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Il procedimento: la fase introduttiva

Il reclamo al magistrato di sorveglianza

3.2. Il nuovo reclamo giurisdizionale

3.2.2. Il procedimento: la fase introduttiva

La nuova normativa stabilisce che il reclamo giurisdizionale venga trattato tramite lo schema procedimentale previsto, per il procedimento di sorveglianza, dagli artt. 666 e 678 c.p.p, questa tipologia procedimentale scelta è quella più garantita e con il più elevato tasso di giurisdizionalità tra i vari moduli procedimentali previsti nelle materie che vengono affidate alla magistratura di

Tale pronuncia si presuppone abbia portato a porre le basi per un intervento 194

sorveglianza. Il procedimento relativo ai reclami previsti dall’art. 69, comma VI, si svolge tramite le norme che vanno a disciplinare il procedimento di sorveglianza. Nonostante, il legislatore penitenziario effettua un richiamo esplicito all’art. 678 c.p.p, difettano nella procedura in esame alcuni elementi che caratterizzano quel procedimento, cioè: il potere di avvio ex officio, la mancanza di un rapporto antagonistico tra le parti e la configurazione elastica del giudicato. L’assenza di poteri di installazioni del rito in capo al giudice e al pubblico ministero rappresenta una caratteristica implicita nella natura di reclamo (inteso come “doglianza”) dell’atto introduttivo. Una disposizione dettagliata prevede poi le ipotesi di inammissibilità, le quali sembrerebbero limitate ai casi di <<manifesta inammissibilità della richiesta ai sensi dell’art. 666, comma II, del codice di procedura penale >>, dove nel 195

procedimento disciplinare si prevede che l’inammissibilità venga dichiarata nell’ipotesi di richiesta <<manifestamente infondata>> ovvero nel caso di <<mera riproposizione di un richiesta già

Art. 666, comma II, c.p.p. <<Se la richiesta appare manifestamente infondata 195

per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione >>.

rigettata>> . La manifesta infondatezza del reclamo può 196

riallacciarsi, infatti, sia alla mancanza di taluna delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge (es. l’osservanza del termine decadenziale per la proposizione del reclamo in ambito disciplinare), sia alla manifesta insussistenza delle condizioni di merito previste dalla legge stessa per l’accoglimento del reclamo. Prendiamo ad esempio l’ipotesi in cui vengono esclusi i motivi di merito nel caso di irrogazione di una sanzione disciplinare diversa da quella previste all’art. 69, comma I, nn. 4 e 5, ord. penit., per i quali l’art. 69, comma VI, lett. a, ord. penit., prevede il mero controllo di legittimità . Il legislatore non ha previsto nessuna prescrizione in 197

merito alla formalità, ai tempi (ad eccezione per l’ipotesi di reclamo giurisdizionale) e al contenuto degli atti di avvio del procedimento, per i quali viene applicato il principio della libertà delle forme, permettendo di conseguenza l’ammissibilità di istanza formulate anche oralmente in udienza. Ciononostante, l’atto introduttivo del reclamo deve possedere i caratteri propri della domanda giudiziale

La dottrina ritiene legittima la tesi per cui la novella disciplina si limiterebbe a 196

richiamare le stesse ipotesi previste dal codice di procedura penale, ma altrettanto accettabile sembrerebbe risultare la tesi secondo cui il nuovo riferimento sarebbe limitato alla manifesta infondatezza dell’istanza e non, quindi, alla mera riproposizione della medesima. Accettando quest’ultima lettura ,sembrerebbe che la stessa pare implicare che la declaratoria di inammissibilità dovrà essere pronunciata riferendosi a tutti i casi in cui risulti l’infondatezza manifesta delle condizioni di legge ( relative all’ammissibilità o al merito stabilite dalla legge). FIORENTIN, Decreto svuotacarceri, Milano, 2014, pag. 49.

