Ing. Claudia Bassano
1. La prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento
In un tale contesto inoltre, l’approccio integrato ad azioni di prevenzione e riduzione dell’in-quinamento si basa anche sull’utilizzo delle “migliori tecniche disponibili”, tenendo conto non solo degli aspetti legati alla evoluzione delle tecnologie ma anche di quelli riguardanti l’ana-lisi economica relativamente al rapporto costo-benefici derivante dal loro impiego.
Infine l’impianto viene analizzato nel suo intero “ciclo di vita”, tenendo conto quindi, non so-lo delle attività in corso d’esercizio ma anche di quelle necessarie per il ripristino del “sito” che si presentano alla cessazione della attività produttiva dell’impianto industriale.
1.1 La Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996
Obbiettivo della direttiva è quello di evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre l’in-quinamento da determinati impianti industriali, in maniera integrata ossia basato su un ap-proccio non più settoriale, relativamente alle singole matrici ambientali ma, su un processo di controllo integrato delle diverse tipologie di fonti inquinanti presenti in uno stesso impianto. Per il raggiungimento di tale obiettivo la direttiva introduce una procedura istruttoria innova-tiva che a fronte di disposizioni dettagliate e di prerogainnova-tiva locale e/o nazionale, propone invece una applicazione programmatica della medesima normativa mettendo in risalto la ri-cerca di comuni obbiettivi da raggiungere in sede unica.
Il processo istruttorio alla sua conclusione prevede l’emanazione di un provvedimento defini-tivo nel quale si ha l’unificazione delle attuali disposizioni autorizzatorie, esplicitando in es-so tutte le condizioni necessarie per il raggiungimento del massimo livello possibile di prote-zione dell’ambiente nel suo complesso.
Pertanto in un unico atto autorizzatorio vengono a confluire le risultanze dei pur diversi pro-cessi istruttori con le eventuali prescrizioni correlate in un preciso contesto ambientale le qua-li saranno comunque assoggettate a riesame periodico e se del caso opportunamente ag-giornate.
Si riassumono di seguito i principi e le considerazioni che fondamentalmente hanno ispirato la emanazione della Direttiva 96/61/CE:
• principio di prevenzione dell’inquinamento perseguibile con interventi alla fonte; • rispetto nello sfruttamento delle risorse naturali dell’ormai affermato principio
di chi inquina paga;
• consapevolezza diffusa che approcci distinti nel controllo delle emissioni nel-l’aria, nell’acqua o nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, non ga-rantiscono un sufficiente livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso; ovvero interventi settoriali (acqua, aria, suolo) hanno spesso comportato il tra-sferimento dell’inquinamento da un settore all’altro senza ricavarne un benefi-cio complessivo rilevante;
• necessità di un’azione a livello comunitario atta a modificare, integrare e
comple-1. La prevenzione e la riduzione integrata
dell’inquinamento
tare le normative riguardanti la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento da impianti industriali;
• introduzione del concetto di migliori tecniche disponibili su cui basare aprioriisti-camente i valori limite di emissione, parametri o misure tecniche di esercizio di un impianto;
• incentivazione allo scambio di informazioni a livello comunitario sulle migliori tec-niche disponibili, estendibile anche a livello mondiale;
• libero accesso del pubblico alle informazioni riguardanti la costruzione di un im-pianto o la sua modifica sostanziale, ovvero il suo funzionamento e i sui possibili effetti sull’ambiente;
• importanza degli effetti positivi derivabili dalla costituzione dell’inventario delle principali emissioni e fonti responsabili di inquinamennto industriale a livello co-munitario.
L’approccio alla riduzione integrata dell’inquinamento, si basa come già anticipato in pre-messa, sull’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, tenendo conto oltre che degli aspetti di tipo tecnologico anche delle valutazioni economiche costo-benefici derivanti dall’eventuale impiego di determinate tecnologie; ciò in una visione generale dell’impianto che al termine della sua attività produttiva preveda anche il ripristino del sito nelle condizioni originarie.
1.2 Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n° 372
Il D.Lgs. 372/99, è l’atto normativo di recepimento nazionale della Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996.
Esso disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale de-gli “impianti esistenti”, nonchè le modalità di esercizio dede-gli impianti medesimi.
Con il recepimento della direttiva 61/96/CE, nell’ordinamento comunitario e nazionale, si in-troduce un innovativo strumento autorizzatorio denominato “autorizzazione integrata
am-bientale” sostitutivo di tutti i rispettivi atti autorizzativi di settore.
Le disposizioni del D.Lgs 372/99 si applicano agli “impianti esistenti” così come definiti al punto 4 dell’art.2, - ossia agli impianti in esercizio appartenenti alle categorie di attività in-dustriali comprese nell’allegato I del medesimo D.Lgs. – purché in possesso delle prescritte au-torizzazioni ambientali emesse precedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 372/99, nominalmente fissata al 30 ottobre 1999.
Facendo riferimento alla stessa data del 30 ottobre 1999, e ai termini di applicazione del D.Lgs. 372/99, è naturale definire come “impianti nuovi” quegli impianti che rientrano nel-le categorie dell’Alnel-legato I e per i quali deve essere emesso o è stato emesso un provvedi-mento di autorizzazione successivamente alla data suddetta.
Le modifiche di un impianto, ancorché esistente alla data del 30 ottobre 1999, qualora rite-nute dalla autorità competente in grado di procurare significativi effetti negativi sulla salute e l’ambiente - possono essere assoggettate alle procedure di valutazione d’impatto ambientale al pari degli impianti nuovi, - o più semplicemente ad un aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale.
