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La riforma delle BCC nel quadro normativo europeo

Sempre nel primo decennio degli anni 2000 le BCC hanno dovuto fare i conti con l’evoluzione, a livello europeo, della normativa prudenziale.

L’Europa iniziava a riconoscere al capitale una funzione strategica nel garantire la stabilità delle banche e, per tale ragione, le Autorità europee hanno chiesto anche alle banche di credito cooperative italiane un rapido adeguamento ai nuovi requisiti prudenziali.

Nonostante l’ordinamento nazionale riservasse alle BCC importanti specificità normative, già la disciplina di Basilea II, recepita in Italia nel 2008, aveva richiesto anche alle banche cooperative l’adozione di modalità di calcolo dei rischi più accurate, al fine di prevenire situazioni di criticità.

Basilea II è stata preceduta dal corpus Basilea I, mediante il quale alle banche venne richiesto un patrimonio almeno pari all’8% delle loro attività di rischio nell’ambito del credito, intendendo con attività di rischio i prestiti concessi ai clienti.

La composizione di tale patrimonio venne stabilita dalla normativa di vigilanza e per tale ragione fu definito “patrimonio di vigilanza”.

Con Basilea II si tentò di dare una definizione più esaustiva delle attività di rischio, andando a distinguere tra attività maggiormente a rischio e attività meno rischiose e individuando nuove categorie di rischio, che travalicavano i meri impieghi bancari.

Oltre che sul tradizionale rischio di credito, si pose attenzione ad altre tipologie di rischi, quali per esempio il rischio di controparte, il rischio di mercato, il rischio di concentrazione, il rischio di tasso d’interesse, il rischio operativo, il rischio reputazionale, il rischio strategico, il rischio residuo.

Ognuna di queste richiede l’accantonamento di una determinata percentuale di capitale.

In conseguenza di Basilea II alle banche viene chiesto un patrimonio di vigilanza non inferiore al capitale assorbito da tutti i rischi sostenuti.

47 Nel determinare tale valore si devono prendere in considerazione i cosiddetti stress-test che determinano gli ulteriori assorbimenti derivanti dal peggioramento delle condizioni di mercato, come per esempio in caso di variazione dei tassi d’interesse, da calcolare tenendo conto tanto della situazione corrente quanto degli scenari prospettici.

Il patrimonio di vigilanza, così determinato, deve essere pari almeno all’8% di tutte le attività di rischio ponderate.

Secondo un’indagine condotta nel settore del credito cooperativo, Basilea II ha avuto un impatto marginale sul profilo patrimoniale delle banche, mentre più apprezzabili sono stati i risultati conseguiti sul lato della gestione del rischio connesso al credito.

A seguito della crisi finanziaria del 2007-08, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria aveva approvato un insieme di provvedimenti volti a migliorare la preesistente regolamentazione prudenziale del settore bancario, l'efficacia dell'azione di vigilanza e la capacità degli intermediari di gestire i rischi che si assumono. Con il recepimento di tale corpus normativo nel diritto dell’Unione europea e con l’istituzione dei sistemi unici di vigilanza e risoluzione nell’Eurozona, agli intermediari venivano richiesti mezzi propri più che adeguati a coprire gli eventuali rischi, oltre che la capacità di incrementare il capitale rapidamente in caso di necessità.

Più recentemente è stato approvato il corpus di Basilea III, ancora una volta finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale delle banche in risposta alle debolezze della regolamentazione precedente emerse durante la prima fase della crisi finanziaria.

I punti salienti riguardano la quantità e la qualità del capitale minimo che le banche saranno obbligate a detenere in relazione ai rischi assunti; i criteri di calcolo dell’attivo ponderato per il rischio, risk-weighted assets, RWA; il grado di leva finanziaria; l’equilibrio di scadenze tra attivo e passivo e, non per ultimo, il rischio di liquidità.

48 Sono stati introdotti, inoltre, elementi di collegamento dinamico tra le regole prudenziali e il ciclo economico, tramite la costituzione di appositi buffer di capitale da attivare o disattivare in relazione alle diverse fasi del ciclo economico.

