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La Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

2.1 La gestione integrata dei rifiuti urbani

2.1.4 La Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

La Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) è stata istituita dall’art. 49 del D. Lgs. 22/97, il quale, dal 1 gennaio 1999, ha sospeso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU) regolamentata dal D. Lgs. 507/93.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006, il decreto Ronchi è stato soppresso, ma l’istituzione della tariffa è stata mantenuta e confermata dall’art. 238.

La tariffa, il cui ammontare è commisurato alla quantità di rifiuti effettivamente conferita al servizio di raccolta, rappresenta il corrispettivo per l’attività di gestione dei rifiuti urbani, ovvero per la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, compresi i controlli di queste attività e degli impianti, anche dopo la loro chiusura, l’attività di spazzamento e pulizia stradale, includendo le campagne di sensibilizzazione per gli utenti e tutto ciò che risulta funzionale e complementare al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Sebbene, la correlazione della tariffa con il quantitativo di rifiuti prodotti fosse stata in una qualche misura già prevista dall’art. 65 del D. Lgs. 507/93 (“La Tassa può essere

commisurata […] in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento”), di fatto essa non era mai stata applicata.

Il decreto Ronchi prevedeva l’introduzione obbligatoria della tariffa dal 1 gennaio 1999, ma tale termine è stato progressivamente posticipato secondo le disposizioni delle leggi Finanziarie che si sono susseguite negli anni, a causa di lacune e incertezze legate all’applicazione della nuova disciplina e difficoltà organizzative e tecniche riscontrate dai Comuni (con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni).

Chiunque possegga o utilizzi aree, all’interno del territorio comunale, che producono rifiuti urbani è soggetto al pagamento della tariffa, la quale è costituita da una quota fissa, determinata da costi essenziali di struttura e di amministrazione, compreso lo spazzamento (es. investimenti per le opere e relativi ammortamenti), e da una variabile, in cui i costi sono rapportati al quantitativo di rifiuti potenzialmente prodotti da ciascun utente per unità di superficie e per numero di componenti dell’unità familiare (“la tariffa è composta da una

quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”, art.

238, comma 4), così da coprire l’intero costo del servizio.

La tariffa è determinata dalle Autorità di Ambito (queste ultime, sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, fissano anche la percentuale di crescita annua della tariffa) ed applicata e riscossa dai soggetti gestori.

Tab 2.2 Parametri di confronto TARSU -TIA

Tassa Tariffa

1 Natura tributaria Pagata in base al servizio ricevuto

2

Contributo fisso in base a un'aliquota stabilita dal Comune

Somma di due quote: 1) una fissa, quantificata in base ai costi fissi del servizio di gestione di rifiuti urbani; 2) una variabile rapportata alla quantità di rifiuti prodotti e alle caratteristiche del servizio effettuato

3 Copertura finanziaria

parziale del servizio Copertura finanziaria totale del servizio

4

Utenze domestiche: calcolata in base ai metri quadrati dell'abitazione

Utenze domestiche: calcolata in base ai metri quadrati dell'abitazione, al numero degli abitanti e alla quantità di rifiuti prodotti; previste

agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata

5 Riscossa dal Comune Riscossa dal gestore del servizio 6 Non si applica l'IVA Si applica l'IVA

Il nuovo sistema tariffario permette di ottenere una maggiore trasparenza nella gestione del servizio, in quanto i costi devono essere evidenziati all’interno dei bilanci comunali attraverso il Piano Finanziario e devono progressivamente essere coperti in modo totale dall’introito tariffario. Con la TARSU, invece, i Comuni potevano integrare i costi del servizio attraverso risorse del proprio bilancio non derivanti dagli introiti della tassa sui rifiuti.

Da un punto di vista economico, la copertura integrale dei costi di gestione introdotta dal sistema tariffario apporta benefici in termini di efficienza, in quanto tiene conto anche degli investimenti, spesso rilevanti in questo settore, e di altri fattori, quali il capitale e la sua remunerazione, nonché del bilancio delle spese sostenute in funzione degli obiettivi raggiunti. In un’ottica di sostenibilità ambientale, permangono perplessità circa l’influenza positiva dell’implementazione della tariffa ai fini della mitigazione dell’impatto ambientale generato dall’intera filiera dei rifiuti urbani. Stanno a testimonianza di ciò le oggettive difficoltà di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da cui consegue l’insorgere di limiti nell’applicazione di un criterio premiante per gli utenti più accorti e penalizzante per quelli meno attenti alle priorità ambientali.

