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Le funzioni amministrative nel governo del territorio

Con specifico riferimento alle funzioni amministrative si deve notare la laconicità del testo costituzionale (art. 118) che mutando l’assetto precedente affida le funzioni amministrative ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, sia necessario il conferimento delle stesse a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Inoltre i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Ne deriva che per delineare le funzioni amministrative degli Enti locali sarà indispensabile fare riferimento al riparto di competenze previsto dall’art. 117 prima esaminato. In particolare, con riguardo al governo del territorio non si potrà tralasciare la circostanza che lo Stato conserva la potestà legislativa dei principi generali della materia e ai sensi del comma 2 dello stesso art. 117, alla lettera

p), nella competenza esclusiva dello Stato rientra anche l’attribuzione delle funzioni

fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. In queste ultime rientrano con certezza le funzioni urbanistiche, per usare un termine omnicomprensivo, le quali si specificano principalmente nella pianificazione territoriale. C’è chi ha parlato di fine dell’urbanistica statale99, residuando allo Stato solo i compiti di normazione fondamentale e di principio in materia di regime dei suoli e garanzie dei privati di fronte a pianificazioni vincolistiche, osservazione e monitoraggio generale delle trasformazioni del territorio e intervento straordinario. Tale ultima affermazione, tuttavia, deve essere in parte smentita poiché l’intervento statale si estende ad avviso di chi scrive anche a quei principi della materia elencati nel paragrafo che precede e che comprendono ambiti ben più ampi di intervento tra cui: la previsione di standard infrastrutturali, il principio di pianificazione e zonizzazione ma anche la

98 Sulle funzioni dell’urbanistica v. P.S

TELLA RICHTER, Profili funzionali dell’urbanistica, Milano, 1984.

99 F.M

perequazione. Sul punto, invero, sono necessari alcuni chiarimenti, che verranno svolti più avanti, per evitare che l’inquadramento della perequazione nei principi generali risulti contraddittorio alla luce della presenza del principio di zonizzazione100. Pertanto nel governo del territorio non può ritenersi preclusa allo Stato qualunque decisione politico-amministrativa comprese quelle ricadenti sul sistema Paese nel suo complesso, in virtù non solo del riparto di competenze legislative di cui all’art. 117 Cost. ma anche del principio di sussidiarietà ed adeguatezza. La necessaria unitarietà degli interventi che ad esempio deve caratterizzare la realizzazione di interventi infrastrutturali particolarmente importanti non può essere relegata alle responsabilità politiche ed amministrative delle Regioni interessate ma dovrà coinvolgere necessariamente il Governo, attraverso un sistema di intese anche obbligatorie (si pensi alla Legge obiettivo)101. Concludendo si può affermare con un sufficiente grado di certezza che il governo del territorio riassume una serie di funzioni diverse che necessitano di un modelli di governance a rete, che consenta di coordinare i diversi livelli territoriali di competenze, la legislazione statale può stabilire i principi del diritto urbanistico, “disciplinare i poteri statali di governo del territorio nazionale e individuare interventi speciali (che eccedono le normali funzioni del subsistema regionale e locale), a condizione di limitare i poteri statali alla sfera della politica del territorio nazionale, in funzione di esigenze unitarie o speciali o di riequilibrio territoriale ed economico, e di non configurare un’amministrazione operativa, salvo eccezioni tassative, essenzialmente in funzione sostitutiva”102. Da ultimo mi sia consentito fare un cenno al neonato Ente “Roma Capitale”, v’è chi103 ha sostenuto negli anni immediatamente successivi alla riforma del Titolo V che l’art. 119, comma 5 Cost., avrebbe reso costituzionalmente illegittime le leggi che avessero previsto riserve di funzioni e di apparati per l’attuazione di politiche straordinarie (tra le quali era annoverata Roma Capitale). Alla luce di quanto appena esposto si concorda con l’affermazione secondo cui “non v'è dubbio, infatti, che lo Stato, per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio

100 Si rinvia al capitolo che segue. 101 Per l’intero ragionamento si veda S.A

MOROSINO, Il "governo del territorio" tra Stato, Regioni ed

Enti locali, cit., 84-85.

102 Ancora, S.A

MOROSINO, Il "governo del territorio" tra Stato, Regioni ed Enti locali, cit., 86.

103 F.M

ERLONI, I raccordi intergovernativi, relazione al Convegno dell'Associazione dei Professori di Diritto Amministrativo, Torino 2-3 ottobre 2002.

delle loro funzioni, oltre che destinare risorse aggiuntive, possa anche effettuare interventi speciali sul territorio di Comuni, Province e Regioni”104. Ed infatti con l’art. 24, comma 3 e 4, l. n. 42 del 2009 sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative: a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali; b) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; d) edilizia pubblica e privata; e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità; f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione. L’esercizio di tali funzioni è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell’articolo 117, comma 6, Cost. nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale.

6. Legittimazione costituzionale del fenomeno perequativo. Cenni