nitense e canadese
3. L’accezione “metodologica” dell’ ermeneutica giuridica e la sua possibile collocazione nello scetticismo interpretativo “moderato”.
3.1. La specificità dello studio ermeneutico del diritto costituzionale.
Prima di affrontare la recenti teorie della metodologia ermeneutica applicate al giudizio di costituzionalità, è opportuno vedere come lo studio del diritto costituzionale e la sua interpretazione è stata una tematica peculiare e fondamentale nell’inestimabile lavoro di ricerca svolto dal celebre E. Betti.
Infatti, il noto esponente dell’ermeneutica giuridica italiana, come ci illustra egregiamente A. Cervati143, è stato un autore che ha fornito importanti elementi di riflessione per quanto riguarda lo studio del diritto costituzionale, sia per il modo in cui affronta i problemi concernenti la scrittura delle costituzioni e dell’individuazione dei principi del diritto, sia per la messa in evidenza della storicità dei canoni e dei criteri interpretativi, sia infine per l’attenzione che dedica
142 Dalle sentenze: n. 2560113, III sezione 6/2/2007; n. 7500114, III sezione 27/03/2007; n.
19928115, I sezione, 25/09/2007; n. 21620116, III sezione 16/10/2007; n. 22536117, I sez., 26/10/2007; n. 24924118, II sez.,29/11/2007; n. 11561119, I sez., 9/5/2008, l’orientamento della Corte di Cassazione ha segnato un graduale spostamento di asse, concentratosi, dal punto di vista dell’attività interpretativa, in tema di contrattazione negoziale, su quella che essa stessa definisce come: «interpretazione correttiva», cioè un’interpretazione in grado di correggere, per via ermeneutica, il giudizio sulla dichiarazione data dal giudice di merito. I punti nodali dell’interpretazione correttiva possono così riassumersi, leggendole sentenze su citate:
1. Vanno rispettati dal Giudice di merito i canoni di ermeneutica contrattuale fissati da tutti gli articoli (1362-1371), dedicati dal codice civile all’interpretazione del contratto.
2. La Corte di Cassazione può verificare la violazione di tali canoni mediante un suo controllo in via correttiva con una valutazione ermeneutica, prendendo le mosse da una motivazione inadeguata da parte del Giudice di merito.
3. Ciò significa che il Giudice di merito non deve fare più solo riferimento alle regole legali d’interpretazione, ma deve dimostrare di avere seguito i canoni ermeneutici e tutti i principi fissati espressamente dal codice civile per l’interpretazione del contratto. Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, Id., cit., pp. 172 – 175.
143 A. Cervati nella sua opera ci illustra il metodo che i giuristi avrebbero dovuto adottare nello
studiare e nell’interpretare il nascente diritto costituzionale Repubblicano. Cfr. A. Cervati L’insegnamento di Emilio Betti e lo studio del diritto costituzionale, in Le idee fanno la loro strada, Crifò G. (a cura di), Istituto nazionale di studi romani – onlus, 2010, pp. 139 e ss.
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al ruolo dei giuristi nella società.144 Egli che, durante il fascismo, si era nettamente opposto ad ogni tentativo di instaurare un vero e proprio controllo di costituzionalità sulle leggi ordinarie145, è immediatamente consapevole del profondo mutamento istituzionale che si è sviluppato con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948. Infatti, il Camerte era già consapevole sulle conseguenze del nuovo sistema costituzionale sul piano dell’interpretazione delle leggi ed auspicava, anzi, ad un’estensione del controllo di costituzionalità ai “provvedimenti legislativi in senso sostanziale” sino ad arrivare a prospettare l’ipotesi di un controllo di costituzionalità ampliato all’agere in fraudem legis146.
La più recenti riflessioni bettiane sui principi del diritto, così attente ad evidenziare il contenuto etico e sociale e ad individuare allo stesso tempo i criteri di valutazione insiti nei “canoni ermeneutici”, di cui si possono avvalere i giuristi, rappresenta l’apertura di una prospettiva di un nuovo metodo giuridico anche con riferimento al diritto costituzionale. Suddetta prospettiva già rispondeva, agli albori della Repubblica italiana, alle esigenze delle fasi di sviluppo del nuovo diritto costituzionale, tenendo in considerazione la complessità dei problemi riguardo all’interpretazione delle Costituzioni contemporanee e attribuendo un crescente peso specifico allo studio della storia, alla considerazione della cultura e al rilievo sociale del diritto costituzionale.147
La concezione di Betti, quindi, consente di considerare i presupposti teorici dei più rilevanti mutamenti nei metodi dello studio del diritto costituzionale, quanto di riflettere sulle ragioni del mutare della individuazione dei temi che l’ermeneutica giuridica ha sempre posto al centro della propria attenzione. Pertanto, l’insegnamento del maestro comprende altresì insegnamenti di teoria generale di diritto che sono strettamente connessi agli sviluppi del diritto costituzionale: basti pensare al modo in cui egli imposta il problema dell’individuazione dei principi dell’ordine giuridico sulla base di criteri valutativi, senza dimenticare il suo contributo allo studio dei rapporti tra costituzione e legislazione ordinaria e ai
144 Cfr. Ibidem, pp., cit., p. 139.
145 E. Betti, Interpretazione delle legge e degli atti giuridici, Giuffrè, Milano, 1971, cit., p.327,
Betti ribadiva l’opportunità che i principi del diritto restassero “sempre subordinati all’ordinamento che fuori di essi è dato ai singoli rapporti dal complesso della legislazione”.