Il DPR 158/1999 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”) costituisce il regolamento attuativo del sistema tariffario, di cui definisce le modalità, e introduce il metodo normalizzato per definire le componenti di costo e la tariffa di riferimento, la quale

“rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la

determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (art. 2).

Il decreto precisa, inoltre, che la tariffa, a livello territoriale, è articolata in funzione della pianificazione urbanistica, della densità abitativa, della frequenza e qualità dei servizi forniti. Il compito di ATO è calcolare le variabili che compongono la formula nel rispetto delle modalità definite all’interno della Convenzione di affidamento del servizio. Dopo aver determinato il costo corrispettivo dei servizi, è necessario che ATO4 determini come esso si ripartisca fra gli utenti (articolazione tariffaria).

Nell’Allegato 1 al suddetto decreto è riportato il metodo normalizzato da seguire per il calcolo della tariffa di riferimento.

Per la tariffa di riferimento a regime vale la seguente uguaglianza:

ΣTn= (CG+CC)n-1(1+IPn-Xn) + CKn

dove:

 ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

 CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno

precedente;

 CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno

precedente;

 IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

 Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

 CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

La tariffa è poi composta da una parte fissa e una variabile, quindi risultare:

ΣT= ΣTF +ΣTV

con ΣTF quota fissa e ΣTV quota variabile. La prima deve coprire i costi di spazzamento e lavaggio (CSL), i costi amministrativi (CARC), i costi generali di gestione (CGG), i costi comuni diversi (CCD), i costi d’uso del capitale (CK) ed altri costi (AC); ne consegue che:

ΣTF= CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

4 ATO è chiamato a determinare l’articolazione tariffaria dalla l.r 25/99: “Al fine di salvaguardare esigenze

sociali di riequilibrio territoriale, l’Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali e per tipologia d’utenza” (comma 1bis, art.18)

La quota variabile, invece, che dipende dai quantitativi di rifiuti conferiti, dal servizio fornito e dall’entità dei costi di gestione, è data dalla somma dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti (CRT), dai costi di smaltimento (CTS), da quelli di trattamento e riciclo (CTR), al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti, e dai costi legati alla raccolta differenziata (CRD):

ΣTV= CRT + CTS + CRD + CTR

Per il calcolo in dettaglio delle parti fisse e variabili delle utenze domestiche e non, si rimanda al punto 4 dell’Allegato 1 al DPR 158/99, qui viene fornita solo una schematica descrizione dei parametri coinvolti nella determinazione delle due quote.

Tab 2.3 Parametri per il calcolo delle quote fissa e variabile della TIA

Tipologia

Parametri per la determinazione della quota

fissa

Parametri per la determinazione della quota

variabile · superficie

abitazione (m2) Utenza

domestica · numero componenti nucleo familiare

· rifiuti, differenziati e non, effettivamente conferiti al servizio pubblico di raccolta

· superficie locale in cui si svolge l’attività (m2) Utenza non

domestica · tipo di attività svolta (coefficiente potenziale di produzione)

· rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani

effettivamente conferiti al servizio pubblico di raccolta

La tariffa prevede forme di agevolazione:

- implicite, le quali agiscono sulla parte variabile per coloro che effettuano la raccolta differenziata e il compostaggio domestico;

- esplicite, consistenti in benefici economici nei confronti di quei singoli utenti che adottano comportamenti virtuosi, volti alla riduzione e al recupero dei rifiuti. Queste agevolazioni possono essere:

- premi collettivi di zona per la minor produzione pro-capite di rifiuti secchi indifferenziati;

- premi individuali al singolo utente per i conferimenti effettuati presso le Stazioni ecologiche.

Altre forme di agevolazione sono quelle finalizzate alla ridistribuzione dei redditi tra le varie categorie di utenza.

Alla fine del 2006, i Comuni della provincia di Bologna a tariffa sono 23 e costituiscono il 28% della popolazione provinciale.

