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6. Similitudini e differenze con gli altri istituti giuridici.

6.3. La vendita con riserva di proprietà, art 73.

La vendita con riserva di proprietà, permette al compratore di godere immediatamente del bene anche qualora non disponga di tutte le risorse necessarie per acquistarlo; contemporaneamente permette al venditore di aumentare le proprie vendite senza incorrere nel rischio dell'inadempienza degli acquirenti.

6.3.1 Testo storico art. 73 “Vendita a termine o a rate”.

«In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.

Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto».

Con il D.lgs. n. 169/2007 si è sostituito, il previgente articolo 73, l. fall., cambiandogli il titolo da “Vendita a termine o a rate” in

“Vendita con riserva di proprietà”. L'originaria formulazione,

estesa a tutte le fattispecie di vendita a termine o a rate, non era compatibile con la disciplina dei rapporti pendenti.

6.3.2 D.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, “Vendita con riserva di proprietà”.

«In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa.

Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto».

Nel 2007 il legislatore ha voluto regolare solo la vendita con riserva di proprietà e non tutte le fattispecie di vendita a termine o a rate e questo perché senza il patto di riservato dominio, si risolverebbe in un contratto già eseguito dalla parte venditrice al tempo del fallimento; pertanto il rapporto non è soggetto alla disciplina dei rapporti pendenti regolati dagli articoli 72 e ss., l. fall. .

La vendita con riserva di proprietà87, nonostante si perfeziona con

il pagamento dell'ultima rata (art. 1523 cod. civ.88) è assoggettata

ad un diverso regime, perché secondo il legislatore la regola è strumentale al pagamento di prezzo come una sorta di garanzia impropria, (art. 73, 2° comma) ed esprime la regola della continuità del vincolo contrattuale. La stessa ragione viene adottata nel caso di fallimento della società di Leasing, ove il contratto prosegue e l'utilizzatore può acquistare la proprietà del bene alla scadenza prevista nel contratto, (art. 72-quater ultimo comma).

Se invece a fallire è il compratore, nell'ipotesi di vendita con riserva di proprietà viene applicato l'art. 72; la stessa cosa accade qualora sia il futuro compratore, ovvero l'utilizzatore del bene dato in leasing a fallire.

Questi due istituti89, nonostante siano regolati da due disposizioni

87

In riferimento al fallimento del venditore-concedente.

88

Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell' ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

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speciali, nella fattispecie di fallimento del compratore sono assoggettate alla disciplina generale dell'art. 72 in quanto si vuole regolare sul piano di un equilibrio degli interessi il caso della scelta del curatore per lo scioglimento.

Difatti la novella del 2007 ha riscritto l'art. 73 prevedendo che, nell'ipotesi di scioglimento del contratto, al venditore viene consegnato o rilasciato il bene e quest'ultimo deve restituire le rate di prezzo già riscosse per l'utilizzo della cosa; non è dovuto il risarcimento del danno. Per le affinità con questo istituto, ovvero per l'effetto traslativo al termine della rateizzazione, anche se per cause diverse, il legislatore ha deciso di adottare una soluzione simile nel caso di fallimento dell'utilizzatore nel contratto di leasing; in particolare il concedente ha diritto al rilascio o alla consegna del bene, ma nello stesso tempo deve restituire, alla curatela, l'eventuale differenza positiva ottenuta dalla vendita o diversa allocazione, rispetto al credito residuo in linea capitale (senza interessi). Possiamo confermare, ancora una volta, che è stata superata la divisione tra leasing di godimento e leasing

traslativo, a favore di una soluzione unitaria e di equilibrio; in

quanto non vi è più l'obbligo di restituire tout court le rate pagate, ma solo quello di versare l'eventuale differenza tra il valore del bene misurato con i valori di mercato e il valore residuale delle rate da pagare (ammontare che nel leasing traslativo è sicuramente maggiore, rispetto al leasing di godimento).

Nella vendita con riserva di proprietà se a fallire è il compratore e il curatore decide di subentrare nel rapporto, il venditore può richiedere una idonea garanzia, a meno che il curatore non decida di acquistarlo subito, con il saldo del residuo.

Tale regola90 dovrebbe, in via analogia, essere applicata anche al

90

contratto leasing.

In ultima analisi nel caso di fallimento del venditore, con patto di riservato, il fallimento non è causa di scioglimento del contratto; infatti lo stesso continua con l’acquirente in bonis fino a quando questi, pagate tutte le rate del prezzo, diviene il proprietario della cosa acquistata.

L'art. 73 è un’applicazione particolare degli articoli 72 e 72-bis della legge fallimentare e non trova applicazione, una volta che il venditore ha trasferito la proprietà all’acquirente.

In riferimento al patto di riservato dominio possiamo richiamare la sentenza della Cass. civile, sez I del 20.05.94 n. 4976:

«L'alienante, per rivendicare la proprietà di beni acquisiti al fallimento del compratore, adducendo che la vendita è stata stipulata con patto di riservato dominio, è tenuto ad allegare, con i requisiti di data certa anteriore all'apertura del fallimento, ai sensi degli artt. 1523 e 1524 cod. civ., il documento di compravendita, che includa il suddetto patto, ovvero anche un documento successivo, che esprima accordo riproduttivo o ricognitivo del patto stesso, e, pertanto, al fine indicato, non può far leva su atti unilaterali, pur se provenienti dall'acquirente, quale l'ammissione della riserva di dominio effettuata dallo stesso in sede di proposta di concordato preventivo, né su intese che si esauriscano nel mero impegno programmatico di inserire la menzionata riserva in compravendite ancora da stipulare (nella specie intese escluse nel contratto costitutivo del rapporto fra produttore di autoveicoli e società concessionaria, poi fallita)».

CAPITOLO 4

Il Factoring

Sommario: 1. Il contratto di factoring. 1.1 La natura giuridica. 1.2. La speciale disciplina del factoring. 2. La disciplina in ambito fallimentare. 3. La legge 21 febbraio 1991 n. 52 “la cessione dei crediti d' impresa”. 3.1 La disciplina prima dell'emanazione della legge 21.2.91 n. 52. 3.2 La legge 21.2.91 n. 52. 3.3 Conclusioni. 4. Il fallimento del factor. 4.1 La sorte delle cessioni, già pattuite, alla data della sentenza di dichiarazione del fallimento. 5. Il fallimento del cedente. 5.1 Il recesso del curatore e la natura del credito della società di factoring. 5.2 L'opponibilità delle cessioni al fallimento del cedente. 5.3 La sorte del contratto di factoring. 5.3.1 La sorte delle cessioni in caso di fallimento del cedente, prima dell'emanazione della legge 21.2.91 n. 52. 5.3.2 La sorte delle cessione in caso di fallimento del cedente ai sensi della legge. 21.2.91 n.52. 6. Il fallimento del debitore ceduto. 6.1 Il Rapporto factor/debitore ceduto. 6.2 Le conseguenze del fallimento del debitore ceduto. 6.3 La cessione pro solvendo. 6.4 Le anticipazioni del credito. 6.5 La cessione pro soluto.