146 E. Betti, Interpretazione delle legge e degli atti giuridici, Id., cit., p.102.
147 Cfr. A. Cervati, L’insegnamento di Emilio Betti e lo studio del diritto costituzionale, in Le idee
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compiti della giurisprudenza nell’elaborazione dei propri percorsi evolutivi. Di particolare significato per il diritto costituzionale è la denuncia da parte di Betti dei gravi rischi di una educazione eccessivamente specializzata degli studi, in quanto il diritto costituzionale mal si inserisce nei progetti educativi caratterizzati da un accentuato tecnicismo dei piani di studio o a quelli che tendono esclusivamente ad un’analisi empirica della giurisprudenza. Esso presenta un grado talmente elevato di complessità da escludere ogni limitazione nel suo ambito di azione, tanto ai livelli più alti della organizzazione dei pubblici poteri, quanto alle tecniche di argomentazione fondate sull’ordine gerarchico delle fonti e sulla volontà del potere della costituente e senza che possa pure ridursi all’analisi degli orientamenti giurisprudenziali provenienti dalla Corti Supreme.
Uno dei meriti dell’insegnamento di Betti è quello di aver mantenuto un confronto constante con i percorsi del pensiero giuridico e con le altre forme di conoscenza dei rapporti umani senza perdere mai di vista il fondamento valutativo e sostanzialmente etico delle diverse costruzioni effettuate dai giuristi.
In riferimento al diritto costituzionale, la metodologia ermeneutica ha consentito di impostare il discorso giuridico sulla base di una visione diacronica dei fenomeni giuridici mettendo a confronto varie concezioni ermeneutiche, storiche e giuridiche, che finisce con il cambiare radicalmente lo studio del diritto costituzionale, perché, riconoscendo carattere prevalente ai quei valori giuridici che sono alla base della nostra convivenza, finisce per orientare la ricerca sui processi di individuazione di suddetti valori e sul modo i cui essi si traducono in regole giuridiche in un determinato assetto istituzionale. La costituzione non viene intesa solo come un atto dello Stato148, ma va considerata come parte di una più ampia realtà vivente, nella quale si muovono più elementi e l’intero ordine giuridico non è qualcosa di sezionabile per frammenti o settori disciplinari, privo di dinamicità, ma è diritto vivo, (operante concatenazione produttiva), e la Costituzione scritta è solo una parte dell’ordine giuridico complessivo149, in quanto la stessa vitalità del diritto è legata alla continua opera interpretativa e,
148 E. Betti, Interpretazione della legge, Id., p.114 e ss.
149 Cfr. E. Betti, Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva, in Scritti in onore di M.
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precisamente, all’efficienza evolutiva dell’ermeneutica150 giuridica.
Secondo questa impostazione del discorso che consente di ridisegnare l’intero sistema delle garanzie costituzionale, ridimensionando l’importanza della scrittura e delle disposizioni costituzionali, inducendo ad approfondire gli orientamenti etico e politici che guidano l’interpretazione, la messa per iscritto dei valori costituzionali non può giungere fino a mutare la loro natura, trasformando gli orientamenti assiologici che guidano la storia delle collettività in disposizioni normative. La scrittura deve solamente mirare a diffondere nel corpo sociale solo una più ampia conoscenza delle aspirazioni e delle idee e dei principi costituzionali, soprattutto al fine di mantenere in vita i valori fondamentali dell’ordine giuridico e di garantire una perdurante vitalità. Ma i principi fondamentali della convivenza costituzionale restano vitali solo se condivisi da gran parte della società.
Pertanto, una volta raggiunta la consapevolezza che il fondamento dei principi del diritto va ricercato in un processo collettivo che non si ferma al momento della scritture delle norme, né in quello della dogmatica giuridica, l’attenzione degli studiosi del diritto costituzionale dovrebbe soffermarsi e concentrarsi sui canoni ermeneutici e sulla giurisprudenza. Inoltre, occorre adottare una prospettiva interpretativa dinamica e non formalistica, che non tenga solo conto dell’ordine delle cronologico della massime giurisprudenziale, ma delle diversità dei percorsi argomentativi e della loro connessione dinamica con i principi fondamentali dell’ordinamento. L’interpretazione del diritto è intesa da Betti come un’attività creativa e intellettuale, guidata da un’incessante integrazione degli ordinamenti giuridici esistenti; pertanto, i canoni ermeneutici non sono di conseguenza, concepibili come precetti, ma percorsi di individuazione delle regole riferibili ai singoli casi oggetto di esame da parte dei giuristi.
Parallelamente la giurisprudenza costituzionale elabora i criteri interpretativi interpretavi proprio di un’ermeneutica costituzionale non esclusivamente formale nella quale i parametri per la valutazione della legittimità costituzionale delle
150 Cfr. Id., Diritto Metodo Ermeneutica, G. Crifò (a cura di) ,Giuffrè, Milano, 1991, cit., pp.523 e
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leggi tendono a mettere in evidenza soprattutto la ratio dei principi costituzionali, il concreto rapporto reciproco tra di essi, le connessioni tra tali principi e gli sviluppi della legislazione ordinaria e della prassi e ben poco hanno a che vedere con i tradizionali canoni dell’interpretazione civilistica. Il progressivo affermarsi attraverso la giurisprudenza costituzionale di un controllo sulla ragionevolezza e sulla incongruenza delle leggi, sulla adeguatezza di essere parametri di valutazione sempre meno formali, al fine di assicurare l’effettiva corrispondenza dell’interpretazione delle leggi ai principi costituzionali e di reprimere le ipotesi di incostituzionalità, comprese persino quelle di “eccesso di potere” legislativa, apre nuovi orizzonti ai metodi di interpretazione della costituzione di tipo valutativo ai criteri interpretativi incentrati sull’individuazione dei principi del diritto.151
3.2. Le recenti dottrine sull’applicazione della metodologia ermeneutica al