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Il regolamento Consob

CAPITOLO 2 Il Crowdfunding

3.2 Il regolamento Consob

A seguito della delega legislativa articoli 50-quinques e 100-ter della Legge n.221 che la Consob assume il potere di regolamentare la gestione dei portali e le modalità di offerta al pubblico tramite essi.

Il 26 giugno 2013 la Consob emana il "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line.

Tutti i portatori di interesse possono pubblicamente accedere e consultare la procedura, dando il proprio contribuito e i propri suggerimenti.

Il regolamento è composto da tre sezioni:

La parte I - Disposizioni Generali - art. 1, 2 e 3. La sezione inizia definendo il

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Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/19996 art. 2, comma 100, lettera a e operativo dal 2000. Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.

portale come una “piattaforma online che ha come finalità esclusiva la

facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte degli offerenti”,

successivamente il gestore come colui che “che esercita professionalmente il

servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per gli offerenti ed è iscritto nell’apposito registro tenuto dalla Consob”.

La parte II - Registro e disciplina dei gestori di portali - art. dal 4 al 23. Questa parte a sua volta si suddivide in 4 titoli che riguardano l’istituzione del registro dei portali, i processi e i requisiti d’accesso, le regole di condotta che i gestori devono rispettare e, infine, i provvedimenti sanzionatori e cautelari.

La parte III - Disciplina delle offerte tramite portali- art. 24 e 25 e dall’Allegato 1, Istruzioni per la presentazione della domanda per l’iscrizione

nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell’annotazione della sezione speciale, dell’Allegato 2, Relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa, e dall’Allegato 3, Informazioni sulla singola offerta.

Il Registro autorizzato dalla legge 221 è suddiviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale.

Nella sezione ordinaria sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob, i quali vengono esaminati e per potersi iscrivere devono essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti TUF e dal Regolamento Consob:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio italiano;

c) oggetto sociale di gestore di portali;

d) presentazione di una relazione sull'attività di impresa e sulla struttura organizzativa32;

e) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;

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f) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.

Nell’altra sezione, quella speciale, troviamo i cosiddetti "gestori di diritto". Sono le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento, che hanno comunicato alla Consob lo svolgimento della gestione di portali di equity crowdfunding, ma che non rientrano nella precedente categoria. Anch’essi sono sorvegliati dall’organo della Consob.

I gestori dei portali per rimanere tali devono rispettare alcune regole introdotte dal regolamento della Consob:

devono tenere un comportamento di trasparenza, diligenza e correttezza del buon padre di famiglia, cercando di eliminare i conflitti tra i portatori di interesse;

devono rendere le informazioni dell’offerta più chiare possibili e corrette per assicurare trasparenza agli investitori;

sono tenuti ad aggiornare le informazioni sulla piattaforma dando accesso ai dati per almeno dodici mesi dalla chiusura della raccolta e devono essere disponibili nei confronti di chi richiede delle informazioni per un periodo massimo di cinque anni;

non devono formulare raccomandazioni sugli strumenti finanziari;

sono obbligati a specificare i criteri per la selezione delle offerte e le informazioni dell’attività del soggetto emittente e della struttura societaria; gli ordini sono gestiti da enti creditizi come banche o imprese di investimento secondo le disposizioni del TUF e delle discipline MiFID33, tranne per ordini inferiori a 500 o 1.000 euro per le persone fisiche, mentre 500 o 10.000 euro per le persone giuridiche;

33La direttiva MiFID “Markets in Financial Instruments Directive” è la direttiva comunitaria, in vigore dal 01 novembre 2007, che introduce regole uniformi per le prestazione dei servizi di investimento all'interno dell'Unione Europea.

devono tutelare gli investitori e i rischi connessi alle operazioni, predisponendo procedure e controlli per la gestione dei rischi operativi.

A pena di sanzione è il non rispetto dei suddetti obblighi da parte dei gestori dei portali. Infatti il regolamento n. 18592 del 2013 specifica quale sono le sanzioni previste: oltre le sanzioni pecuniari previste dal TUF, la Consob può sospendere le attività per 90 giorni e nel caso in cui le violazioni fossero confermate dopo un accertamento si può prolungare fino a 4 mesi o radiare il gestore dal registro. Le cause di radiazione più comuni sono:

- la raccolta di capitale avviene per conto di società che non sono start up innovative;

- non veridicità delle comunicazioni o trasmissioni documenti;

-mancata comunicazione alle banche o imprese di investimento del recesso degli ordini;

- modulistica contraffatta.

Nell’ultima sezione la Consob regolamenta le modalità di offerta attraverso i portali online. Il gestore per fare ammettere l’offerta nel portale è tenuto a:

- controllare che il crowdfunder abbia nel proprio statuto o atto costitutivo il diritto di recesso o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni;

- garantire che la quota pari al 5% degli strumenti finanziari offerti spetti ad investitori professionali, fondazioni bancarie o incubatori di start up;

- garantire che il diritto di revoca dell’offerta per l’investitore avvenga nel caso in cui ci siano stati cambiamenti radicali nelle condizioni d’offerta.

3.2.1 La nuova regolamentazione Consob

Con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, si approvano le modifiche al regolamento della Consob in materia di equity crowdfunding.

Essa propone di estendere la nozione di "investitori professionali" non solo a quelli di diritto quali, banche, fondi e società con fatturato di 200 milioni, ma anche a quelli su richiesta; questo per venire meglio incontro alle richieste del mercato. Colui che abbia i requisiti fissati da MiFID potrà rientrare nella categoria “investitori professionali su richiesta”.

Le modifiche apportate al regolamento prevedono di risolvere il problema del completamento dell’investimento. Prima era necessario rivolgersi a una banca per poter portare a termine l’investimento, ora invece è possibile farlo online direttamente dalla piattaforma, attraverso strumenti di pagamento che devono essere garantiti e verificati dai gestori dei portali.

“La Legge di Bilancio 2017 estende la possibilità di accesso al meccanismo dell’equity crowdfunding a tutte le PMI, riconosciute tali in base ai parametri dimensionali di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in PMI” (Di Mattia Tencalla,2017) 34

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