3. I limiti soggettivi in relazione alle fonti dichiarative
3.1. Le formalità propedeutiche all’acquisizione di notizie
Al fine di una corretta instaurazione del rapporto difensivo, la raccolta di informazioni mediante l‟ausilio di una delle diverse modalità di acquisizione della prova, deve essere preceduta dal compimento di alcune formalità elencate dall‟art. 391 bis, comma 3 c.p.p., da parte dei soggetti preposti al compimento di attività investigativa. Formalità che, se omesse, rendono l‟atto acquisitivo inutilizzabile, così come disposto dall‟art. 391 bis, comma 6 c.p.p.
Si tratta di alcuni avvertimenti98 che devono essere resi noti alla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell‟attività investigativa, quali:
a) informarladella propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) a quale delle tre forme di acquisizione di notizie si intenda
procedere, se semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
97
In tal senso, L. SURACI, Le indagini difensive, Giappichelli, pag. 122.
98
L‟eccessivo numero di avvertimenti di cui la persona deve essere edotta sono visti con sfavore dalla dottrina, la quale ritiene gli stessi suscettibili di pressione psicologica al punto che la persona interpellata potrebbe rifiutarsi dal collaborare. A. CRISTIANI,
Guida alle indagini difensive nel processo penale: commento analitico alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, Giappichelli, 2001, pag. 108.
c) l‟obbligo di dichiarare se è sottoposta ad indagini o imputata nello
stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) di avvalersi della facoltà di non rispondere o di non rendere la
dichiarazione;
e) il divieto di rivelare le domande formulate dalla Polizia Giudiziaria
o dal Pubblico ministero e le risposte date;
f) le responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
Il momento informativo per questioni legate ad esigenze di correttezza è soggetto a documentazione. In realtà quest‟aspetto attinente alla documentazione è emerso in forma più dettagliata in un secondo momento. Prima, in realtà, facendo leva sull‟assenza all‟art. 391
ter,c.p.p. della richiesta di una attestazione formale o di un verbale
redatto analiticamente da parte del difensore, non ci siamo mai preoccupati della redazione riguardante gli avvertimenti di cui all‟art. 391 bis, comma 3 c.p.p. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di cassazione la quale ha affermato che, in sede di acquisizione di notizie utili allo svolgimento delle indagini difensive ed al pari degli organi inquirenti, “l‟avvenuta effettuazione degli avvisi che devono a pena di
inutilizzabilità essere rivolti al dichiarante va documentata in modo analitico, e non è dunque sufficiente che il difensore, nella relazione predisposta a mente dell‟art. 391 ter c.p.p., dia genericamente atto d‟aver rivolto all‟interessato gli avvertimenti indicati dall‟art. 391 bis, c.p.p.”99
.
Per quanto riguarda la ratio dell‟avvertimento di cui alla lett. a), questa risiede nel fornire alla persona interpellata la qualità che
99
Corte di cassazione penale, sezione feriale, sentenza del 25 luglio 2003, si veda anche, Corte di cassazione penale, sezione III, sentenza del 15 luglio 2003, n. 2017.
legittima il soggetto procedente al compimento dell‟atto e gli elementi circa la vicenda investigativa100 sulla quale verterà l‟eventuale “colloquio”, al fine che la persona informata sui fatti possa decidere se acconsentire o meno a rendere dichiarazioni. A tal fine - in assenza di una prescrizione - non è necessaria l‟esibizione di un titolo di legittimazione101.
L‟avvertimento di cui alla lett. b) risiede nel rendere edotta la persona informata sui fatti dell‟attività a cui il soggetto procedente intenda dar seguito, con specificazione delle forme di documentazione nel caso di attività formalizzata.
