le parti e anche l’adozione di una misura cautelare, che impedisca l’applicazione della sanzione reputazionale in attesa che il giudice si pronunci.
applicando norme di diritto, ad una controversia i cui elementi sono determinati.
1.3.3 Perché non è authority indipendente?
Perché queste, quando svolgono funzioni giurisdizionali, hanno un potere sanzionatorio che esercita per la tutela di quell’interesse per cui sono state create, tale potere manca, e l’inosservanza delle determinazioni dell’ABF è sanzionata dalla Banca d’Italia, autorità preposta alla vigilanza sul sistema bancario.
Da questa breve disamina, emergere che il procedimento davanti all’ABF secondo la dottrina prevalente, non è arbitrato né rituale né irrituale, non è arbitraggio, non è mediazione perché manca la figura del soggetto terzo che cerca di comporre la controversia.
Il procedimento che si svolge davanti all’ABF, è richiamato dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 come procedimento esperibile in alternativa a quello di mediazione, al fine di soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma tra i due non c’è una vera alternatività sono due strumenti profondamente diversi, aggiudicativo il primo, conciliativo il secondo.
Chi in dottrina è contrario alla qualificazione della decisione dell’ABF in termini di arbitraggio, fa leva su alcuni aspetti a)l’assenza di un contratto incompleto che intendono completare attraverso l’intervento dell’arbitratore; b)la mancanza dell’assenso di entrambe le parti a devolvere la controversia a un soggetto terzo.
L’alternatività è riferibile unicamente alla capacita di entrambi, di soddisfare attraverso il loro esperimento la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La ragione per cui il d.lgs. 28/2010, richiama nella materia bancaria un procedimento speciale, diversamente da quanto accade per le altre materie cui fa riferimento l’art. 5, è di natura cronologica.
La disciplina sull’ABF è stata emanata prima della disciplina sulla mediazione, il legislatore semplicemente non ha voluto eliminare un sistema alternativo di risoluzione delle controversie già funzionante e con un elevato grado di tecnicità e professionalità.
Con la mediazione si cerca di comporre la controversia a prescindere da chi ha torto o ragione, si cerca di giungere a una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti, componendo il conflitto ed eliminando gli antagonismi, anche prescindendo dalle rispettive posizioni iniziali, nel procedimento davanti all’ABF si “decide” si distribuiscono torti e ragioni, secondo diritto e rispettando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Rappresentano un ostacolo, al riconoscimento dell’effettiva alternatività tra i due sistemi, le limitazioni contemplate nella normativa, sia di tipo soggettivo essendo il ricorso esperibile solo dal cliente non anche dall’intermediario, sia di tipo oggettivo, ad esempio la somma oggetto di contestazione non può eccedere i 100milaeuro, il ricorso non può avere ad oggetto controversie relative a beni materiali.
Ulteriori differenze, sono riscontrabili nel procedimento, scandito da regole proprie e diverse, rispetto a quelle contenute nel d.lgs. 28/2010, differenze non trascurabili riguardano il prodotto ultimo del procedimento, la “decisione” se proviene dall’ABF, la “conciliazione” se proviene dal mediatore, non di mera natura terminologica.
Non c’è una decisone con effetti vincolanti per le parti, non c’è una statuizione che modifichi la sfera giuridica dei soggetti interessati, né tale decisione si pone come obbligo in senso tecnico per l’intermediario, il quale vedrà sanzionata la sua inadempienza con la pubblicizzazione della stessa.
Diverse sono le posizioni in dottrina, chi assimila la “decisione” del collegio a un parere pro veritate(20), chi la assimila alla decisione che viene resa a conclusione del procedimento di ENE(21), altri ancora ritengono che risolva autoritativamente la controversia(22).
(20) Ruperto, L’Arbitro bancario finanziario in Banca Borsa e titoli di credito
2010, assimila la decisione del collegio a un “parere pro veritate” pag 335.
(21) Consolo ‐ Stella, Il funzionamento dell’ABF nel sistema delle ADR in
Analisi Giuridica dell’Economia 1/2011 assimila l’ABF all’Early Neutral Evaluation.
(22) In dottrina concordano sulla natura autoritativa della decisione
Guccione, Russo, L’Arbitro Bancario Finanziario, in Le nuove leggi civili commentate, 2010, 475; il quale ritiene che stante la possibilità riconosciuta al soggetto di ricorrere al collegio anche quando il rapporto è cessato, argomenta che “il compito che il sistema è chiamato a svolgere sarà quello di fornire una soluzione autoritativa della controversia , non essendo in questo caso prospettabile una mediazione degli interessi in vista della prosecuzione di un rapporto inesistente” .
Su ciascuna di esse ci si soffermerà in seguito, quando esamineremo la natura della decisione, oggetto di acceso dibattito in dottrina.
Tutto ciò detto per mettere in luce, in maniera non esaustiva, le differenze tra i due sistemi e sottolineare la maggiore flessibilità della mediazione, laddove non sono previsti limiti per quanto riguarda i legittimati attivi, di valore e di oggetto della controversia.
