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Il reclamo al magistrato di sorveglianza

3.2. Il nuovo reclamo giurisdizionale

3.2.4. La fase decisoria

Il magistrato di sorveglianza decide sul reclamo tramite ordinanza. Per quanto concerne il contenuto della decisione, è stato previsto un distinguo tra il reclamo che ha ad oggetto un procedimento disciplinare, ed il reclamo che ha, invece, ad oggetto la rimozione del pregiudizio, grave e attuale, ad un diritto del detenuto proveniente dal mancato rispetto di una norma della legge penitenziaria o del regolamento. Nel primo caso il magistrato di sorveglianza, se accoglie il reclamo, <<dispone l’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare >> . Si è 221

previsto l’annullamento dell’atto, anziché la disapplicazione, visto che l’impugnativa disciplinare può essere eguagliata ad un ricorso amministrativo contro un atto della pubblica amministrazione. Il reclamo disciplinare può comportare quindi un effetto demolitorio sull’atto posto in essere dall’amministrazione penitenziaria. Non è stata prevista la possibilità di modificare la sanzione disciplinare, ma solo quella di procedere con l’annullamento, perché si è voluto evitare una forte ingerenza nell’esercizio del potere disciplinare dell’amministrazione penitenziaria, alla quale viene lasciata la libertà di scelta di irrogare un’altra sanzione, adeguandosi al magistrato di

Art. 69, comma VI, lett. a, ord. penit. 221

sorveglianza . Novità molto incisiva, che si aggiunge all’esplicita 222

estensione della tutela giurisdizionale, fino alla precedente riforma prevista solo per i profili di legittimità, anche al merito della decisione disciplinare (anche se solo limitamenti alle due sanzioni più gravi). Fortemente condivisibile quest’ultima scelta del legislatore (di attribuire al giudice il sindacato di merito avverso determinati provvedimenti), visto che ci troviamo davanti ad atti che possono incidere fortemente sui diritti della persona restringendo ed incidendo ulteriormente la libertà personale, e che possono comportare riflessi negativi sul trattamento rieducativo (ad esempio possono incidere sulla possibilità di usufruire di permessi premio).

3.2.5. Le impugnazioni

Viene ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso della decisione stessa. La novella riforma prevede, dunque, un secondo grado di merito, aspetto anomalo nell’ambito dell’ordinamento

Questo quadro consente si di evitare un forte ingerenza dal magistrato di 222

sorveglianza nell’esercizio del potere disciplinare, ma lascia scoperti quei casi in cui il giudice ritiene corretta l’insolazione disciplinare ma eccessiva la relativa sanzione inflitta. L’unico rimedio potrebbe essere l’indicazione da parte del giudice, nella motivazione dell’ordinanza che accoglie il reclamo, che la sanzione era troppo esagerata rispetto all’infrazione commessa dal reclamante, così da permettere all’amministrazione di provvedere eventualmente adeguandosi alla decisione del giudice irrogando una sanzione meno grave. FIORENTIN, Decreto svuotacarceri, Milano, 2014.

penitenziario, visto che il reclamo davanti al tribunale di sorveglianza è previsto soltanto nei procedimenti a c.d. contraddittorio differito, cioè avverso i provvedimenti emessi dal giudice de plano ,senza la presenza delle parti, in cui viene consentita solo successivamente la riespansione del contraddittorio per mere esigenze di economia processuale. Potrebbe anche essere che il secondo grado di merito nella materia in esame, sarebbe volto a sottolineare il prevalere sistematico di una “giurisdizione sui diritti” rispetto alla “giurisdizione sulla rieducazione”, a conferma di quell’indirizzo attuale, secondo cui la completa tutela giurisdizionale è assicurata soltanto al diritto del singolo al fine che il potere punitivo venga esercitato entro i limiti della legalità, mentre tale tutela non copre il diritto del condannato ad una pena finalisticamente orientata al recupero, cioè al diritto alla rieducazione. Il procedimento di reclamo di fronte al tribunale di sorveglianza, nel silenzio della legge, viene trattato con le forme del procedimento di sorveglianza partecipato . Avverso la decisione del 223

tribunale di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione <<per violazione di legge>>. La giurisprudenza aveva già previsto la ricorribilità per Cassazione avverso le decisioni in materia di reclamo

ex art. 14-ter ord. penit. delle ordinanze emesse ai sensi degli arti. 45

Artt. 666 e 678, comma I, c.p.p. 223

e 69 ord. penit. Ciononostante la giurisprudenza era di tutt’altro avviso quando non fossero in gioco “i diritti soggettivi” . La nuova 224

disposizione ha eliminato ogni dubbio, prevedendo la ricorribilità 225

per Cassazione di ogni decisione emessa dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo ai sensi dell’art. 35-bis ord. Il termine per poter proporre ricorso in cassazione avverso la decisione del tribunale di sorveglianza sul reclamo è quello di quindi giorni 226

e non quello, molto breve, di dieci giorni, previsto dall’art. 71-ter ord. penit. Il termine per impugnare è apparso ingiusto, secondo alcuni, per l’evidente riduzione dei tempi concessi alle parti per esperire le proprie difese, infatti, sia l’amministrazione penitenziaria potrà trovarsi in difficoltà nel gestire i vari ricorsi in cassazione, sia il detenuto interessato avvertirà la difficoltà di approntare le proprie difese in vinculis . 227

Questo rappresentava un contrasto con il disposto esplicito dell’art. 71-ter ord. 224

penit., che ammette la ricorribilità per cassazione di tutti quei provvedimenti emessi in sede giurisdizionale (e cioè nel contraddittorio) dal magistrato di sorveglianza.

Questa disposizione rispetta quanto previsto dall’art. 111, comma VII, Cost., il 225

quale impone la ricorribilità contro i provvedimenti in materia di libertà personale e della stessa misura andrebbero considerati tutti quei provvedimenti amministrativi che incidono sulla sfera giuridica del detenuto durante l’intero corso dell’esecuzione di una pena detentiva, in quanto parte integrante della sanzione penale.

Il termine di quindici giorni viene previsto dall’art. 585, comma I, lett. a c.p.p. 226

FIORENTIN, Decreto svuotacarceri, Milano, 2014. 227

3.2.6. L’effettività del provvedimento e il giudizio di