FIORENTIN, Decreto svuotacarceri, Milano, 2014, pag. 49. 197

nelle sue <<componenti essenziali di petitum e causa petendi >> . 198

Questa carenza contenutistica dell’atto introduttivo potrebbe nascere dal fatto che all’interno del procedimento di sorveglianza spetta al giudice acquisire la documentazione indispensabile per la decisone, o dalla considerazione che il reclamante può non essere in grado di fornire elementi probatori a conforto della richiesta, potendo solo limitarsi a fornire solo generico proposizioni assertive . Resta il 199

fatto che il reclamo dovrà avere una esplicitazione, sia anche generica, delle ragioni poste a sostegno della domanda . Per quanto 200

concerne il reclamo avverso ai provvedimenti disciplinari al II comma, dell’art. in esame,viene indicato il termine di dieci giorni che decorre dalla comunicazione del provvedimento disciplinare , 201

analogo termine era stato già previsto dal combinato disposto degli artt. 69, comma VI, e 14-ter ord. penit. Una differenza 202

significativa si coglie nella disciplina degli avvisi dell’udienza: differentemente da quanto previsto dall’art. 666, comma III, c.p.p.

Cassazione 26-6-01, Berardinetti, 219942. 198

GIOSTRA, Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale, Milano, 199

2009, pag. 275.

I presupposti processuali dell’istanza, possono annoverarsi alla categoria delle 200

cause generali di inammissibilità: l’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza; il difetto di legittimazione dell’istante; la rinuncia dell’istanza; la contemporanea pendenza di un altro procedimento di stesso contenuto.

Art. 81, comma VII, reg. esec. 201

Il reclamo avverso il provvedimento che dispone la sorveglianza particolare 202

continua ad essere regolato dall’art. 14-ter ord. penit., rimasto in vigore inspiegabilmente anche dopo l’introduzione del nuovo reclamo giurisdizionale.

(secondo cui il giudice deve dare avviso dell’udienza alle parti e ai difensori), viene previsto che il magistrato di sorveglianza faccia <<dare avviso anche all’amministrazione interessata >> . Questa 203 204

specificazione è volta ad introdurre un avviso aggiuntivo all’amministrazione, controparte del detenuto, considerando quell’antagonismo processuali insito nella stessa natura del procedimento di reclamo che, sia in materia disciplinare, sia in materia di violazioni di diritti, vede l’amministrazione necessariamente come parte, di conseguenza portatrice di un interesse contrapposto rispetto al detenuto. L’avviso, differentemente dal procedimento di reclamo ex art. 14-ter (dove l’amministrazione penitenziaria può presentare solo memorie), rende la partecipazione diretta dell’amministrazione nel giudizio di qualità di parte, in modo tale da essere messa nelle condizioni di esporre le sue osservazioni comparendo in udienza, ovvero, se non ritiene di comparire, trasmettendo osservazioni richieste presso la cancelleria del

La nuova disciplina solleva una questione di natura processuale in relazione ad 203

una corretta interpretazione del disposto normativo, dove è prescritta la notificazione dell’avviso di udienza <<all’ amministrazione interessata>>. Il dubbio si pone nel momento in cui non viene indicato a quale articolazione amministrativa l’avviso vada notificato . Le prime prassi operative sembrano orientarsi prevedendo di disporre una sola notifica alla direzione penitenziaria qualora il reclamo attenga ai profili interni all’istituto penitenziario ( ad es. nel caso di un reclamo avverso una sanzione disciplinare); ovvero un doppia notifica, alla direzione penitenziaria e al DAP, nel caso in cui la doglianza involga competenza ulteriori rispetto a quelle della direzione dello stabilimento di detenzione ( ad es. nel caso di reclami per il sovraffollamento). Allorché si controverta di violazioni di diritti attinenti alla salute dei detenuti, nella prassi, si procede con doppia notifica: sia all’ ASL territorialmente competente, sia alla direzione penitenziaria.