La stessa tesi della natura autoritativa della decisione, sembra sostenuta anche da Capriglione, in La giustizia nei rapporti bancari e finanziari .La prospettiva dell’ADR in Banca Borsa e titoli di credito 2010,261, dove parla di “funzione decisoria” dei collegi e esprime i suoi dubbi circa l’utilizzo dell’attività dell’ABF per “scopi diversi e ulteriori”rispetto a quelli per cui nasce questo organismo .
Guizzi, Chi ha paura dell’ABF? in Banca Borsa e titoli di credito,2010, 665, Qui sottolinea alcuni aspetti procedurali del nuovo istituto che ne mettono in evidenza la natura decisoria e paragiurisdizionale, come la presenza di un contraddittorio effettivo e la decisone pronunciata secondo diritto.
Capobianco, Mediazione obbligatoria e Arbitro Bancario Finanziario in Contratto e impresa Europa 1/2011, 135, sottolinea il carattere latamente decisorio del procedimento.
Anche Capobianco esclude la natura arbitrale del procedimento, quella conciliativa, parla di “creatura ibrida”, è indotto a ciò da alcune elementi: a) la qualificabilità tra le ADR di tipo aggiudicativo non riconducibili all’arbitrato; b) non è escludibile che la decisione del collegio possa assumere rilievo come atto con cui si risolve autonomamente la controversia quando le parti la fanno propria; c) l’attitudine che ha la decisione del collegio ad andare oltre la legge i regolamenti e i codici di condotta sulla base dei quali deve essere adottata, in quanto l’art 5 Del CICR prevede che la stessa possa contenere “indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti”.
Come detto, l’art 128‐bis è una norma che delega alle fonti secondarie la disciplina dei sistemi di risoluzione, fissando solo alcuni requisiti imprescindibili, quanto agli organi e alle procedure.
Il CICR ha dettato la normativa generale, la Banca d’Italia la normativa di dettaglio, di un “unico” sistema denominato ABF, nel rispetto dei principi enunciati nella raccomandazione 98/257 CE del 1998 (23).
(23) QUADRI, L’arbitrato bancario finanziario Nel quadro dei sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie, in NGCC 2010,308 esamina quelle che sono le caratteristiche del nuovo sistema introdotto con l’art 128‐bis, quelle che dovrebbero caratterizzare ogni meccanismo di ADR, tale da potere essere idoneo a svolgere la propria funzione in “un utile rapporto di complementarietà con la giustizia ordinaria”.
Le caratteristiche di questo nuovo sistema rispettano quelli che sono i principi enunciati nella raccomandazione 98/257/ce del 30/3/1998, tra essi l’imparzialità e rappresentatività dell’organo decidente il legislatore secondario ha infatti optato per un organo collegiale distribuito su tutto il territorio nazionale, la composizione dei collegi è “a geometria variabile” varia a seconda del tipo di rapporto dedotto , seconda della tipologia di clientela, consumatori o altra diversa.
A garanzia dell’imparzialità, i componenti dell’organo decidente vengono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità integrità e indipendenza, è pertanto esclusa la nomina di soggetti che ricoprono incarichi politici o abbiano avuto negli ultimi due anni rapporto di lavoro con gli intermediari, associazioni rappresentative degli intermediari o dei consumatori, o altra categoria di clienti.
Infine l’economicità e la rapidità della soluzione della controversia. L’economicità è assicurata dalla gratuità del ricorso, è previsto il versamento di un contributo a carico del cliente di soli 20euro rimborsabili in caso di esito del ricorso a suo favore, per quanto concerne la durata del procedimento il collegio dovrà pronunciarsi in tempo di 60gg ciò al fine di non comprimere il
Così nell’art. 1 del. CICR è contenuta la definizione di
“cliente”, “controversia”, “intermediari”, “sistema di
risoluzione stragiudiziale delle controversie”
quest’ultimo così definito: “L’insieme formato dall’organo decidente composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia dal procedimento e dalle relative strutture organizzative”.
In conformità a quanto previsto nella delibera CICR artt. 2 e 3 la Banca d’Italia ha optato per un organismo articolato in tre collegi territoriali, con sedi a Milano, Roma, Napoli la competenza di ciascuno è determinata in base al domicilio del ricorrente. diritto del cliente in caso di esito per lui non soddisfacente di potere ricorrere ad altre soluzioni contemplate dal nostro ordinamento.
CAPITOLO SECONDO
STRUTTURA DELL’ORGANO Sommario: 2.1 L’organo giudicante. – 2.2 Collegio di coordinamento. ‐ 2.3 La segreteria tecnica. – 2.4 Adesione al sistema 2.1 L’organo giudicante L’organo giudicante è così composto:a) il presidente e due membri scelti dalla Banca d’Italia;
b) un membro designato dalle associazioni degli intermediari;
c) un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti.
La composizione dell’organo deve essere tale da garantire l’imparzialità e la rappresentatività come richiesto dalla norma, in particolare per i membri di cui alle lettere b e c, la composizione dell’organo non è prestabilita rigidamente ma verrà determinata in funzione della tipologia di intermediario, dell’oggetto della controversia, della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso.
