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La proprietà intellettuale fra incentivi e ostacoli all’innovazione

ATIPICITÀ NELLE CONDOTTE ESCLUDENT

4.1 La proprietà intellettuale fra incentivi e ostacoli all’innovazione

Il primo ambito da esaminare nell’ottica descritta, attiene ai problematici rapporti intercorrenti fra il diritto antitrust e la disciplina della proprietà intellettuale. Pur facendo entrambe parte del diritto industriale e presentando una logica di fondo comune, quale la promozione dell’innovazione a vantaggio del consumatore, le due discipline risultano spesso confliggere qualora la proprietà industriale sia riconducibile ad un’impresa dominante, imponendo di conseguenza un delicato quanto complesso bilanciamento delle rispettive esigenze.L’ambito descritto non fuoriesce necessariamente dai caratteri della “tipicità”, tanto che si annoverano numerosi casi di rifiuto a contrarre, aventi ad oggetto la richiesta di accesso a “beni immateriali” nella disponibilità di imprese dominanti. Tuttavia, alcuni dei più importanti sviluppi interpretativi in ambito comunitario e nazionale, hanno altresì riguardato degli usi “distorti” delle prerogative conferite dalla proprietà intellettuale, concernenti una dimensione non direttamente commerciale.

Prima di entrare nel merito di tali vicende, è opportuno introdurre brevemente alcuni aspetti fondamentali della proprietà intellettuale ed esplorarne il rapporto con gli istituti antitrust. Cominciando dal diritto d’autore, si rileva innanzitutto l’obiettivo di proteggere le “opere

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dell’ingegno di carattere creativo” 374, riconoscendo all’autore due distinti

diritti non necessariamente inscindibili: il diritto “morale” di rivendicare la paternità dell’opera e il diritto “patrimoniale”. Quest’ultimo conferisce all’autore il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l’opera, anche concedendo a terzi, dietro corrispettivo o a titolo gratuito, l’utilizzo della medesima375. Se il primo diritto è perpetuo, trascendendo la vita stessa

dell’autore, il secondo ha la durata “limitata” ad un periodo di settant’anni dalla morte dell’autore (logicamente trasferito agli eredi)376.

Trattandosi di opere legate principalmente al campo culturale, le opere dell’ingegno assumono una rilevanza solitamente limitata nei rapporti fra imprese, sebbene a tale generalizzazione sfuggano i software e le “banche di dati”: strutture di sicuro rilievo anche per l’attività commerciale. In questi ambiti la necessità di individuare un bilanciamento con le esigenze della concorrenza appare impellente specie se si tiene conto della durata del vincolo di indisponibilità377.

Il diritto brevettuale ha invece ad oggetto la tutela delle invenzioni industriali: “idee creative che appartengono al campo della tecnica” e che

374 “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono

alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.” [art. 2575 c.c.]

375 “I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per

iscritto.” [Art. 2581 c.c.]

376 Art. 17, legge n. 52/1996

377 Minori limiti si annoverano rispetto agli usi non commerciali: “il riassunto, la citazione o la

riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali” [art. 70, legge n. 633/1941]

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rappresentano una soluzione “originale” rispetto ad un problema tecnico, suscettibili di applicazione industriale378.

A differenza del diritto d’autore, che sorge automaticamente in ragione della creazione dell’opera, la tutela legale rispetto alle invenzioni risulta subordinata alla “brevettazione”, consistente in una procedura volta a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali per il riconoscimento del c.d. diritto di privativa, grazie alla quale l’inventore viene messo in grado di sfruttare economicamente il bene “immateriale” brevettato379. Rispetto

alle opere dell’ingegno, le invenzioni industriali presentano altresì una durata ridotta, corrispondente a venti anni dalla domanda di brevetto380,

allo scadere della quale diviene liberamente utilizzabile, cessando improrogabilmente il relativo ius excludendi alios.

La maggiore circoscrizione temporale del diritto di privativa di origine brevettuale, può spiegarsi tenendo conto del bilanciamento alla base del diritto stesso. In effetti, la proprietà intellettuale sull’invenzione, ancor più che sull’opera dell’ingegno, presenta un indubbio valore anche rispetto al funzionamento di un’economia di libero mercato basata sull’interazione concorrenziale degli agenti economici. Tuttavia, non riconoscere all’avente diritto la possibilità di avvalersi dell’invenzione industriale, sfruttandola economicamente in via esclusiva, significherebbe privarlo di qualsiasi incentivo ad investire in ricerca e innovazione, in quanto dell’investimento

378 “Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale,

quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore [art. 2585 c.c.]

379 In particolare è necessario che sussistano i seguenti requisiti: liceità, novità, attività inventiva e

applicazione industriale [G.F. CAMPOBASSO, “Diritto Commerciale”, tomo I, pag. 201 - 203]

380Art. 60 c.p.i; sono altresì soggetti a brevettazione i modelli di utilità, disegni e modelli, sebbene rispetto

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alle volte ingente nella ricerca potrebbe usufruire in modo sostanzialmente parassitario qualsiasi concorrente.

Posta la rilevanza dell’innovazione al fine di promuovere lo sviluppo – con le relative ripercussioni in ordine all’offerta di una maggiore varietà di beni ed una migliore corrispondenza alle esigenze del consumatore – è possibile comprendere l’importanza della proprietà intellettuale, la quale consente di bilanciare le opposte esigenze di investitori e collettività, garantendo ai primi un periodo di sfruttamento economico esclusivo dell’innovazione, sufficientemente ampio da consentire all’inventore di ripagare i propri investimenti in vista della successiva acquisizione della “soluzione innovativa” al patrimonio collettivo della conoscenza: liberamente fruibile ed economicamente utilizzabile da parte dell’intera società.

4.1.1 (segue) Proprietà intellettuale e rifiuto a contrarre