Nello specifico il Comitato di Basilea chiedeva:

1. il miglioramento della qualità e il rafforzamento della quantità del patrimonio di vigilanza;

2. la riduzione della prociclicità della regolamentazione prudenziale; 3. l’estensione della copertura dei rischi complessivi, in particolare

attraverso il rafforzamento dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte;

4. la limitazione del grado di leva finanziaria tramite l’introduzione di un indicatore che vincolasse l’espansione delle attività finanziarie complessive alla disponibilità di un’adeguata base patrimoniale (leverage ratio);

5. l’introduzione di regole quantitative per contenere il rischio di liquidità.

Al fine di evitare nuove crisi sistemiche, il comitato di Basilea impose alle banche dei limiti alla loro attività operativa, in particolar modo con riferimento alla quantità di patrimonio di cui esse si dovevano necessariamente dotare a tutela dei loro clienti.

Basilea III ha riformato in maniera rilevante la disciplina del patrimonio di vigilanza delle banche, sia in termini quantitativi che qualitativi, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del capitale come principale strumento di difesa contro i rischi assunti.

Il primo passo verso il rafforzamento patrimoniale è stato fatto attraverso l’introduzione di requisiti più stringenti per la definizione del common equity Tier 1, CET1.

Per ogni aggregato patrimoniale, CET1, Tier 1 e Tier 2, sono stati definiti requisiti minimi: il capitale complessivo deve essere pari all’8 % degli attivi

49 ponderati per il rischio, il CET1 4,5 %, mentre per il totale degli strumenti di qualità primaria (Tier 1) il requisito, a regime, salirà dall’attuale 4 al 6 %.

Le banche, inoltre, dovranno costituire, in aggiunta al capitale minimo regolamentare, un’ulteriore garanzia, detto Capital Conservation Buffer, pari al 2,5 % degli RWA, da soddisfare con il capitale di qualità più elevata.

Le banche dovranno conseguire, in maniera graduale, a regime, un CET1 ratio non inferiore al 7 %: 4,5 % di requisito minimo più 2,5 % di buffer.

Oltre ai requisiti patrimoniali, Basilea III prevede anche l’introduzione, dal 1° gennaio del 2018, di un limite massimo alla leva finanziaria, così da correlare l’espansione degli attivi bancari a un’adeguata dotazione del capitale di massima qualità. In funzione di ciò il rapporto tra il Tier 1 e il totale delle esposizioni, corretto per includere la componente fuori bilancio, deve assumere un valore minimo almeno pari al 3 %.

In passato si era dato poco spazio al rischio di liquidità, intrinseco nell’operatività di una banca. La crisi purtroppo ha evidenziato gli effetti che essa può provocare sulla stabilità degli intermediari e del sistema nel suo complesso, pertanto il comitato di Basilea (fig.15) ha previsto l’introduzione di due standard, tra loro complementari e aventi obiettivi e orizzonti temporali differenti: il Liquidity Coverage Ratio (LCR) e il Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Il primo che misura la capacità di un intermediario di sopravvivere a un’elevata situazione di stress di breve periodo (30 giorni), dovrà aumentare gradualmente di 10 punti percentuali ogni anno sino al 100 % nel 2019.

Il Net Stable Funding Ratio è preposto a verificare l’esistenza di un equilibrio strutturale tra la composizione delle attività e delle passività di bilancio con scadenza superiore all’anno. Tale indicatore determinato dal rapporto tra l’ammontare della provvista stabile disponibile (available stable funding, ASF) e la provvista stabile richiesta (required stable funding, RSF), a regime, dovrà essere pari al 100 %.

50 Figura 15: Basilea II e Basilea III: i coefficienti

Fonte: Puglia C., Op. cit., pag. 9.

Questo graduale incremento dei requisiti patrimoniali determinerà per un gran numero di banche alcune difficoltà, poiché per garantire finanziamenti e operazioni rischiose con una quota maggiore di capitale, dovranno incrementare il capitale proprio, oppure, rinunciare all’operazione e negare i finanziamenti più rischiosi, riducendo così l’attività creditizia. Ha quindi ragione chi ritenere che Basilea III avrà un ruolo importante nel ridefinire qualitativamente e quantitativamente le attività delle singole banche29.

A tali obiettivi le BCC dovevano uniformarsi per garantire la propria sopravvivenza nel medio e lungo periodo.

In materia di liquidità per le BCC è previsto un regime più favorevole rispetto alle altre banche poiché esse possono includere nelle riserve di liquidità la raccolta interbancaria non garantita, mentre per le altre banche questa componente è considerata come una componente altamente volatile in situazioni di stress.