integrata ambientale e modifica degli impianti
6. Norme di qualità ambientale e Sistema di gestione ambientale
lative migliori tecniche, non si consegua il risultato di raggiungere l’obiettivo di qualità;
per quei corpi idrici ricettori e/o loro frazione per i quali l’obiettivo di qualità non possa essere conseguito mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili dovrà essere valutato il carico massimo ammissibile per il corpo idrico ricettore e per gli specifici inquinanti eccedenti gli obiettivi di qualità e successivamente ripartire tale carico ammissibile alle varie attività produttive e alle emissioni diffuse presenti nel territorio preso in esame, derivandone va-lori limite di emissione più restrittivi rispetto a quelli basati sulle migliori tecni-che disponibili.
In particolare le “condizioni dell’autorizzazione” devono tener conto di quanto segue: I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti, con-tenute nell’autorizzazione integrata ambientale, si basano sulle migliori tec-niche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in que-stione, della sua ubicazione geografica e soprattutto delle condizioni locali dell’ambiente.
Se, a seguito di una valutazione dell’autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risultasse necessario applicare ad impianti, loca-lizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere nelle au-torizzazioni integrate tali particolari misure supplementari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.
Nel caso in cui una norma di qualità ambientale viene modificata o ne viene introdotta una nuova l’autorità competente dovrà se necessario modificare le condizioni dell’aia.
Per quanto riguarda i nuovi impianti, o gli impianti esistenti soggetti a modi-fiche sostanziali, è necessario che la qualità dell’ambiente rimanga immutata una volta che l’impianto entra in esercizio, potrebbero quindi essere necessa-rie misure più rigorose di quelle ottenibili con le BAT. Se non si è sicuri che vengano rispettate queste condizioni l’autorità competente dovrà rifiutare l’au-torizzazione.
Inoltre, l’autorità competente nell’imporre misure più rigorose dovrà considerare le seguenti possibilità:
Possono essere presenti nel sito altre fonti di inquinamento. In tal caso, si po-trà cercare di agire su tali fonti in modo da rendere meno rigorose le misure aggiuntive, a carico dell’impianto.
L’impianto potrebbe non essere il principale responsabile dell’inquinamento nella zona, e qualora il suo contributo è minimo rispetto ad altri fonti si cer-cherà di agire su tali fonti.
Se in un area industriale insistono più fonti d’inquinamento è opportuno ana-lizzare l’autorizzazione ed i limiti di emissione di ciascuno impianto piuttosto che imporre le misure più restrittive all’impianto oggetto del procedimento.
6.3 Normativa nazionale
L’autorità competente nel emanare l’autorizzazione dovrà considerare che i valori limite di emissione, fissati nelle autorizzazioni integrate, non possono comunque essere meno rigoro-si di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale.
Le principali normative di tutela ambientale, vigenti a livello nazionale sono: - per l’inquinamento atmosferico: DPR 203/88 sulle emissioni in atmosfera
- per l’inquinamento delle acque: D.Lgs. 152/99 sugli scarichi idrici - per lo smaltimento dei rifiuti: D.Lgs. 22/97
- per la riduzione del rumore: Legge 447/95 sull’impatto acustico.
6.4 Sistema di gestione ambientale
Il sistema di gestione ambientale è lo strumento che permette di affrontare in modo raziona-le dal punto di vista tecnico ed economico raziona-le probraziona-lematiche relative ad una corretta gestione ambientale dell’azienda.
Tra i sistemi di gestione ambientale vi sono il sistema di certificazione ISO 14001 o la regi-strazione alle norme EMAS (Regolamento 1836/93).
Il sistema di gestione ambientale ha come obiettivo principale quello di promuovere nelle aziende, oltre la conformità normativa, costanti miglioramenti delle prestazioni ambientali delle attività attraverso l’introduzione e l’attuazione di politiche, di programmi e di sistemi or-ganizzativi all’interno dei propri siti, di controllare attraverso degli audit ambientali interni l’efficienza degli elementi del sistema complessivo e di creare un rapporto di trasparenza tra l’azienda e le parti interessate.
Mediante l’adozione di un sistema di gestione ambientale l’azienda potrà ottenere i seguen-ti potenziali benefici:
Miglioramento dell’efficienza ambientale
Miglioramento della competitività e dell’immagine aziendale Mantenimento della conformità legislativa
L’adozione di un sistema di gestione ambientale permette all’azienda di conformarsi alle con-dizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e fornisce all’autorità competente uno strumento di verifica di tale conformità.
7.1 Disposizioni transitorie
Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di in-quinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elen-cate nell’allegato II del D.Lgs.372/99, si applicano agli impianti esistenti sino a quando il ge-store si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale.
7.2 Disposizioni finali
Agli impianti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99, che non si configurano nella definizione di “impianto esistente” di cui all’art. 2 del medesimo D.Lgs., per quanto non disciplinato nel-la normativa emanata in attuazione delnel-la direttiva comunitaria in materia di valutazione del-l’impatto ambientale, si applicano le norme del decreto legislativo 372/99.
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’i-struttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dal presente decreto, sono a carico del gestore.
Le modalità applicative ed anche contabili, nonché le disposizioni sulle tariffe, applicabili in relazione alle attività istruttorie ed ispettive, sono emesse con Decreto del Ministero dell’am-biente, di concerto con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Mi-nistero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
7.3 Sanzioni
Chiunque esercita una delle attività di cui all’allegato I senza essere in possesso dell’autoriz-zazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è’ punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 2.582,28 (L. 5.000.000) a € 25.822,84 (L. 50.000.000).
Si applica la sola pena dell’ammenda da € 5.164,56 (L.10.000.000) a € 25.822,84 (L.50.000.000) nei confronti di colui che pur essendo in possesso della autorizzazione in-tegrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità compe-tente.
Chiunque esercita una delle attività di cui all’allegato I dopo l’ordine di chiusura dell’impian-to è punidell’impian-to con la pena dell’arresdell’impian-to da sei mesi a due anni o con l’ammenda da € 5.164,56 (L.10.000.000) a € 51.645,68 (L.100.000.000).
E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,56 (L.10.000.000) a € 51.645,68 (L.100.000.000) il gestore che omette di trasmettere all’autorità competente e al sindaco del comune o dei comuni interessati la comunicazione prevista nella fase istruttoria del processo autorizzativo
E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,28 (L. 5.000.000) a € 10.329,13 (L.20.000.000) il gestore che omette di comunicare all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui al capitolo 5 della pre-sente linea guida
E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,56 (L.10.000.000) a €€€ 25.822,84 (L.50.000.000) il gestore che omette di presentare, nel termine stabilito dal-l’autorità competente la documentazione integrativa prevista dall’articolo 4, comma 9.