LE CONSULTE DELLA CAMERA DI S CHIARA
5. La riforma dell’esercito Nobiltà generosa e reclutamento
In quegli anni un’ulteriore importante riforma fu quella riguardante l’esercito. L’esercito rappresentava un veicolo di sviluppo scientifico e culturale e al tempo stesso di formazione e di rinnovamento di quadri burocratici.
Il suo rafforzamento diventava presupposto indispensabile per un regno che 14 Ibidem, busta 545 - 21 agosto 1784.
15 Ibidem, busta 545 - 21 agosto 1784. 16 Ibidem, busta 370 ine. 28.
Città e patriziati nel regno di Napoli attraverso le consulte della Camera di S. Chiara
con l’avvento di una propria dinastia cominciava a cercare un suo spazio sulla scena intemazionale, e costituiva al tempo stesso uno sbocco per le aspirazioni delle famiglie aristocratiche ad una rinnovata presenza politica17.
Il 1765, infatti, vide una radicale riforma dell'esercito, che riguardò sia la qualità che la quantità. Furono ridotti tutti i reggimenti di fanteria: veterani, provinciali, valloni e e siciliani, fu soppresso il reggimento dei Corsi e riformati i 12 reggimenti provinciali, che venivano ridotti a 6 con opportune fusioni e con più larghi criteri di circoscrizione territoriale18.
Di fatto, come scriveva Tanucci, nel 1770 l'esercito mancava poco per essere composto da 30.000 uomini19. È proprio in questo contesto che si attua la riforma delle classi nobiliari e la nascita della nuova nobiltà generosa. Tale nobiltà era infatti criterio fondamentale per l’accesso all’esercito come cadetti nelle truppe nazionali permanenti. Il reclutamento doveva prendere esempio dagli antichi, pertanto il possesso della nobiltà generosa, aveva una particolare importanza.
La scelta di privilegiare i nobili era infatti motivata dall’affidabilità da quel ceto dimostrata nel corso dei secoli, garanzia di impegno, e di possibile vittoria.
Il fascio 545, infatti, già precedentemente citato, avente come oggetto: legge circa aggregazione e reintegra di nobiltà, riporta testualmente:
“i Patrizi [...] accrescono lustro alla Corona, e formano il sostegno più immediato del Trono, sono a preferenza delle altre classi de’ cittadini atti a ricevere con maggior sicurezza nelle loro mani ilsacro deposito della Difesa dello Stato, al mantenimento e floridezza del quale sono spinti da doppio interesse, cioè dal proprio vantaggio, che a proporzione è sempre maggiore degli altri, e dalla dilicatezza di quel punto di onore che per legge insita del sangue, e per i semi di una più culta e gentil educazione hanno appreso a rispettare in modo da sacrificargli sovente la propria vita, e le proprie sostanze”20.
L'esercito, infatti, a esempio degli antichi, doveva essere composto “non di vagabondi, non di mercenari, come oggidì costumasi, ma di gente, che combatteva fino all'ultimo sospiro per la difesa della Patria”21. Questo, inoltre, andava affidato a degli ingaggiatori pagati dal regio erario, ed erano, inoltre, frequenti richieste dirette alla Reai Camera di Santa Chiara per la diretta ammissione nei Reggimenti,
17 A.M. RAO, Esercito e società a Napoli nelle riforme del secondo settecento, in Eserciti
e carriere militari p. 624.
18A. SIMIONI, L'esercito napoletano, pag. 90.
19A.M. RAO, Esercito e società a Napoli nelle riforme del secondo settecento, in Eserciti
e carriere militari p. 634.
20 ASN, Reai Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte (serie XV), busta 545 - 21 agosto 1784.
21 Lo spirito della guerra, o sia l'arte da formare e mantenere e disciplinare la
soldatesca: presto intraprendere o sostener con vigore la guerra. Opera di Alonzo Sanchez
previa approvazione del Sovrano. Esemplificativa a tale riguardo è la supplica inviata da alcuni patrizi barlettani per essere ammessi nei reggimenti provinciali, che riporta come segue:
“Eccellenza,
Mi do l’onore di rimettere a V. E. l’acchiuso memoriale di un cadetto sopranni di questo Battaglione Reale D. Diego Spanò, acciocché persuaso di quello che in esso si contiene, si compiacerà di darlo il corrispondente corso in quella maniera, che V. E. stimerà più a proposito. E frattanto rinnovando a V. E. la mia cieca ubbidienza a’ suoi venerati ordini col più alto ossequio immutabilmente mi riprotesto. Portici, 29 aprile 177422
Com’è facile comprendere, la nobiltà non costituiva l’unico requisito necessario per l’ammissione all’esercito regio.
Il cadetto doveva possedere diversi requisiti, tutti indispensabili per ottenere il tanto ambito status di nobiltà generosa. Innanzitutto il richiedente doveva essere di età compresa tra i 17 e i 45 anni, inoltre non doveva essere né sposato, né inquisito, godere di perfetta salute, ed ovviamente adatto ad imbracciare le armi.23
Il 19 luglio 1773 da un tale Don Vincenzo Guastaferri di Gaeta, perviene alla R. Camera una richiesta di ammissione come cadetto ad uno dei reggimenti nazionali. Il richiedente adduce, com’è consuetudine, i requisiti da egli stesso posseduti, come si legge:
“una fede del parroco che attesta i buoni costumi; un attestato del cancelliere ... che il detto Vincenzo, figlio di D. Domenico sia uno della Piazza dei nobili ex genere antichissimi di detta città, e che i di lui antenati abbian sempre goduto gli uffizi pubblici de’ Nobili ... Quali documenti esaminatisi da questa R.C. ... che detta famiglia del Ricorrente sia Nobiltà Generosa (della città di Gaeta) e che in essa concorrono i requisiti presenti nella vostra legge per quei che decidevano di entrare cadetti nei Reggimenti Nazionali”24.