Il terzo tipo di avvertimento è invece assoggettato alla disciplina contenuta al comma 5 dell‟art. 391 bis c.p.p. il quale dispone che “per
conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è necessario dare avviso, almeno ventiquattro ore prima del compimento dell‟atto al difensore, la cui presenza è necessaria”.Condizione quest‟ultima
che rende utilizzabile l‟atto acquisitivo. Si tratta di un avvertimento particolare, considerando che la persona chiamata a rendere informazioni potrebbe non essere a conoscenza del proprio status , o perché non sa di essere indagato o perché non in grado di
100
Sotto il profilo del contenuto è richiesta l‟indicazione a cui è diretta la finalità acquisitiva e la specificazione dell‟eventuale pendenza di un procedimento. L. SURACI,
Le indagini difensive, Giappichelli 2014, pag. 127. In tal senso anche N. TRIGGIANI, Le investigazi oni difensive, Giuffrè 2002, pag. 286. In senso contrario, G. FRIGO, L‟indagine difensiva da fonti dichiarative, in Processo penale: il nuovo ruolo del difensore, a cura di L. FILIPPI, CEDAM, 2001, pagg. 186 e 187.
101
N. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, Giuffrè 2002, pag 287 e L. SURACI , Le
comprendere il significato tecnico dell‟espressione indagato, procedimento connesso e reato collegato102.
L‟avvertimento concernente la facoltà di non rispondere ovvero di non rendere dichiarazioni di cui alla lett. d ) attiene o al semplice rifiuto di un contatto fisico103 con i soggetti preposti al compimento di attività investigativa oppure essere specifico e quindi riferirsi all‟atto considerato nella sua interezza (o su singole domande). La particolarità di questo avvertimento risiede nell‟attribuire al difensore - nell‟ipotesi in cui la persona interpellata si sia avvalsa della facoltà di non rispondere -, di adire l‟autorità giudiziaria ex art. 391 bis, comma 10 c.p.p. qualora vi sia il rischio di dispersione del materiale probatorio, circostanza quest‟ultima che potrebbe compromettere l‟esito delle investigazioni difensive.
Il penultimo avvertimento pone il divieto di rivelare al difensore le domande formulate dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e le risposte a questi date. Tale avvertimento è assoggettato alla disciplina ex art. 362 c.p.p. in linea con il principio di segretezza delle indagini, ma sicuramente nel rispetto del principio di parità delle armi, il quale consente al pubblico ministero e al difensore di svolgere indagini su di un binario parallelo senza l‟interferenza di ciascuno sull‟operato di entrambi.
Per concludere, l‟ultima formalità da compiersi ha invece ad oggetto la comunicazione di una eventuale responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false, la quale prevede la specificazione della sanzione
102
A. CRISTIANI, Guida alle indagini difensive nel processo penale: commento
analitico alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, Giappichelli, 2001, pag. 110 e ss.
103
“si ritiene che l‟esercizio del diritto al silenzio possa essere esercitata anche implicitamente, cioè senza che venga addotto un impedimento legittimo”, L. SURACI, Le
prevista per il reato di cui all‟art 371 ter c.p. - “False dichiarazioni al difensore”.
A completamento dell‟analisi appena esposta, va sottolineato che tali disposizioni trovano la loro estensione contenutistica nelle regole deontologiche, precisamente agli artt. 9 e 10 delle “Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive”, i quali però allo stesso tempo pongono ulteriori avvertimenti in aggiunta a quelli del dettato codicistico, quali:
i soggetti della difesa dovranno invitare le persone interpellate a dichiarare se rivestono una delle situazioni di incompatibilità previste dall‟art. 197, comma 1, lett. c) e d).
informare «le persone interpellate che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore».
Avvertimento quest‟ultimo che si estende anche alle persone sottoposte ad indagine, imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato ai sensi dell‟art. 210 c.p.p.
Normalmente per “tutela”, quando si intenda conferire, chiedere e ricevere una dichiarazione scritta ovvero informazioni da documentare, si procede mediante un invito scritto contenente i relativi avvertimenti, che se non contenuti nell‟invito stesso possono essere dati oralmente, ma devono comunque precedere l‟atto.
Anche il contatto con la persona offesa avviene sulla base di un invito scritto, ma ne deve essere dato avviso ventiquattro ore prima del compimento dell‟atto al suo difensore e nel caso questa non sia assistita va resa edotta della opportunità di farsi assistere da un
difensore (eventualmente nominato d‟ufficio), circostanza che deve essere contenuta nell‟invito104.