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29 AA.VV., Il passaggio da Basilea 2 a Basilea 3: gli effetti sui mercati e sui bilanci bancari, De

2.4 Il testo normativo

L’anno 2015 segna la svolta per il settore del credito cooperativo, perché per la prima volta si tenta una semi rottura con il passato, cercando di proiettare le BCC verso il futuro.

A legge approvata Alessandro Azzi, ex presidente di Federcasse, ha affermato: <<con l’approvazione definitiva della legge di riforma del Credito

Cooperativo il sistema della cooperazione mutualistica di credito, con una storia ultracentenaria alle spalle, entra finalmente in una nuova fase della sua esistenza

>>30.

Al testo normativo, datato 6 aprile 2016, si arrivò gradualmente, dopo che, il 20 gennaio 2015, nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri per la riforma delle Banche Popolari, le BCC riuscirono ad evitare che il Governo adottasse un provvedimento analogo nei loro confronti, con il rischio di compromettere per sempre la loro funzione mutualistica.

52 Se tale provvedimento fosse stato adottato le BCC si sarebbero trovate nella condizione di non poter più eleggere i propri organi sociali e sarebbero state obbligate a partecipare ad un gruppo bancario senza poterne detenere il controllo. In quell’occasione le BCC non solo sono riuscite a scansare un temuto pericolo, ma, addirittura, sono state coinvolte nella stesura del testo normativo e a Federcasse venne affidato il compito di dare impulso a questo importante progetto. S’iniziò a parlare di autoriforma.

Da subito si volle mettere in chiaro che il progetto doveva per prima cosa salvaguardare la natura mutualistica e territoriale delle BCC.

L’8 giugno 2015 la Federcasse, dopo un lungo e vivace confronto interno, presentò al governo e alla Banca d’Italia un progetto di riforma che si fondava sostanzialmente su 10 punti:

1. il socio della BCC al centro;

2. la BCC integrata in un Gruppo Bancario Cooperativo;

3. la previsione di garanzie in solido tra le BCC e la Capogruppo; 4. il contratto di coesione e l’autonomia modulata delle BCC in ragione

della rischiosità della singola BCC (proporzionalità ancorata all’approccio risk-based);

5. l’assetto e la governance della Capogruppo;

6. l’apertura a capitali esterni senza cedere il controllo della maggioranza delle azioni della Capogruppo;

7. la dimensione territoriale;

8. i requisiti qualitativi e dimensionali del Gruppo;

9. l’unità del sistema BCC e le specificità delle Casse Raiffeisen; 10. le funzioni di garanzia e verifica delle finalità mutualistiche a

componente associativa31.

Nonostante il progetto fosse ben definito, si dovette arrivare alla notte tra il 10 e l’11 febbraio 2016 affinché il governo, finalmente, varasse il tanto atteso

31 Ibidem.

53 decreto di riforma, dopo numerose sollecitazioni da parte del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.

Su alcuni punti, però, il decreto legge 18/2016 divergeva in maniera sostanziale dalla proposta di autoriforma presentata da Federcasse e in particolare non recepiva quanto previsto nella proposta di autoriforma sulle specificità di alcuni territori a statuto speciale, in particolare per il sistema delle Casse Raiffeisen altoatesine.

Tutto ciò è sufficiente a spiegare il clima di perplessità che vi venne a creare intorno al nuovo testo normativo.

In una nota stampa diffusa il giorno successivo alla pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale, Federcasse ha espresso viva soddisfazione per l’accoglimento di alcuni punti salienti del proprio progetto di riforma, ma allo stesso tempo, forti perplessità, anche di natura tecnica, su altri punti del provvedimento e in particolare ribadì la non condivisione della modalità con cui sarebbe stata resa possibile la cosiddetta “way-out”, cioè la possibilità di non adesione al progetto da parte delle BCC. Secondo Federcasse erano necessarie ulteriori modifiche da attuare nel corso dell’iter di conversione del decreto.

Consapevole dell’importante ruolo che le BCC giocano nell’industria bancaria il Parlamento fu ben attento alle ragioni esposte da Federcasse che in modo particolare chiedeva:

1. la modifica sostanziale delle modalità che disciplinano la cd. “clausola di non adesione” (“way out”);

2. la previsione delle specificità rappresentate dalla componente delle Casse Raiffeisen altoatesine;

3. la revisione di alcuni punti di carattere tecnico/procedurale;

4. la previsione di un Fondo temporaneo da utilizzare nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge e l’avvio di operatività del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo, preposto al conseguimento di obiettivi di efficienza

54 e competitività anche attraverso il sostegno a processi di consolidamento e concentrazione32.

Le proposte di emendamento vennero accolte in pieno nel disegno di legge di conversione del decreto governativo e finalmente nell’aprile 2016 la riforma diventa legge33, con un contenuto che rispecchia in pieno il progetto di autoriforma.

Il testo normativo s’inserisce armonicamente tra le misure volte a ristrutturare il sistema bancario italiano con l’obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli shock, mettendo gli istituti nelle condizioni di supportare il rilancio dell’economia e di finanziare adeguatamente l’economia reale e quindi favorire la crescita e l’occupazione.

La riforma pur mantenendo la mutualità e l’autonomia delle singole banche, le ha reinserite in un piano di stabilità e di affidabilità per la tutela dei soci e dei creditori, ne ha assicurato la competitività preservandone l’aspetto mutualistico. Ha delineato un nuovo assetto delle BCC, creando un gruppo bancario cooperativo, al fine di rafforzare, dal punto di vista patrimoniale, il sistema del credito cooperativo italiano.

La legge approvata modifica, in parte, il testo unico bancario prevedendo innanzitutto che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è ammissibile solo per BCC appartenenti a un gruppo bancario cooperativo.

