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Verso la tipizzazione del quadro normativo: la legge 7 dicembre 2000,

Nel documento Le indagini difensive (pagine 34-38)

Camere Penali Italiane

La legge 7 dicembre 2000, n. 397 recante “Disposizioni in materia di

indagini difensive”48

, colma dopo undici anni una delle più evidenti lacune del sistema processuale penale, riguardante quel vuoto legislativo che nel corso degli anni precedenti aveva determinato una grave limitazione dell‟ordinario esplicarsi delle facoltà difensive. La riforma ha preso avvio con due iniziative legislative49: la prima è riferibile alla proposta di legge n. 850 a firma degli On.li Annedda, Neri, Fragalà, Marino e Simeone, e presentata il 14 maggio 1996 alla Presidenza della Camera dei Deputati, avente ad oggetto “Modifiche

al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione in materia di esercizio della funzione difensiva”50.

Diversamente, la seconda è sorta dall‟impulso dell‟allora Ministro della Giustizia (Giovanni Maria Flick) che il 27 novembre 1996 ha presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge C. 2774, riguardante la “Disciplina delle investigazioni difensive”51.

Oggi, dopo un lungo e tortuoso cammino, la disciplina delle investigazioni difensive trova finalmente collocazione nella sede più naturale, ossia all‟interno del codice di rito, evidenziando così la pari dignità formale e sostanziale rispetto alle indagini della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.

48

Vedi supra, nota n. 6.

49

Così L. SURACI, Le indagini difensive, Giappichelli, Torino, 2014.

50

Proposta di legge n. 850 d‟iniziativa dei Deputati On.li Anedda, Neri, Fragalà, Marino e Simeone, XIII Legislatura, presentata alla Camera dei Deputati il 14 maggio 1996.

51

Disegno di legge C. 2774, XIII Legislatura, presentato alla Camera dei Deputati il 27 novembre 1996, annunciato nella seduta pomeridiana n. 105 del 28 novembre 1996, approvato definitivamente dal Parlamento il 16 novembre 2000.

Con la legge 7 dicembre 2000, n. 397 intitolata ”Disposizioni in

materia di indagini difensive”, nel tentativo di dare riconoscimento e

attuazione ad uno dei fondamentali principi del giusto processo - la parità tra accusa e difesa -, il legislatore ha contrapposto ai tradizionali strumenti investigativi a disposizione del magistrato inquirente, finalizzati all‟accertamento della responsabilità penale, la facoltà del difensore di svolgere indagini nell‟interesse del proprio assistito, introducendo una disciplina organica e dettagliata delle investigazioni difensive.

La legge in esame valorizza quell‟aspetto del diritto di difesa che rappresenta il mezzo per realizzare un corretto accertamento giudiziale, attraverso l‟attuazione del principio del contradditorio. Il ruolo del difensore, ora, non è più statico e limitato alla demolizione dell‟atto di indagine dell‟accusa, attraverso la mera confutazione, ma è egli stesso ricercatore della fonte di prova.

Il corpus della legge è costituita da venticinque articoli, distribuiti in tre capi, intitolati rispettivamente: ”Modifiche al codice di procedura

penale”, ”Modifiche al codice penale”52 e ”Norme di attuazione”. La legge n. 397/2000 ha introdotto nel Libro V del codice di rito il nuovo Titolo VI-bis, interamente dedicato alle ”Investigazioni

difensive”53, composto da nove articoli, che forniscono le attività che il difensore può compiere, le modalità di come tale attività debba

52

Sul versante penalistico, la legge n. 397/2000 ha introdotto nuove fattispecie incriminatrici a tutela dell‟attività di indagine difensiva: l‟art. 371 ter c.p. sanziona la condotta del soggetto informato dei fatti che rende dichiarazioni false al difensore, mentre l‟art. 379 bis c.p. sanziona la rivelazione indebita di notizie segrete concernenti un procedimento penale.

