Legge Biagi:
8. Le collaborazioni coordinate e continuative
Come già più volte ricordato, obiettivo della riforma Biagi è la razionalizza- zione in termini giuridici delle svariate forme di rapporto che, ai fini di una prestazione d’opera o di servizio, possono instaurarsi fra due soggetti con o senza vincolo di subordinazione.
Una delle tipologie tradizionalmente “atipica” è quella delle collaborazioni coordinate e continuative priva com’era di qualsiasi disciplina organica. D’ora in poi i rapporti di «collaborazione coordinata e continuativa preva- lentemente personale e senza vincolo di subordinazione» dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente ma gestiti autonomamente dal collabora- tore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Non dovranno avere questi requisiti i rapporti di collaborazione che si con- figurano come prestazioni occasionali e cioè rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso commit- tente, purché il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno non sia superiore ai 5mila euro. In tal caso rientrano nella disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.
Parimenti sono escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate ai fini istituzionali in favore di attività sportive già a suo tempo individuate dall’articolo 90 della legge n. 289/2002.
Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione i componenti gli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e Com- missioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Mentre con i primi è di per sé escluso che il rapporto che intercorre fra en- te/società/istituzione e componente l’organo consiliare possa configurarsi come rapporto di lavoro autonomo o subordinato, nei confronti dei secondi il legislatore ha espressamente escluso che il rapporto di collaborazione con un soggetto che percepisce la pensione di vecchiaia debba trovare una speci- fica tutela in forma di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro subordinato, essendo le parti individuali totalmente libere di regolare e di- sciplinare il rapporto con il rispetto degli adempimenti già previsti in materia fiscale e previdenziale/assistenziale.
Scritti di Giorgio Usai
La definizione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ri- conduce questa tipologia nell’area del lavoro autonomo propriamente inte- so, di tal che la mancata corrispondenza fra rapporto posto in essere e defi- nizione di legge trasforma automaticamente quel rapporto in un contratto di lavoro subordinato.
La definizione ben rappresenta le situazioni di reale collaborazione coordi- nata e continuativa, specie laddove attribuisce particolare rilievo alle forme di coordinamento anche temporale, della prestazione del collaboratore con l’organizzazione del committente.
Quindi, nell’esplicazione della sua assoluta autonomia, il collaboratore deve comunque determinare i tempi dell’esecuzione dell’attività lavorativa, tenen- do conto delle esigenze dell’organizzazione nella quale tale prestazione va, direttamente o indirettamente, ad inserirsi.
Nuova è la disciplina della forma del contratto anche se, nei fatti, era già lar- gamente attuata la prassi di redigere i contratti di collaborazione in forma scritta.
È stata così introdotta, ai fini della prova, l’obbligatorietà della forma scritta con l’individuazione degli elementi essenziali del contratto.
Nuova è la definizione del compenso dovuto al collaboratore a progetto che, proprio perché non è un lavoratore subordinato, trova il parametro di riferimento per la determinazione di una misura “adeguata e sufficiente”, non nei contratti collettivi bensì nei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rap- porto.
È introdotta una specifica disciplina dell’obbligo di riservatezza e della tutela delle invenzioni mentre per quel che riguarda malattia ed infortunio vengo- no confermate le discipline già vigenti, con il riconoscimento di ulteriori tu- tele minime, come l’espressa previsione della sospensione del rapporto (sen- za diritto alla proroga della durata del contratto), ma con la previsione di uno specifico periodo di comporto. Anche la gravidanza determina la so- spensione del rapporto, con diritto alla proroga della durata del contratto per un periodo di 180 giorni.
È espressamente prevista l’applicabilità della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 626/1994 quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
La disciplina dell’estinzione del rapporto recepisce norme già in uso nei contratti vigenti, lasciando ampio spazio agli accordi individuali, che posso- no anche limitarsi a prevedere che la conclusione del rapporto di collabora- zione si realizzi a fronte di un congruo preavviso non essendo necessarie motivazioni specifiche o altre condizioni.
Giorgio Usai
Nuova è la disciplina sulle rinunzie e transazioni, posto che tutti i diritti ri- conosciuti al collaboratore a progetto possono esserne oggetto.
Il mero dato formale della mancata individuazione di un progetto (o di un programma) comporta la conversione del rapporto esistente in uno di natu- ra subordinata e a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Invece nell’ipotesi che, di fatto, il rapporto abbia mutato natura nel corso di svolgimento, la conversione in un rapporto di lavoro subordinato sarà corri- spondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti (ad esem- pio contratto a termine).
A fronte della definizione, per la prima volta, della nozione di collaborazio- ne coordinata e continuativa, il legislatore ha previsto un periodo transitorio per tutti quei rapporti che, qualificati oggi come collaborazioni coordinate e continuative, non ne hanno le caratteristiche, per cui non possono essere ricondotti ad un progetto o ad una fase di esso.
Questi rapporti mantengono la loro efficacia fino alla loro scadenza ma, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legi- slativo.
Termini diversi, anche superiori all’anno, di permanente efficacia dei rap- porti oggi definiti di collaborazione coordinata e continuativa, ma che non possono essere ricondotti nell’ambito del nuovo contratto a progetto, pos- sono essere stabiliti con accordo sindacale in sede aziendale.