1.3 Soggetti interessati all’autorizzazione integrata ambientale
Le parti interessate al processo autorizzatorio di una attività rientrante nei termini di applica-zione del D. Lgs. 372/99, sono individuabili in:
• un soggetto pubblico e/o privato denominato “Gestore”, che esercisce un im-pianto rientrante nelle categorie di cui all’Allegato I del DLgs. 372/99; • un soggetto pubblico deputato al rilascio della autorizzazione integrata
am-bientale, denominato “Autorità Competente”;
disposi-zioni in tema di informazione e comunicazione, denominato semplicemente
“Pubblico”.
In quest’ambito, la presente guida vuole fornire uno strumento per facilitare gli obblighi a cui sono chiamati sia i soggetti che devono presentare la richiesta per l’autorizzazione integrata ambientale, sia le autorità competenti deputate al rilascio della autorizzazione stessa. Le categorie di attività industriali soggette alle disposizioni del D.Lgs. 372/99 sono elencate nel rispettivo Allegato I del medesimo decreto legislativo.
In pratica tali attività sono quelle che appartengono a categorie d’impianti industriali con un elevato potenziale di inquinamento.
Si riporta di seguito la definizione di Autorità Competente così come stabilita al punto 8 del-l’Art. 2 del D.Lgs.372/99:
“Autorità competente”è la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della vigente nor-mativa o l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell’esigenza di defi-nire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambien-tale.
In pratica, oltre alla autorità competente nazionale individuata nel Servizio VIA istituita nel-l’ambito del Ministero dell’ambiente e del territorio, le regioni in virtù della propria autono-mia regolamentatoria possono effettuare, in merito alla individuazione della autorità compe-tente, scelte diverse motivate dalle proprie peculiarità industriali regionali; ove delegata lo-calmente, la autorità competente è stata generalmente determinata nell’ambito delle ammini-strazioni provinciale.
La politica comunitaria in materia di protezione ambientale è costantemente orientatata nel garantire l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali; ciò in virtù dei principi fissati nella Convenzione di Aarhus del 1998 con cui sono stati
sanciti:
• il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali; • il diritto del pubblico di influenzare le decisioni ambientali; • il diritto del pubblico di accesso alla giustizia.
La Direttiva 96/61CE precedente alla convenzione di Aarhus, di fatto recepisce pienamente solo i primi due dei principi succitati, lasciando l’inserimento del terzo principio sulla libertà di accesso alla giustizia ad una futura revisione della direttiva.
Spesso sorgono problemi di interpretazione circa la appartenenza di una determinata attività produttiva industriale ad una o più delle “categorie” di attività industriali previste nell’Allega-to I del D.Lgs.372/99.
In tali evenienza, l’unica funzione pubblica in grado di fornire chiarimenti autorevoli in me-rito a nodi interpretativi riguardanti la applicabilità del D.Lgs. è la rispettiva Autorità Com-petente.
In pratica è necessario che il gestore contatti l’autorità competente designata in ambito re-gionale o nazionale al fine di chiarire se lo specifico impianto è soggetto o meno alla nor-mativa in questione.
Nel suo complesso, il processo istruttorio per il rilascio della autorizzazione integrata am-bientale per l’esercizio degli impianti industriali esistenti, si avvia comunque in seguito alla presentazione di istanza di autorizzazione da parte dei gestori di impianti che rientrano tra le categorie di cui all’Allegato I del D.Lgs. 372/99, e prevede ai sensi del medesimo D.Lgs. una precisa articolazione temporale.
2.1 Articolazione temporale del processo autorizzatorio
Le autorità competenti devono fissare entro il 30 giugno 2002 il “calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di adeguamento autorizzativo” da parte dei gestori di impianti esistenti.
In particolare, a secondo che la competenza in merito all’impianto ricada a livello regionale o dello Stato, il suddetto calendario dovrà essere pubblicato sull’organo ufficiale regionale o, nella G.U. della Repubblica italiana.
Tutti i procedimenti autorizzatori devono essere comunque conclusi entro il 30 ottobre 2004. Entro questa data, in effetti devono arrivare a conclusione tutti i vari procedimenti istruttori di verifica di idoneità e di valutazione dei contenuti della documentazione acquisita, nonché quelli di consultazione ai fini della formulazione del provvedimento autorizzatorio.
Tutte le prescrizioni e le misure necessarie affinché l’impianto autorizzato consegua il livello di protezione dell’ambiente previsto devono essere attuate entro il 30 ottobre 2007.
La gestione del periodo transitorio compreso dalla data di emissione dell’autorizzazione in-tegrata ambientale e la scadenza del 30 ottobre 2007, è stata prevista nell’art. 14 del D.Lgs. 372/99. In particolare agli impianti esistenti continuano ad applicarsi le vigenti normative ambientali in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo sino a quan-do il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale.
2.2 Articolazione operativa del processo autorizzativo
Al fine pratico ed esemplificativo della presente guida il processo autorizzativo viene sche-matizzato di seguito secondo fasi d’attività che fanno riferimento alla articolazione tempora-le prevista dal D.Lgs. 372/99.
Esse intendono facilitare il compito di interpretazione dei requisiti e delle richieste che si pre-sentano sia nella predisposizione della documentazione da inoltrare con la domanda, sia nel-la individuazione degli strumenti di valutazione ed analisi, e ciò a beneficio di ciascun sog-getto interessato al processo in questione.