nitense e canadese
1. L’estensione della legalità costituzionale: cenni introduttivi.
1.1 La possibile integrazione del parametro di costituzionalità da parte del diritto comunitario.
Per quanto riguarda il diritto comunitario dotato di efficacia diretta, la giurispru- denza e la dottrina concordano, fermamente, che prevale il principio della disap- plicazione automatica, da parte giudice ordinario, della legge statale contrastante il diritto comunitario, senza la necessità, almeno per la maggior parte dei casi, di sollevare la questione di costituzionalità dinanzi alla Consulta.
Perciò, il fenomeno dell’integrazione del parametro costituzionale da parte del di- ritto dell’Unione Europea può avvenire eccezionalmente in due ipotesi. La prima riguarda i giudizi di costituzionalità in via principale, nei quali la Consulta è orga- no di ultima istanza, in quanto non essendoci alcun giudice a quo in grado di di- sapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto comunitario, l’unico mo- do per salvaguardare il primato del diritto dell’Unione è quello di espungere dall’ordinamento la norma incompatibile, mediante dichiarazione di incostituzio- nalità207. Ci sono già stati alcuni giudizi di costituzionalità, sollevati in via prin- cipale dallo Stato, aventi per oggetto la violazione del diritto comunitario da parte delle leggi regionali.
Nella sentenza n. 406 del 2005, infatti, la legge della regione Abbruzzo che con- sentiva la sospensione della campagna di profilassi obbligatoria per la febbre ca- tarrale degli ovini viene censurata perché in contrasto con le prescrizioni contenu- te in una direttiva dell’ UE che assurge a rango di norma interposta nel giudizio di costituzionalità.208
Riguardo a suddetta pronuncia è utile ricordare di come la Corte Costituzionale abbia utilizzato, come parametro di costituzionalità, una fonte non formalmente appartenente al nostro ordinamento “anche se si sarebbe potuto più semplicemen- te far riferimento alla disciplina di attuazione della direttiva in questione, posta da un decreto legislativo”209.
207 Cfr. B. Guastaferro, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale, Giappichelli, Torino,
2013, pp. 203 e ss.
208 Ibidem, cit., p. 205.
209 R. Calvano, cit., La Corte costituzionale “fa i conti” per la prima volta con il nuovo articolo
117, comma 1 Cost. Una svista o una svolta monista della giurisprudenza costituzionale sulle questioni comunitarie?, in Giur. cost., 2005.
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Alla stessa categoria appartengono altre sentenze ( ad esempio la n. 226 del 2010, n 387 del 2008, n. 165 del 2009) in cui la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi alcuni articoli delle leggi della Regione Friuli Venezia- Giulia, della Provincia di Bolzano e della Regione Lombardia per violazione dell’art.117, comma primo, Cost., in relazione ad alcune disposizioni della direttiva 79/409 sul- la conservazione degli uccelli selvatici.
La seconda ipotesi, in cui la Corte costituzionale ha utilizzato il diritto dell’Unione europea come parametro interposto, attiene ai giudizi di costituziona- lità promossi in via incidentale, in seguito ad un conflitto tra norme interne e nor- me comunitarie non dotate di efficacia diretta.210
Già con la sentenza n. 129 del 2006, relativa alla non osservanza da parte della Regione Lombardia alle procedure di evidenza pubblica previste dal diritto comu- nitario, la Corte aveva stabilito che le direttive comunitarie
E’ importante, a tal proposito, menzionare la sentenza n. 28 del 2010, ovvero il primo caso in cui la Consulta utilizza il riformato art. 117, primo comma, della Costituzione, in un giudizio in via incidentale, dichiarando incostituzionale un atto legislativo interno ( nello specifico l’art.183, c. 1 del d.lgs. n. 152 del 2006 ) per violazione di una norma comunitaria non self-executing. In questa circostanza la Corte costituzionale applica concretamente l’ipotesi paventata, nella sentenza “Granital”, tra norme interne e norme non dotate di efficacia diretta. Pertanto la Corte costituzionale stabilisce che: “l’impossibilità di non applicare la legge inter- na in contrasto con una direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta a questa Corte, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell’art. 11 e oggi anche dell’art., 117, comma 1, Cost.”
Si può confermare il completo inserimento del diritto dell’Unione nel giudizio di costituzionalità, in quanto subentra a rendere il parametro costituito dell’art. 117, primo comma, Cost. “concretamente operativo”211
. Tuttavia, è importante segna-
210 Sul tema, amplius, R. Mastroianni, Conflitti tra norme interne e norme comunitarie non dotate
di efficacia diretta: il ruolo della Corte costituzionale, in Il diritto dell’Unione europea, 2007, pp. 3 e ss.
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lare che inizialmente la Corte costituzionale aveva escluso la violazione del primo comma dell’art. 117 Cost. come “autonomo motivo di censura, risultando inevita- bilmente collegato alla violazione di ulteriori e specifiche norme costituzionali212, ma successivamente, con la recente sentenza n.191 del 2012, la Corte ha riconfi- gurato la suddetta violazione dell’art. 117, primo comma della costituzione, come un sufficiente parametro esclusivo. Infatti, la Corte ha ritenuto la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento al solo precetto dell’art.117, primo comma, della Costituzione e ha ritenuto assorbito il profilo ulteriore di vio- lazione dell’art. 120, comma primo, della Costituzione. Ed è sempre in suddetta sentenza che la Corte costituzionale ha confermato che il giudice a quo può solle- vare la questione di legittimità “per asserita violazione dell'art. 11 ed oggi anche dell'art. 117, primo comma, Cost. (…)”.
Naturalmente non bisogna dimenticare che il rapporto tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario ha il suo sicuro fondamento nell’art. 11 della Costitu- zione come ha ribadito la Corte costituzionale, nella sentenza n. 227/2010 (e in particolare, sentenze n. 232/1975 e n. 183/1973; ma già in precedenza, le sentenze n. 98 /1965 e n. 14/1964).
1.2. Il parametro “interposto” discendente dalla CEDU e le frizioni erme-