nitense e canadese
3. L’accezione “metodologica” dell’ ermeneutica giuridica e la sua possibile collocazione nello scetticismo interpretativo “moderato”.
3.2. Le recenti dottrine sull’applicazione della metodologia ermeneutica al giudizio di costituzionalità.
L'utilizzo dell'ermeneutica giuridica, come metodo d'interpretazione, trova particolare rilievo dinanzi alle Corti de-statalizzate operanti in ambiti giuridici ad ordinamento pluristatale come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea152 e dinanzi alle Corti Costituzionali di diversi Stati, dove la circolarità e la precomprensione critica, momenti fondanti della canonistica ermeneutica, si pongono sempre più come elementi indispensabili per la costruzione e l'impiego dei cosiddetti “parametri non scritti153” utilizzati dai giudici, riuscendo a
prescindere dai metodi positivistici basati sulla sussunzione, giustificabili esclusivamente con tecniche logico-argomentative ed offrendo all'interprete del diritto la possibilità di un distacco dal mito del giudice “bocca della legge”. Inoltre la metodologia ermeneutica offre una valutazione della decisione giurisprudenziale capace di andare al di là del mero giudizio di riscontro di legittimità costituzionale, senza, per questa ragione, lasciare alla discrezionalità del giudice uno spazio illimitato, dal momento che la canonistica ermeneutica
151 Cfr. A. Cervati, Le idee fanno la loro strada, Id., cit., pp. 162 – 163. 152Per un maggiore approfondimento v. cap. 2., par. 1.2.
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garantisce un metodo, se non per una giustizia infallibile, per la controllabilità giuridica del procedimento interpretativo e decisionale.154
Secondo i più recenti studi dell’ ermeneutica giuridica, l’attività del giudice costituzionale rientra ampiamente nei tre principali istituti ermeneutici- metodologici, nei quali si può riscontrare una fortissima scansione della precomprensione critica e della circolarità ermeneutica, come se fosse l'intelaiatura su cui poggia il delicato giudizio di costituzionalità.
Il primo dei tre istituti, sostanza stessa dell’interpretazione costituzionale, sono principi fondamentali del diritto che esistono a prescindere dalle norme giuridiche e diventano l'oggetto del giudizio di costituzionalità, differenziandosi dai principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali, invece, si ricavano da norme giuridiche già scritte, secondo un procedimento logico di astrazione e generalizzazione.
Il giudizio costituzionale, riguardando non solo la relazione norma/individuo, ma anche la relazione principio fondamentale giuridico/individuo, si manifesta sostanzialmente come un giudizio assiologico e teleologico, soprattutto quando, nelle pronunce interpretative, si decide sulla conformità della legge a costituzione, fornendo un’interpretazione approfondita della stessa legge155.
Infatti, i principi costituzionali fondamentali, dotati di “un’eccedenza di contenuto deontologico”, possono svincolare il giudizio costituzionale dalle logiche argomentative deduttive, rendendo il giudizio stesso prettamente assiologico. Infatti, non a caso, la metodologia ermeneutica, applicata alla Costituzione, si distingue nettamente da quelle metodologie argomentative che mirano ad individuare l’assiologia e la teleologia nelle norme, ritenendo non assiologico il giudizio, ma assiologico, invece, proprio le norme costituzionali, quali premesse vincolate del ragionamento giuridico.156
Le premesse formali del ragionamento giuridico, nella metodologia ermeneutica, sono invece precomprensione e circolarità ed esse spiegano l’astringente rapporto tra principi fondamentali del diritto e collettività umana.
154Cfr. F. Petrillo, Diritto dei privati e metodologia ermeneutica nei giudizi dinanzi alle Corti de-
statalizzate e alle Corti costituzionali, in Il diritto privato europeo dal mercato interno alla cittadinanza europea, a cura di F. P. Traisci, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 268 ss.
155 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, cit., pp. 211 ss. 156 Cfr. Ibidem.
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La dottrina giuscostituzionalista tradizionalista, legata alla teoria logico analitica positivista, tenta ancora di escludere la rilevanza fondativa dei principi costituzionali, in favore di regole normative, rintracciabili nell’articolo 12 delle Preleggi al Codice civile, concernenti l’utilizzo dei criteri e tecniche interpretative di prima e di seconda classe (interpretazione filo-logica, storica e sistematica) appartenenti alla dogmatica giuridica italiana più tradizionalista.
Sicuramente le più evolute teorie dell’argomentazione giuridica, hanno considerato all’interno del giudizio di costituzionalità anche le argomentazioni di tipo onto-deontologico e assiologico inerenti alla ragionevolezza, in grado di tenere in conto da un lato la proporzionalità per il bilanciamento degli interessi in gioco e dell’altra il riferimento al contemperamento di parametri valoriali fissati, o non, preventivamente. Tuttavia, le teorie dell’argomentazione giuridica, anche, quando devono ricorrere all’utilizzo dei principi costituzionali fondamentali, non si spingono oltre la cosiddetta circolarità triadica. Il ragionamento assiologico del giudice costituzionale dovrà comunque sempre cominciare da una premessa normativa scritta, dalla quale denotare il valore costituzionale da ponderare o bilanciare e, pertanto, la norma scritta non verrà mai esclusa, perché l’interprete , prima della decisione finale, avrà la necessità di ritornare al punto di partenza del procedimento metodologico, ovvero la Carta costituzionale, quale oggetto principale e validante di tale tipo di interpretazione157.