Per quanto riguarda il membro di cui alla lettera b, (rappresentante degli intermediari) la designazione è fatta dagli organismi associativi che possiedano i requisiti di ampia diffusione territoriale e adeguata rappresentatività degli intermediari, la Banca d’Italia verifica su richiesta
degli stessi, se abbiano i requisiti per partecipare alla designazione. Per quanto riguarda il componente di cui alla lettera c (rappresentante dei clienti) la designazione viene fatta: per i consumatori dal CNCU, (consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) per le altre categorie di clienti, dalle associazioni di categoria, che a livello nazionale raccolgano un numero di clienti significativo su tutto il territorio nazionale e abbiano svolto attività continuativa negli ultimi tre anni(24).
Le modalità di designazione, sono uguali, sia per i componenti effettivi, che per i supplenti, così anche le modalità di nomina a cui provvede la Banca d’Italia con proprio provvedimento, dopo aver accertato la sussistenza in capo ai designati dei requisiti di professionalità, esperienza, indipendenza, integrità.
I componenti dell’organo durano in carica tre anni, il presidente cinque anni, il mandato è rinnovabile solo una volta.
Le disposizioni della Banca d’Italia Sez. III, par. 3, elenca dettagliatamente i requisiti necessari per essere nominati e quali condizioni ne escludono la nomina.
(24) Vedi Disp. Banca d’Italia Sez. III Organo decidente, par 2 nomina e
composizione.
L’organo decidente(25) è ciascuno dei tre collegi in cui questo è articolato, è regolarmente costituito con la presenza di tutti i cinque componenti, eventuali impedimenti devono essere comunicati alla segreteria la quale provvede a nominare il sostituto, cosi anche nel caso di conflitto di interessi rispetto alle parti o alla questione oggetto di controversia.
Il presidente approva il calendario delle riunioni, predisposto dalla Segreteria Tecnica, si assicura che la composizione dell’organo sia adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nella controversia, verifica che siano presenti i membri nominati dalle associazioni dei clienti e degli intermediari.
Le decisioni sono adottate a maggioranza, il presidente coordina i lavori, accerta i risultati delle votazioni, sottoscrive la decisione.
Nello svolgimento del proprio operato, i membri del collegio si attengono al Regolamento dell’organo e al Codice deontologico(26) predisposti dalla Banca d’Italia. (25) Vedi Disp. Banca d’Italia Sez. III Organo decidente, par 3 Requisiti. (26) Il regolamento per il funzionamento dell’organo decidente dell’ABF, è
stato emanato il 14/ottobre/2009 dalla Banca d’Italia . disciplina il funzionamento e l’organizzazione dei collegi. Il regolamento s’ispira ai criteri di semplificazione, d’informatizzazione delle procedure e di digitalizzazione dei documenti.
2.2 Collegio di coordinamento
Il collegio di coordinamento è una composizione particolare dell’ABF, al quale si ricorre alla presenza di questioni di particolare importanza o quando la decisione di una controversia abbia dato luogo o possa dare luogo a orientamenti, non uniformi, in tali casi il collegio adito rimette la decisione della controversia al collegio di coordinamento, il quale svolge una funzione nomofilattica.
Il collegio di coordinamento è composto dai presidenti dei tre collegi in cui si articola l’ABF, da un membro designato dagli intermediari e uno dalle associazioni rappresentative dei clienti appartenenti ai singoli collegi(27).
Al Collegio di coordinamento si applicano le norme generali contenute nelle Disp. Banca d’Italia salvo quanto specificamente dettato per esso, quindi quelle relative al funzionamento dell’organo, quelle sull’adozione delle decisioni ed effetti delle medesime.
L’attività di Segreteria Tecnica è svolta, dalla segreteria del collegio competente territorialmente per il ricorso, in caso di pluralità di ricorsi sarà individuata dalla struttura centrale di coordinamento.
L’istituzione di un collegio di coordinamento è importante perché garantisce un orientamento uniforme nelle decisioni delle controversie, evitando che controversie uguali o questioni di particolare importanza
possano essere decise in maniera diversa dai tre collegi operanti sul territorio nazionale.
Le Disp. Banca d’Italia statuiscono che qualora il singolo collegio intenda discostarsi dalla decisione resa dal collegio di coordinamento, debbano essere indicate in motivazione le ragioni che impongono per il caso specifico una soluzione differente.
2.3 La segreteria tecnica
La Del. CICR all’art. 2, comma 3, stabilisce che l’attività di segreteria tecnica per l’organo decidente è svolta dalla Banca d’Italia, in proprie strutture e tramite propri dipendenti.
Le tre Segreterie tecniche, sono coordinate da un’apposita struttura istituita presso l’amministrazione centrale della Banca d’Italia, la quale cura il buon funzionamento del sistema in particolare provvede(28):
alle attività connesse con la nomina, la revoca, la decadenza dei membri del collegio;
offre supporto specialistico alle segreterie tecniche, anche con riferimento a questioni inerenti all’applicazione delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia;
(28) Vedi Disp. Banca d’Italia Sez. IV Segreteria tecnica par. I