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La normativa D.L 179/2012

CAPITOLO 2 Il Crowdfunding

3.1 La normativa D.L 179/2012

L’importanza del crowdfunding e le possibilità che offre sono state ampiamente descritte ed analizzate nel precedente capitolo. In questo vogliamo dare un inquadramento normativo del fenomeno. Perché è necessario regolamentarlo non è di difficile interpretazione, soprattutto quando si parla di equity crowdfunding, in esso infatti è presente il rischio che si assume l’investitore nel sostenere una campagna. Le autorità dei diversi paesi negli ultimi anni stanno cercando di definire e regolamentare questo tipo di mezzo finanziario, facilitando da una parte l’ingresso nel mercato per le piccole e medie imprese, dall’altro tutelando i sostenitori. I parametri che definiscono se un investitore sia tutelato o meno sono dati da due condizioni: la trasparenza informativa e l’approccio del “merit- review”. La prima obbliga gli attori che lavorano nel mercato a divulgare tutte le informazioni, affinché l’investitore possa essere a conoscenza ed aver un quadro generale del proprio investimento. La seconda condizione è la tutela degli investitori con un controllo più ferreo da parte del legislatore, che valuterà la qualità dello strumento finanziario. (Marianne, 1993). Date queste premesse, le autorità hanno provato a regolamentare il settore; in Italia la prima legge è stata emanata nel 2012 seguita dal regolamento della Consob.

Un altro motivo che ha spinto all’emanazione di un regolamento è stata la crisi nel 2008 che ha arrestato l’attività economica ed industriale nel nostro paese. Il crowdfunding è stata una delle chiavi di svolta per rilanciare la crescita dell’economia, favorendo un’alternativa ai mezzi tradizionali. Il governo Monti ha creato una task force per approfondire il nuovo fenomeno e far sì che si creasse un ambiente favorevole alla crescita delle start up. (Mirra, 2014)

L’Italia è stato il primo Paese a capire l’importanza del fenomeno e a dotarsi di una normativa che è stata d’esempio per gli altri paesi, vantando il primato di “first mover” con gli USA e le altre nazioni. La legislazione sull’equity crowdfunding si può trovare nel “Decreto Crescita 2.0” detto anche “Decreto Sviluppo bis” approvato e successivamente convertito in legge il 17 dicembre 2012.

Il decreto ha disciplinato in materia di start up innovativa, introducendo nel Testo Unico della Finanze (TUF) modifiche all’ art.50 quinquies “gestione di portali per la raccolta di capitale per le start up innovative” e art.100 ter “offerte attraverso portali per la raccolta di capitali”. Inoltre ha delegato la Consob a disciplinare il fenomeno, tutelando gli investitori non professionali e di vigilare sull’operato delle piattaforme. Il 26 giugno 2013 viene emanato il “Regolamento

sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line”

3.1.1 La Legge 211/2012

Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del D.L. 179/201227. Il decreto 2.0 è composto da 10 sezioni e 39 articoli. La sezione riguardante il crowdfunding è la nona "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese Start-up innovative" con lo scopo di “contribuire allo sviluppo di nuova

cultura imprenditoriale e alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all’innovazione”, ma anche “promuovere maggiore mobilità sociale” e “attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero”. Gli articoli di riferimento sono

dal 25 al 32. Saranno analizzati nello specifico gli articoli 25 e 30.

27

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245.

Art.25

L’articolo si propone di chiarire e definire le caratteristiche che deve possedere una start up innovativa costituita in forma di società di capitali:

a) le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

b) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;

c) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi28;

d) la società deve essere residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia29. e) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

f) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

g) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

h) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

l) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti per essere considerata innovativa:

almeno il 15%30 delle spese sono di Ricerca & Sviluppo, escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili;

28

Requisito modificato dal Decreto Legge n.3/2015; in precedenza era previsto che «la società

doveva essere costituita e operare da non più di 48 mesi».