La metodologia ermeneutica, invece, riguardo l’utilizzo dei principi fondamentali della Costituzione, da parte dell’interprete, riconosce una circolarità di tipo diadico, anziché triadica, in quanto ritiene che i valori non possono essere connotati normativamente, perché la loro capacità di estensione ed espressione è tale da sfuggire alla capacità connotativa della norma giuridica158. Pertanto il giudice costituzionale, fortemente precomprendente, ossia dotato di un peculiare habitus giuridico, possiederebbe già l’attitudine a considerare quel principio applicabile, al giudizio di costituzionalità, nella sua essenza assiologica e teleologica, senza dover recepire o denotare il suo valore da una norma costituzionale scritta e senza dover tornare al testo Costituzionale prima della decisione finale. Ma, tenendo conto delle fondamenta dell’ordinamento giuridico,
157 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, id., cit., p. 213. 158 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, id., cit., p. 207.
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delle contestualizzazioni sociali ed etiche di un popolo e delle esigenze di tutela giuridica e sociale emergenti dal caso concreto159.
Il secondo istituto metodologico-ermeneutico fortemente riscontrabile nel giudizio di costituzionalità è la discrezionalità amministrativa al cui interno troviamo altri tre sotto-istituti valutativi della dichiarazione di necessità e urgenza e di pubblico interesse e il neminem laedere, nei opera sia la precomprensione del giudice costituzionale che il circolo ermeneutico. La valutazione del giudice costituzionale viene a costituirsi, prima ancora che sul documento normativo (norma costituzionale), sui requisiti soggettivi della sua precomprensione critica inerenti alla dichiarazione di pubblico interesse, di necessità e di urgenza. Grazie ai presupposti valutativi della discrezionalità amministrativa viene superata la questione della politicità o giuridicità del soggetto giudicante costituzionale: il giudizio costituzionale non è da identificare come un giudizio politico o giuridico, ma si propone, come una “decisione correttamente valida” se sono stati rispettati i requisiti propri della discrezionalità amministrativa.
Analizzando le sentenze della Corte costituzionali, ho potuto riscontrare la ponderazione, effettuata dai giudici costituzionale, tra l’interesse pubblico perseguito dalla legge impugnata, con il neminem laedere, concernente la possibile ricaduta degli effetti della pronuncia di incostituzionalità su i diritti soggettivi dei cittadini.
Nelle sentenze di accoglimento, possiamo dedurre che la Corte abbia valutato l’interesse pubblico, perseguito dalla legge impugnata, eccessivamente lesiva dei diritti soggettivi e degli interessi giusprivatistici dei singoli cittadini. Mentre, risultano alquanto interessanti, dal punto di vista ermeneutico, le sentenze interpretative di rigetto, dove si può constatare che l’interesse pubblico perseguito dalla legge non andrebbe, irragionevolmente e sproporzionalmente, a comprimere i diritti soggettivi dei cittadini, nella misura e nei limiti stabiliti dall’interpretazione resa dai giudici costituzionali.
Infatti è proprio nella sentenza interpretativa di rigetto, ovvero nella dichiarazione di conformità della legge, allorquando la Corte reinterpreta la legge e, con la sua motivazione (interpretazione), influenza la vita della legge, anche a prescindere
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dalla volontà del legislatore, che la precomprensione critica, inerente alla valutazione del pubblico interesse da parte del giudicante, e la circolarità ermeneutica, concernente la verifica del neminem laedere, possono diventare criterio di valutazione del giudizio della Corte, al di là del mero controllo di costituzionalità stabilito per legge160.
Un altro istituto ermeneutico riscontrabile nell'attività interpretativa del giudice costituzionale è l'equità, la quale determina la definizione del giudizio reso come giudizio ermeneutico circolare diadico.
La decisione equitativa ha propriamente, tra le sue peculiarità, quella di essere priva di fattispecie astratte di riferimento. Il giudizio di costituzionalità può essere considerato come un giudizio equitativo161, dove la circolarità ermeneutica è diadica, soprattutto, in quei casi di grande rilevanza politica e sociale, dove non vi siano intermediazioni normative testuali tra il giudice e i principi fondamentali della costituzione e, precisamente, laddove il giudice costituzionale ha utilizzato come parametro assiologico del giudizio dei principi non direttamente rintracciabili nel testo costituzionale162.
Con la precomprensione critica, propria della discrezionalità amministrativa, la circolarità ermeneutica, propria dell'equità e la precomprensione e circolarità, proprie dei principi fondamentali del diritto, la metodologia ermeneutica permette una valutazione interpretativa di quello stesso giudizio dal punto di vista della validità del metodo utilizzato, senza che la decisione possa sfociare in valutazioni arbitrarie o di opportunità politica163.
160 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, id., cit., p. 220 e
ss.
161 Per quanto concerne il giudizio di equità nell’alveo degli strumenti applicativi e di verifica della
metodologia ermeneutica v. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, id., cit., pp. 88 e ss.
162 Per un maggiore approfondimento riguardo all’utilizzo dei parametri non scritti da parte della
Corte costituzionale vedere il cap. 2, par. 4., del seguente elaborato.
163F. Petrillo, Diritto dei privati e metodologia ermeneutica nei giudizi dinanzi alle Corti de-
statalizzate e alle Corti costituzionali, in Il diritto privato europeo dal mercato interno alla cittadinanza europea, a cura di F. P. Traisci, Edizioni Scientifiche Italiane, cit., pp.275 ss.
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3.3 Una possibile applicazione dei canoni ermeneutici alla giurisprudenza