La Fig. 2.4 mostra la situazione tariffaria, aggiornata al 2006, del territorio provinciale di Bologna.

Nel 2006 si contano 157 Comuni della Regione Emilia-Romagna a tariffa per un totale di residenti coinvolti pari a circa 3 mln di abitanti. La Fig. 2.5 mostra l’andamento del passaggio da tassa a tariffa nella nostra regione: è evidente come nel tempo si sia verificato uno spiccato sviluppo (soprattutto nel periodo che va dal 2004 al 2006) verso l’applicazione del sistema tariffario.

Fig 2.5 Numero di abitanti coinvolti nel passaggio da tassa a tariffa dei rifiuti dal 1999 al 2006 (fonte: Regione Emilia-Romagna)

Tuttavia, è ancora rilevabile una disomogeneità che si traduce nella permanenza di valori di costo differenti (sia a tassa che a rifiuti) in territori limitrofi e con standard di servizio e di qualità affini, attestando la difficoltà di applicazione di un sistema tariffario omogeneo.

Partendo dal presupposto secondo cui la tariffa è considerata un fattore fondamentale al fine di apportare miglioramenti significativi alla gestione integrata dei rifiuti urbani, grazie alla valorizzazione di un corretto sistema economico e di una fornitura dettagliata dei costi che consente un controllo semplificato dei servizi erogati, si ritiene opportuno fare riferimento al caso del Consorzio intercomunale Priula, ente che svolge la duplice funzione di Autorità d’Ambito Treviso 2 e di gestore del ciclo integrato dei rifiuti e che costituisce un esempio virtuoso in materia di tariffazione dei rifiuti urbani.

Già nel 1995 l’Associazione dei Comuni aveva condotto un’indagine, la quale dimostrava che la superficie di abitazione non influenza la quantità di rifiuti prodotta, risultato confermato da analisi più recenti effettuate da parte di ARPAV, mentre rendeva esplicita la diretta proporzionalità tra la composizione del nucleo familiare e la produzione di rifiuti domestici. I dati relativi al 2000 mostrano che già la maggior parte dei Comuni del Consorzio applicavano la TARSU commisurata al numero dei componenti familiari. Sulla scia di tale tendenza, il Consorzio Priula nel progetto per l’anno 2001 presenta l’introduzione del modello di raccolta porta a porta in sostituzione di quello mediante contenitori stradali, il quale pone le basi per l’abolizione della TARSU e la conseguente applicazione del sistema tariffario, strettamente correlata alla raccolta domiciliare puntuale. Nell’anno successivo, mediante la distribuzione massiva alle utenze domestiche e non domestiche di kit standard di contenitori per la raccolta differenziata, si verifica la messa a regime del nuovo metodo e l’ottimizzazione dei giri di raccolta. Ogni contenitore del secco non riciclabile è dotato di un dispositivo transponder e

numero di matricola (quest’ultimo è univoco per tutti i contenitori assegnati alle utenze non domestiche). Il codice transponder elettromagnetico passivo funziona da trasmettitore di segnale e viene letto da apposita antenna posta sul mezzo preposto alla raccolta. Il sistema di lettura dei transponder consente l’importazione dei dati relativi agli svuotamenti direttamente nel sistema informatico gestionale contenente tutte le informazioni degli utenti e dei codici dei contenitori ad essi assegnati. In questo modo, ad ogni contenitore dotato di transponder vengono direttamente associati i relativi svuotamenti completi di data e ora.

In seguito al consolidamento del sistema di raccolta domiciliare, è stata avviata l’applicazione della tariffa puntuale a sostituzione di quella presuntiva (applicata nel 2001), la quale si fonda sulla logica di considerare la quota fissa proporzionale alla potenzialità di servizio e la quota variabile commisurata all’effettiva produzione di rifiuti. Nell’ambito del sistema di tariffazione puntuale il Consorzio Priula ha deciso di porre a costo fisso alcuni costi variabili (quale ad esempio la gestione dei Centri di Raccolta Differenziata), ottenendo una copertura del costo complessivo del servizio così suddivisa:

- 41% del costo totale attribuiti ai costi fissi; - 59% del costo totale attribuiti ai costi variabili.

2.1.5 Il ruolo degli utenti e le campagne di informazione ed educazione alla coscienza