53

Come nota N. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, Milano, 2002, pag. 74, tale collocazione non è evidentemente casuale: il Titolo V-bis è infatti collocato dopo i Titoli IV, V, e VI, rispettivamente dedicati all‟”Attività a iniziativa della polizia giudiziaria”, all‟”Attività del pubblico ministero” e all‟”Arresto in flagranza e fermo”, così da creare un apposito parallelismo tra l‟attività di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero e quella del difensore.

essere svolta, la relativa documentazione e l‟utilizzazione processuale degli stessi elementi.

Le nuove disposizioni, muovendo dall‟ art. 327 bis c.p.p.54, permettono al professionista il compimento sia di atti di indagine inerenti ai mezzi di prova di tipo dichiarativo (artt. 391 bis e ter c.p.p.), sia di attività volte alla raccolta di elementi di prova di tipo reale, vale a dire l‟accesso a luoghi, la raccolta di documenti presso la P.A., nonché il compimento di accertamenti tecnici, anche aventi ad oggetto cose o luoghi soggetti a modificazione (artt. 391 quater,

sexies, septies e decies c.p.p.).

Con l‟approvazione della legge n. 397/2000, si rese necessario un intervento anche sul piano deontologico, in quanto incompatibile con il nuovo assetto normativo: la Giunta dell‟Unione delle Camere penali italiane, con delibera adottata in via d‟urgenza il 17 novembre 2000, dopo l‟approvazione definitiva della nuova legge, sospese l‟efficacia delle regole di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, comma 2, 10 e 11 delle direttive deontologiche varate nel 1996.

La Giunta delle Camere penali, il 16 gennaio 2001, emanò una delibera urgente, dovuta all‟imminente entrata in vigore della legge n. 397/2000, varando le c.d. “Regole di comportamento del penalista

nelle indagini difensive”, definitivamente approvate dal Consiglio

dell‟Unione delle Camere penali il 14 luglio 200155

, attraverso la quale viene ridisegnata la materia deontologica del 1996.

54

Norma cardine che sancisce il diritto del difensore nominato di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Tale norma è collocata tra gli artt.326 e 327 c.p.p., relativi alle indagini preliminari del pubblico ministero, e l‟art. 328 c.p.p., relativo al Giudice delle Indagini Preliminari. Grazie all‟art. 327 bis c.p.p., il difensore diviene attore delle indagini preliminari insieme ai magistrati.

55

Il testo integrale, nella versione aggiornata al 19 gennaio 2007, è reperibile su www.camerepenali.it

Si tratta di un corpo di sedici articoli, che chiariscono e specificano la portata applicativa e interpretativa della novella processuale, suddiviso in quattro parti: ”Regole generali” (artt. 1-7), ”Regole per le indagini

da fonti dichiarative” (artt. 8-13), ”Disposizioni relative agli accessi ai luoghi, alla ispezione di cose e agli accertamenti irripetibili” (artt.

14-15) e ”Disposizioni finali” (art. 16).

Con la legge sulle indagini difensive il legislatore ha voluto creare un riequilibrio fra le indagini svolte dal pubblico ministero e dal difensore, ma, si noti bene, l‟intera disciplina sconta un vizio di fondo. L‟attività dell‟accusa è pur sempre finalizzata a garantire il coretto esercizio dell‟azione penale, che soggiace ad interessi di natura pubblicistica, mentre, per converso, la facoltà del difensore di attivarsi fin dalla fase iniziale del procedimento è contenuta nelle forme e con le finalità stabilite dalla legge ed in particolare quella della ricerca di elementi a favore del proprio assistito. Non a caso si parla di investigazioni difensive condotte dal difensore proprio per distinguerle, anche termino logicamente, dalle indagini preliminari dirette dal pubblico ministero.

Inoltre le investigazioni del difensore rispondono ad una funzione privatistica, che trae origine da un rapporto contrattuale tra cliente e avvocato, il cui ruolo è quello di curarne gli interessi, proprio perché solo le indagini del pubblico ministero assolvono ad una funzione pubblica e comportano, per questo soggetto, di accertare non solo la responsabilità penale dell‟indagato, ma anche di far emergere eventuali elementi a suo discarico.

Nel documento Le indagini difensive (pagine 34-38)