Secondo quanto previsto dall’art. 37 bis il gruppo bancario cooperativo deve esser composto:

1. dalla società capogruppo, costituita nella forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo in conformità a un contratto di coesione, il quale garantisce l'esistenza di un controllo

32 Ibidem.

55 conforme ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Alla capogruppo come requisito minimo di patrimonio netto è richiesto un miliardo di euro;

2. le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le relative clausole statutarie, a norma dell’art. 35 del TUB. Lo statuto di dette banche deve contenere le norme relative ai poteri attribuiti alla capogruppo;

3. le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo

La funzione del gruppo bancario sarà quella di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali europei, assicurare economie di scala, contenimento dei costi, adeguata capacità di tutela della stabilità delle banche e dell’insieme del gruppo, appropriati e incisivi meccanismi d’intervento per la soluzione di singole crisi aziendali. Allo stesso tempo dovrà avere capacità competitiva e quindi d’investimento e costituire valore aggiunto per le singole BCC azioniste.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, al fine di assicurare l’adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia:

1. il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

2. una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo34.

L’appartenenza a tale gruppo diventa, come detto, una condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione a operare nel sistema creditizio.

34 Art. 37 bis c.7.

56 Secondo quanto disposto dall’art. 36 c. 1 bis del TUB, così come modificato dalla legge n. 49 dell’8 aprile 2016, in caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la BCC su autorizzazione della Banca d’Italia, nel pieno rispetto della sana e prudente gestione, potrà deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia, la società dovrà deliberare la propria liquidazione.

Il gruppo bancario cooperativo, che è una figura giuridica inedita nel panorama bancario, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative dovrà sottoporre alla Banca d’Italia il proprio progetto di costituzione.

I singoli istituti di credito aderiranno al gruppo tramite la sottoscrizione di un patto di coesione che disciplinerà il funzionamento del gruppo stesso.

E’ da rilevare che, nonostante l’adesione al gruppo, le BCC rimarranno titolari dei propri patrimoni e manterranno gradi di autonomia gestionale commisurati al livello di rischiosità da sviluppare nell’ambito degli indirizzi strategici e degli accordi operativi concordati con la Capogruppo, della quale manterranno il controllo societario, detenendone la maggioranza del capitale.

Durante il periodo di discussione del disegno di legge in questione, l’attrito tra Federcasse e governo si è concentrato soprattutto sul ruolo e sul peso che la capogruppo dovesse avere sul sistema.

In alcuni casi è stato preso come riferimento l’esempio di Crédit Agricole, la banca che in Francia controlla un sistema di credito “agricolo” simile a quello cooperativo italiano. Quello francese è un sistema altamente piramidale dove le banche sul territorio non hanno autonomia, ma devono sottostare alle indicazioni delle banche regionali che hanno la licenza e che, a loro volta, rispondono alla capogruppo. Adottando tale modello le BCC operanti sul territorio si sarebbero trasformate in semplici sportelli. L’idea non era condivisa perché se da una parte c’era l’esigenza di rafforzare il sistema e superare il rischio che la presenza di amministratori-soci-clienti crei forme di clientelismo del credito che portano a dissesti nei bilanci delle BCC, dall’altra, però, c’era lo stretto legame con il territorio che era un valore aggiunto da non perdere.

57 La riforma italiana doveva essere più coerente con il tessuto imprenditoriale e sociale italiano35.

In effetti il modello approvato nell’aprile del 2016 ha carattere innovativo, è fedele alla tradizione italiana ed è in grado di trovare un punto di equilibrio tra integrazione e autonomia delle singole BCC.

Secondo il ministro Padoan tale modello sarà in grado di attirare l’attenzione d’investitori di lungo periodo, come per esempio altre grandi banche cooperative europee, fondi mutualistici e altri soggetti del mondo cooperativo, enti non profit espressione dei territori di riferimento36.

La capogruppo potrà aprirsi alla partecipazione di capitali esterni, per un valore massimo pari al 49% del suo capitale.

Gli investitori che vorranno partecipare dovranno, però, dimostrare di avere finalità analoghe a quelle delle BCC, secondo una logica di partnership e di sviluppo strategico.

Qualora se ne presenti la necessità la capogruppo potrà contribuire, congiuntamente ai Fondi di garanzia del credito cooperativo e ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, al rafforzamento patrimoniale delle BCC, tramite la sottoscrizione di azioni di finanziamento, computabili nel capitale di migliore qualità, ai sensi dell’art. 150-ter del TUB.

Per le BCC che al 31 dicembre 2015 possedevano un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro è prevista la facoltà di non adesione, conosciuta come way out; a tal fine, dovrannotrasferire ad una Spa la sola attività bancaria, mantenendo pertanto le riserve indivisibili in capo alla cooperativa. Per farlo, hanno 60 giorni di tempo - dalla entrata in vigore della legge - per avanzare alle Autorità istanza di conferimento, versando contestualmente un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto.

35http://it.ibtimes.com/credito-cooperativo-arriva-la-riforma-delle-bcc-ecco-obiettivi-rischi-e-

criticita-1434320

36http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?hNewsID=127573&i_menuID=35

58 La nuova legge pone realmente il socio al centro della banca, vengono innalzati i limiti per il numero minimo di soci, portandolo da 200 a 500 e il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio, portandolo da 50 a 100 mila euro.

Indipendentemente dal valore della propria partecipazione, ogni socio avrà diritto a un voto.

Le BCC con un numero inferiore di soci avranno tempo fino al 2021 per adeguarsi.

È prevista, infine, la possibilità per ciascuna banca di inserire nello statuto la previsione, tra i requisiti di ammissione a socio, dell’obbligatoria sottoscrizione o acquisto di un numero minimo di azioni.