Art. 35-bis, comma I, ultima parte, ord. penit. 204

magistrato fino a cinque giorni prima dell’udienza . La 205

disposizione in esame, che potrebbe apparire ridondante, considerato che già la disciplina generale del procedimento di sorveglianza prevede la notifica dell’avviso di udienza alle parte e ai difensori, ha come scopo quello di sottolineare l’importanza della presenza davanti al magistrato di sorveglianza dell’amministrazione interessata, e soprattutto, stimolare una partecipazione effettiva al giudizio, attraverso la comparazione o il contraddittorio cartolare. Importante novità, rispetto al procedimento di reclamo previsto dall’art. 14-ter ord. penit., riguarda la partecipazione del detenuto che presenta reclamo, il quale, ai sensi della nuova disciplina processuale può comparire personalmente in udienza. Il rinvio all’art. 666 c.p.p. ripropone i numerosi dubbi di legittimità costituzionale, derivanti dalla disciplina che consente la partecipazione all’udienza del detenuto solo se ristretto in un luogo posto nella circoscrizione del giudice : infatti, risulta chiara la menomazione del diritto di difesa 206

degli interessati detenuti o internati fuori dalla circoscrizione del giudice, nonché la disparità rispetto agli interessati liberi o detenuti dell’anzidetta circoscrizione. Tale disparità intercorre anche tra 207

Art. 666, comma III, c.p.p. 205

Art. 666, comma IV, c.p.p. 206

Questa disparità di trattamento è maggiormente evidente con la nuova 207

normativa, visto che è consentita la partecipazione dell’amministrazione interessata.

una parte, identificata con l’amministrazione interessata, che può comparire personalmente e l’altra parte, il reclamante, che pur assistito da un difensore obbligatoriamente presente, ha il diritto di comparire personalmente solo se detenuto nella circoscrizione del giudice che procede . Designato eventualmente il difensore 208

d’ufficio, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza in camera di consiglio (art. 666, comma III, c.p.p.) senza essere tenuto al rispetto di vincoli cronologici (differentemente da quanto previsto dall’art. 14-ter ord. penit.). La data di fissazione dell’udienza viene notificata alle parti ( reclamante, amministrazione interessata, p.m.), almeno dieci giorni primi della data predetta. La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza all’amministrazione penitenziaria va eseguita direttamente nei confronti dell’amministrazione stessa e quindi non presso l’ufficio distrettuale dell’Avvocatura dello Stato . 209

L’amministrazione penitenziaria viene citata in persona del ministro

pro-tempore nei casi in cui si controverta di diritti la cui lesione

La distonia, pur non pregiudicando la necessaria parità delle armi, visto che le 208

parti sono entrambe rappresentate, va ad incidere tuttavia sull’effettivo esercizio di difesa e, anche, sulla completezza dell’apparato cognitivo messo disposizione della magistrato di sorveglianza.

La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza non si esegue presso l’ufficio 209

distrettuale dell’Avvocatura dello Stato poiché la disposizione dell’art. r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 non si applica ai procedimenti penali. In questo senso il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, 25-6-2014: secondo il quale il procedimento dell’art. 35-bis ord. penit. rappresenta pienamente un procedimento penale poiché, essendo rivolto alla tutela dei detenuti <<non contro qualsiasi lesione di diritti a loro riconosciuti, ma solo contro la lesione conseguente alla violazione delle norme che regolano l’esecuzione della pena>>, attiene chiaramente all’esecuzione penale.

viene ricondotta ad un atto, ad un’omissione o ad un comportamento posto in essere dall’amministrazione stessa . Diversamente, nel 210

caso di reclamo disciplinare, venendo già identificato ex lege in maniera specifica l’oggetto del decidere, posto che il ricorso è diretto avverso un atto riconducibile esclusivamente ad un organo interno al carcere (direttore o consiglio di disciplina), si deve dedurre che, senza possibilità di apprezzamento discrezionale da parte del magistrato di sorveglianza, l’amministrazione debba essere citata in persona dell’istituto medesimo che funzionalmente la rappresenta. 211