Che la presenza di età, abilità e costumi, nonché della nobiltà generosa,sia necessaria, è confermato ancora una volta, da richieste di pretendenti cadetti. Mariano e Giuseppe Giordano, ad esempio, avevano supplicato per essere ammessi come cadetti nei reggimenti nazionali, ed avevano, a tal fine, prodotto i documenti che attestassero i requisiti. Tuttavia, non trovandosi i richiedenti in possesso della prescritta nobiltà generosa da parte patema, in Sovrano non approva la loro ammissione nel Reggimento Nazionale. Infatti il documento riporta:
“ la detta G.C. [Gran Camera]l’aveva già esaminati, e fatti presenti al Vostro Regai
22 ASN, Reai Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte (serie XV), busta 374 ine 50 23 A.M. RAO, Esercito e società a Napoli nelle riforme del secondo settecento, in
Eserciti e carriere militari p. 628.
Città e patriziati nel regno di Napoli attraverso le consulte della Camera di S. Chiara
Trono: documenti che, siccome dichiarano e provano detta nobiltà materna, così fossero stati per la parte patema, non avrebbe questa R. Camera avuto la menoma esitazione di umiliarle il suo parere, che li medesimi fossero degni di essere ammessi nei Reggimenti Nazionali, ma non essende eguali quelli del Padre, perché discendente dalla linea del fu Reg.te Giordano, non possono essere ammessi in detti Reggimenti Nazionali mancando loro detta nobiltà Generosa patema di dugento anni, la quale deve oltre ad essi; nulla di meno, se altrimenti non istima il Vostro Sovrano oracolo, può V.M. [Vostra Maestà] degnarsi di aggraziarli in un Reggimento Veterano, come è quello di Regai Napoli, siccome l’anzidetta Donna Teresa Guglia ha supplicato la M.V.”25
Chi faceva parte invece dell’Ordine di Malta, aveva accesso automatico alla nobiltà generosa del regno, dal momento che il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, fedele alle sue secolari tradizioni, continuava ad ammettere nelle sue file cavalieri che provino la loro nobiltà.
Com'è stato già rilevato, tale tipo di nobiltà si poteva acquisire mediante il possesso di dignità delle magistrature togate, o attraverso cariche ecclesiastiche. Era possibile, dunque, che si favorisse il reclutamento attraverso i Cavalieri di giustizia, i Cavalieri di Malta, o l'Ordine Costantiniano.
Ne abbiamo un esempio in un documento del 1776. Tale Gennaro Maria Marrese, Pretensore, chiede di essere ammesso come cadetto nel Reggimento Nazionale di Puglia, avendone tutti i requisiti, in quanto la sua famiglia è di antichissima nobiltà generosa di Taranto, ammessa sin dal 1616 nell’Ordine di Malta. Il responso della Reai Camera e del sovrano è, infatti, positivo:
“nel supplicante concorrono le circostanze di Nobiltà Generosa che devono godere in questo regno coloro che desiderano essere ammessi.
In ubbidienza del venerato comando ha questa Reai Camera messo a disamina li mentovati documenti, e da essi ha rilevato di essere la famiglia del Pretensore Marrese di antichissima Nobiltà Generosa, che ha goduto nella città di Taranto, quale famiglia si vede di caratteristica nobiltà generosa sin dal 1610. Poiché per allora essendo stato ammesso alla Religione Gerosolimitana il Cavaliere Gio. Paolo d’Aquino tra le pruove delli quarti si dice nella fede prodotta del Cancelliere del Gran Priorato di Barletta tra l’altro, che detto Cavaliere Gio. Paolo con valide scritture e legittimi documenti aveva giustificato e provato che la medesima Donna Aurelia Marrese sua madre era discendente dalla nobile prosapia di Prospero Marrese Tarantino.
Il detto pretensore è in età propria da poter servire la M.V. poiché è presso gli anni 23; non inquisito di verun delitto, né casato, e per ora tiene l’annuo assegnamento di doc. [ducati] 170. Quindi ove alla M.V. diversamente non sembri può degnarsi di accordargli la domandata grazia di esser ammesso nel Reggimento Nazionale di
Puglia in qualità di Cadetto.”26
Un altro caso è costituito da tale Antonio Campora cittadino napoletano. Egli chiede di essere ammesso al Battaglione reai Ferdinando, un corpo di 600 cadetti che doveva servire di vivissima forza tattica ne’ riscontri più difficili della guerra27.
Poiché la R. camera lo trova in possesso di tutti i requisiti, la sua richiesta viene accordata. Infatti leggiamo:
“poiché in esso non solo è presente la richiesta nobiltà generosa di duecento anni, che V.M. col suddetto regai ordine del 30 luglio corrente anno spiega esser necessaria per chi vuol servire da cadetto nei reggimenti nazionali, ma ne ha di più....”28