29

Requisito modificato dal Decreto Legge n.3/2015; la presente lettera ha sostituito la dicitura «la società ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia

almeno un terzo della forza lavoro è composto da personale in possesso di un titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera oppure da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni o se almeno due terzi del team è composto da persone in possesso di laurea magistrale;

è proprietaria o depositaria o licenziataria di un brevetto o se è titolare di un programma per elaboratore originario registrato. (AA.VV, 2012)

Oltre a definire la start up innovativa l’art.25 del Decreto fornisce anche le definizioni di start-up a vocazione sociale e di incubatore certificato, rispettivamente ai commi 4 e 5:

- la “start-up a vocazione sociale” opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale, quale l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria l’istruzione e la formazione, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

- l’“incubatore certificato” è una società di capitali che aiuta le start up nella crescita e sviluppo essendo in possesso di requisiti specifici riguardanti i locali, il management e le attrezzature. La legge punta a individuare e valorizzare le strutture che offrono realmente ed efficacemente servizi di incubazione.

A livello generale, gli incubatori certificati possono essere considerati come una categoria privilegiata di supporter del crowdfunding, essendo i migliori deputati a sostenere la capitalizzazione delle start-up tramite internet. Più nel dettaglio, gli incubatori certificati non sono altro che imprese che offrono, anche in modo non esclusivo, servizi per sostenere la nascita o lo sviluppo di start-up innovative e che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013. (Dagnino, 2014)

“Esistono incubatori e acceleratori specializzati che puntano a diventare poli di

eccellenza settoriali o rispetto ad alcune categorie di prodotti specifici, così come incubatori non specializzati che puntano sul concetto di crossfertilization, così come mere strutture che offrono servizi tecnici o logistici”.(Lerro, 2013)

30

Requisito modificato dal Decreto Legge n.76/2013; in precedenza era prevista una percentuale pari o superiore al 20%.

L’articolo 25 al comma 13 specifica la prassi per le start up innovative e gli incubatori certificati per l’iscrizione obbligatoria alla sezione speciale del Registro delle Imprese, per poter beneficiare della disciplina appena descritta; L’iter consiste nel dichiarare alcune informazioni che elenchino le strutture disponibili, le esperienze del personale e le collaborazioni coi centri di ricerca.

Art.30

In particolare l’art. 30 entra nello specifico della “Raccolta di capitali di rischio

tramite portali on-line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative”.

Il primo comma del suddetto articolo prevede l’inserimento dei commi 5-novies e 5-decies all’art 1 del Testo Unico della Finanza con lo scopo di dare una definizione dei portali di raccolta di capitali. “una piattaforma online che abbia

come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale”.

Il secondo comma dispone l’introduzione della “Gestione di portali per la

raccolta di capitali per le start-up innovative” esso viene inserito all’interno

dell’art.50-quinques, nel quale definisce il gestore “colui che esercita

professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative” e stabilisce che l’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche o imprese di investimento”. Con questo articolo il legislatore ha voluto

specificare i poteri attribuiti alla Consob in materia di vigilanza.

Il comma terzo prevede l’introduzione nel TUF dell’art. 100-ter, “Offerte

attraverso portali per la raccolta di capitali nel TUF”, infatti “la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale

inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera c”. L’oggetto dell’offerta sarà un prodotto finanziario con ammontare

inferiore a 5 milioni di Euro, ovvero quanto decretato dalla Consob nel art. 34. Se la raccolta sarà indirizza al capitale di una start up innovativa tramite un portale on line, allora sarà sottoposta alla disciplina della Consob in materia di raccolta di capitali da parte di start up.

L’articolo 30 conclude elencando le sanzioni amministrative pecuniari per quanto riguarda i gestori dei portali, inclusi nella categoria di intermediari finanziari e ai commi 6-7-8, illustrando le agevolazioni per le start up e con la possibilità di richiedere il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese31.

Affermare che questa sia la legge per regolamentare il crowdfunding non è del tutto corretto, in quanto essa vuole agire ad ampio raggio, analizzando anche il fenomeno, favorendo le PMI e le start up innovative in relazione al modello

equity based.